Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31279 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31279 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il 05/06/1958 avverso l’ordinanza del 29/11/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Sassari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con ordinanza del 29 novembre 2024, ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Sassari il 1° luglio 2024 ha dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 4-bis, comma 2 u.c., ord. pen. la richiesta di NOME COGNOME di accesso al regime dei permessi.
Nello specifico il Tribunale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 2 u.p., ord. pen. che la difesa ha chiesto di sollevare e, esclusa la violazione di quanto previsto dal M.A.E., ha ritenuto che la previsione per cui il regime dei permessi premio è incompatibile con il regime ex art. 41-bis ord. pen. ora specificata era già parte del sistema. Ciò anche considerato, d’altro canto, che il detenuto è pericoloso e che, comunque, il divieto può venire meno con la revoca del provvedimento che ha applicato il regime detentivo differenziato.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Nel primo motivo la difesa chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 2 u.p., ord. pen., nella parte in cui esclude che possano essere concessi permessi ai detenuti cui è applicato il regime di detenzione speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen. La difesa nello specifico evidenzia che sarebbe errata l’affermazione del Tribunale per cui la modifica apportata con la I. 199 del 2022 sarebbe coerente con la soluzione cui era già pervenuto il sistema e che, d’altro canto, la prevista incompatibilità violerebbe l’art. 3 cost. sia sotto il profilo della ragionevolezza che sotto quello dell’uguaglianza nonché, impedendo la partecipazione di tali detenuti al percorso rieducativo, anche l’art. 27, comma terzo, cost. Ciò considerato che il ricorrente ha chiesto di fruire dei permessi anche nello stesso carcere e solo per alcune ore.
3.2. Violazione delle norme comunitarie e dell’art. 720 cod. proc. pen. in materia di M.A.E. Nel secondo motivo la difesa rileva che il Tribunale non avrebbe considerato che la pena in esecuzione non è l’ergastolo e che i M.A.E. relativi ai processi di omicidio prevedono espressamente che non sia eseguita una pena “indefettibilmente a vita”, che questa sia revisionabile e che al detenuto possano essere applicate misure che ne attenuino il rigore.
3.3. Violazione di legge con riferimento ai presupposti normativi del permesso premio. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di verificare la sussistenza dei presupposti di fatto che renderebbero possibile concedere il permesso richiesto. A ben vedere, infatti, il detenuto si sarebbe dissociato e questo sarebbe stato riconosciuto anche in provvedimenti giurisdizionali, il clan COGNOME non esisterebbe più e il comportamento tenuto in carcere sarebbe positivo e sincero.
In data 31 marzo 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale la Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2. La questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost., dell’art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, secondo cui i permessi premio possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall’art. 41-bis ord. pen. solo dopo che il provvedimento applicativo di tale regime sia stato revocato o non prorogato, è manifestamente infondata.
Come da ultimo evidenziato da due recenti pronunce di questa stessa Sezione, i cui approdi questo collegio condivide e intende ribadire, infatti, la manifesta infondatezza questione di legittimità costituzionale proposta è «attestata dall’assenza, nel nuovo testo dell’art. 41-bis, di significativi elementi di novità, sotto l’aspetto considerato, rispetto alla formulazione previgente. Se è vero, infatti, che, sul piano astratto, non sussisteva, prima dell’intervento modificativo del 2022, una formale ed ineludibile incompatibilità tra la sottopostone al regime differenziato e l’accesso ai permessi premio, sicché le relative richieste dovevano essere vagliate nel merito e non dichiarate tout court inammissibili (in questo senso, cfr., nella giurisprudenza di legittimità, Sez. 1, n. 42723 del 07/10/2021, Zagaria, Rv. 282155 – 01; Sez. 1, n. 21946 del 08/06/2020, COGNOME, Rv. 279373 – 01), non va trascurato, per converso, che la stessa Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 197 del 2021, ha posto l’accento sul legame tra il regime di cui all’art. 41-bis e l’impossibilità di accesso ai benefici penitenziari, laddove ha precisato che l’applicazione del regime di cui all’art. 41-bis presuppone l’attualità dei collegamenti con organizzazioni criminali e che “In costanza di assoggettamento a tale regime, l’accesso ai benefici penitenziari non risulta possibile, e di certo non è compatibile con una valutazione di ‘sicuro ravvedimento’ ex art. 176 cod. pen.”. In questo modo, la Corte costituzionale ha offerto una nitida indicazione che il legislatore ha recepito, adattando la disciplina dell’istituto alle sue connotazioni struttural sulle quali, va conclusivamente ribadito, la riforma del 2022 non ha inciso in misura significativa» (così Sez. 1, n. 28618 del 20/02/2024, COGNOME, n.m. citata da ultimo in Sez. 1, n. 6766 del 05/02/2025, COGNOME, Rv. 287621 -01).
Le ulteriori doglianze, pure in conseguenza della preclusione prevista dall’art. 4bis, comma 2 u.p., ord. pen., sono infondate.
3.1. Il divieto di ottenere il permesso premio è temporaneo e dipende:Aa
sottoposizione al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. in considerazione della perdurante pericolosità per cui, come correttamente evidenziato dal Tribunale di sorveglianza, non sussiste sul punto alcuna violazione dei M.A.E., e ciò anche a prescindere dal fatto che la pena in esecuzione sia l’ergastolo o la reclusione.
3.2. A fronte della legittimità della previsione di cui all’art. 4-bis, comma 2 u.c., ord. pen. la conclusione cui è pervenuto il giudice di merito è corretta e, quindi, ogni ulteriore valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per la concedibilità del permesso premio era superflua e, conseguentemente, la carenza di motivazione sul punto non comporta alcuna violazione e non è rilevabile in questa sede.
Il mutato quadro normativo, infatti, si applica al permesso premio in quanto tale istituto non determina una trasformazione della natura della pena da eseguire per cui, benché il reato sia stato commesso in data antecedente, si applica il principio tempus regit actum (Sez. 1, n. 41549 del 19/09/2024 Celona, n.m.; Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 285203 – 01) e, quindi, la domanda deve essere necessariamente dichiarata inammissibile perché proveniente da soggetto sottoposto a regime detentivo differenziato (ancora Sez. 1, n. 6766 del 05/02/2025, COGNOME, Rv. 287621 -01).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 10/04/2025
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