Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29721 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29721 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO Generale presso la Corte d’appello di Campobasso nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Larino il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Petacciato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/5/2023 del Tribunale di Larino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b).
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 maggio 2023 il Tribunale di Larino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, imputati, tutti, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 34 e 44, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2011, 146 e 181 d.lgs. 42/2004 e 734 cod. pen. (capo A della rubrica), e, solamente COGNOME, COGNOME e COGNOME, anche del reato di cui agli artt. 481 e 483 cod. pen. e 76, comma 1, d.P.R. 445/2000 (per aver reso false dichiarazioni nelle certificazioni presentate per il rilascio della agibilità; capo B della rubrica, commesso il 26/9/2018), a seguito di intervenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte d’appello di Campobasso, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato la violazione di disposizioni di legge penale con riferimento alla dichiarazione di improcedibilità del reato di falso, in relazione a quale l’intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria non ha prodotto né può produrre alcun effetto estintivo.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b), sottolineando che ai sensi dell’art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 “Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti” e che tale previsione si riferisce ai soli reati contravvenzionali previsti dal normativa edilizia in cui sono contemplate le ipotesi suscettibili di sanatoria, quali gli interventi in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Larino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria e de parere di compatibilità paesaggistica.
Ai sensi dell’art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 “Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti”, per cui la previsione normativa si riferisce ai soli rea contravvenzionali previsti dalla normativa edilizia in cui sono contemplate le ipotesi suscettibili di sanatoria, quali gli interventi in assenza di permesso d costruire o in difformità da esso (Sez. 7, Sentenza n. 11254 del 20/10/2017, Rv.
272546), ma non può, evidentemente, spiegare alcun effetto in relazione al reato di falso, di cui agli artt. 481 e 483 cod. pen. e 76, comma 1, d.P.R. 445/2000 (contestato a COGNOME, COGNOME e COGNOME per aver reso false dichiarazioni nelle certificazioni presentate per il rilascio del certificato di agibilità; capo B d rubrica, commesso il 26/9/2018), non essendo ciò previsto da alcuna disposizione e non spiegando alcun effetto riguardo alla configurabilità di tale reato il rilasci del permesso di costruire in sanatoria e del parere di compatibilità paesaggistica.
Nella motivazione della sentenza impugnata nulla è stato specificato sul punto, se non la produzione da parte della difesa della determinazione amministrativa di ritiro dell’atto di annullamento del permesso di costruire in sanatoria, di cui non è stata spiegata l’incidenza sul reato di falso di cui al capo b), che non è allo stato dato di rilevare.
Ne consegue l’erroneità della decisione di improcedibilità in relazione a detto reato, che impone, previo annullamento della sentenza impugnata sul punto, un nuovo esame da parte della Corte d’appello di Campobasso, ai sensi dell’art. 569, quarto comma, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Campobasso.
Così deciso il 17/5/2024