Permesso di Soggiorno: Essere Vittima di Reato Annulla l’Illegalità Precedente?
La complessa interazione tra le norme sull’immigrazione e le tutele per le vittime di reato è al centro di una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso esaminato chiarisce un punto cruciale: la condizione di persona offesa in un procedimento penale può sanare un precedente e continuato stato di soggiorno irregolare? La risposta della Corte, come vedremo, si fonda sulla natura del reato di ingresso e soggiorno illegale e sui precisi oneri processuali che gravano su chi ricorre in giudizio. La questione del permesso di soggiorno resta centrale in queste vicende.
I Fatti del Caso
Un cittadino straniero veniva condannato dal Giudice di Pace al pagamento di un’ammenda di 5.000 euro per il reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato, previsto dall’art. 10-bis del Testo Unico sull’Immigrazione.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso, sostenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente valutato la sua situazione. Egli evidenziava di essere persona offesa in un altro procedimento penale e di essersi persino costituito parte civile. A sostegno della sua posizione, aveva richiesto alla Procura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, necessario per poter testimoniare in quel processo.
Il ricorrente lamentava inoltre una contraddittorietà nella sentenza impugnata, poiché il giudice, pur riconoscendo la rilevanza di questi fatti, non li avrebbe poi concretamente valutati ai fini della decisione. In via subordinata, chiedeva la concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali: manifesta infondatezza e mancato rispetto dell’onere di allegazione. La richiesta subordinata di concessione delle attenuanti generiche è stata parimenti ritenuta inammissibile.
La decisione sottolinea come la condizione di illegalità del soggiorno non possa essere sanata retroattivamente da circostanze successive, specialmente quando il reato contestato ha natura permanente e si protrae da lungo tempo.
Le motivazioni: i principi sul permesso di soggiorno e la valutazione della Corte
L’analisi della Corte si è concentrata su tre aspetti fondamentali che hanno portato a dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Manifesta Infondatezza del Ricorso
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella manifesta infondatezza delle argomentazioni del ricorrente. La Cassazione ha chiarito che il giudice di primo grado aveva effettivamente preso in considerazione i documenti prodotti e la qualità di persona offesa dell’imputato in un altro procedimento. Tuttavia, li ha correttamente ritenuti irrilevanti ai fini della sussistenza del reato di soggiorno illegale.
Il punto chiave della motivazione è la natura del reato contestato: si tratta di un reato permanente di natura omissiva. Nel caso specifico, la condotta illecita era iniziata nel 2016 e si era protratta nel tempo. Le esigenze di giustizia che avrebbero potuto giustificare una richiesta di permesso di soggiorno sono emerse solo successivamente. Pertanto, la condizione di vittima in un altro processo non può fungere da causa di esclusione della colpevolezza per un reato già commesso e protrattosi per anni.
Mancato Rispetto dell’Onere di Allegazione
Un secondo profilo di inammissibilità, di natura squisitamente processuale, riguarda il mancato rispetto dell’onere di allegazione. Il ricorrente aveva lamentato la mancata valutazione di alcuni documenti da parte del giudice di pace, ma non li aveva allegati al ricorso per cassazione.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: per consentire al giudice di legittimità di valutare la rilevanza e la decisività di un documento che si assume essere stato trascurato, è necessario che tale documento sia allegato al ricorso. In assenza di ciò, la Corte non è in grado di compiere alcuna valutazione, rendendo il motivo di ricorso inammissibile.
Inammissibilità della Richiesta di Attenuanti Generiche
Infine, anche la richiesta subordinata di concessione delle attenuanti generiche è stata giudicata inammissibile. La Corte di Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non può entrare nel merito di valutazioni discrezionali come la concessione delle attenuanti. Tali richieste devono essere formulate e motivate nei gradi di giudizio di merito (primo e secondo grado) e non possono essere proposte per la prima volta in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce la natura permanente del reato di soggiorno illegale, la cui consumazione inizia con l’ingresso irregolare o con la mancata richiesta di rinnovo del permesso e perdura fino all’espulsione o alla regolarizzazione. In secondo luogo, chiarisce che circostanze successive, come l’acquisizione dello status di vittima in un altro procedimento, non hanno efficacia retroattiva e non possono cancellare il reato preesistente. Infine, l’ordinanza riafferma un fondamentale principio processuale: chi lamenta l’omessa valutazione di un documento ha l’onere di produrlo in giudizio per permettere alla Corte di valutarne la pertinenza, pena l’inammissibilità del ricorso.
Essere vittima di un reato giustifica un precedente soggiorno irregolare in Italia?
No. Secondo questa ordinanza, la condizione di vittima emersa in un momento successivo non cancella il reato di soggiorno illegale, specialmente se questo ha avuto inizio molto tempo prima e si è protratto nel tempo, data la sua natura di reato permanente.
Cosa succede se in un ricorso per cassazione si fa riferimento a documenti non allegati?
Il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancato rispetto dell’onere di allegazione. La parte che lamenta la mancata valutazione di un documento deve necessariamente allegarlo al ricorso per consentire alla Corte di Cassazione di verificarne la rilevanza.
È possibile chiedere la concessione delle attenuanti generiche per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, la richiesta di concessione delle attenuanti generiche è una valutazione di merito e non può essere formulata per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità e non riesamina i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20726 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20726 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMECUI 03DAEGH) nato il 01/01/1994
avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIUDICE COGNOME di PIACENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto appello, qualificato come ricorso in cassazione, contro la sentenza emessa in data 11 giugno 2024 con cui il giudice di pace di Piacenza lo ha condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 10bis d.lgs. n. 286/1998;
rilevato che il ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata, in merito alla ritenuta sussistenza del reato contestato, per non avere il giudice valutato la documentazione prodotta, da cui risultava che egli, all’epoca della contestazione, era persona offesa nel procedimento penale n. 53/2020 R.G.N.R. della Procura di Piacenza, nel quale si è poi costituito parte civile, ed aveva richiesto alla Procura stessa di essere convocato per poter deporre, tanto da essere stato sentito in data 06/10/2020 in incidente probatorio, nonché aveva fatto richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia; rilevato che il ricorrente deduce anche la contraddittorietà della sentenza, per avere il giudice dichiarato rilevanti i fatti successivi al suo trattenimento in Itali ma non li ha poi affatto valutati, e conclude chiedendo in via subordinata la concessione delle attenuanti generiche;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la motivazione della condanna rende evidente che il giudice ha valutato i documenti prodotti dall’imputato e la sua qualità di persona offesa in un procedimento penale pendente, e li ha ritenuti irrilevanti (essendo il vero significato del termine utilizzato nella parte finale della motivazione reso evidente dalla frase successiva, secondo la quale «In assenza di cause di esclusione dell’antigiuridicità, sussiste il reato contestato») perché il reato, qualificato come reato permanente di natura omissiva, è stato da lui commesso sin dal 2016, e quindi in epoca precedente all’emergere delle asserite esigenze di giustizia;
ritenuto inoltre che il ricorso sia inammissibile anche per il mancato rispetto dell’onere di allegazione, non avendo il ricorrente allegato i documenti ai quali fa riferimento e che assume non essere stati esaminati dal giudice di primo grado, pur essendo tale allegazione necessaria per consentire a questa Corte di valutare la loro rilevanza;
ritenuta inammissibile la richiesta subordinata di concessione delle attenuanti generiche, in quanto non formulabile davanti al giudice di legittimità,
che è tenuto solo a valutare eventuali vizi della sentenza impugnata, ma non può
assumere decisioni di merito;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto
il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in data 08 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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