Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32771 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32771 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a null (TUNISIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte d’appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara che ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui all’art. 110 cod. pen. e art. 5, comma 8bis , del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due motivi di ricorso di seguito enunciati, in conformità al disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) e b) cod. proc. pen., l’erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione per travisamento, l’errata valutazione delle risultanze istruttorie relativamente all’imputazione nonchØ il difetto di motivazione con riferimento all’elemento psicologico del reato. In particolare, il ricorrente ha eccepito che anche a voler considerare la falsità della sottoscrizione della documentazione utile per il rilascio del permesso di soggiorno in suo favore, in ogni caso non vi sarebbe alcun elemento che possa a lui attribuire la responsabilità della materiale contraffazione. A tal fine evidenzia che dalla sentenza n. 923 del 2022 emerge con certezza che della pratica se ne era occupata la sorella NOME, mentre il provvedimento impugnato afferma che la documentazione sarebbe stata personalmente presentata dall’imputato; nØ sarebbe emersa la prova della consapevolezza da parte dell’imputato circa gli aspetti procedurali concernenti detta pratica; sarebbe, pertanto, illogica la sentenza nella parte in cui ritiene che il mero deposito costituisca prova della contraffazione, anche considerando che la condotta di contraffazione, nell’ipotesi accusatoria, non era stata attribuita al ricorrente.Il ricorrente ha, poi, dedotto l’erroneità della affermazione di attendibilità della persona offesa COGNOME NOME in quanto dalle
deposizioni della teste NOME, del teste COGNOME, e alla luce di quanto riferito dalla stessa persona offesa, risulta provata la sussistenza del rapporto sentimentale tra il ricorrente e la persona offesa. COGNOMEnto, ad avviso della difesa non si possono ritenere ideologicamente false la dichiarazione di ospitalità e la dichiarazione sostitutiva di certificazione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) e c) cod. proc. pen., ha eccepito il difetto di motivazione con riguardo all’elemento materiale del reato, nonchØ il travisamento della prova. Secondo il ricorrente, le risultanze probatorie non hanno fornito la prova in ordine alla individuazione dell’autore della contraffazione e, inoltre, la sentenza sarebbe illogica nella parte in cui ha ritenuto non rilevante l’assoluzione della sorella. Ha altresì dedotto che non sarebbe provato il dolo specifico del reato di cui all’art. 5, comma 8bis d.lgs n. 286 del 1998; nØ può essere dichiarata credibile la dichiarazione di disconoscimento da parte della COGNOME.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
In data 27 giugno 2025, la difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato con riferimento ad entrambi i motivi, i quali, articolando doglianze tra loro connesse, possono essere trattati congiuntamente.
Premesso che, nella fattispecie, si Ł in presenza di una cd. doppia conforme in quanto le valutazioni dei giudici di appello si saldano con il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, di talchŁ le doglianze difensive vanno vagliate rispetto a tale unico corpo argomentativo, deve affermarsi che, con motivazione puntuale ed esaustiva, la sentenza impugnata ha fornito le ragioni dell’affermazione della responsabilità del ricorrente, resistendo pertanto alle deduzioni difensive.
2.1. La decisione censurata ha evidenziato come la dichiarazione di ospitalità del 20 settembre 2017 e la dichiarazione sostitutiva di certificazione del 22 settembre 2017, attestante la residenza dell’imputato in INDIRIZZO, utilizzate per la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno dell’imputato, recassero una sottoscrizione non riconducibile a NOME COGNOME, per essere stata dalla stessa disconosciuta, essendo altresì risultato provato che i due non vivevano insieme all’epoca della presentazione delle dichiarazioni, che la donna risiedeva in una abitazione diversa da quella indicata nelle dichiarazioni e, ancora, essendo emerso che l’imputato aveva, in modo ingannevole, richiesto i documenti alla persona offesa, giustificando tale richiesta per esigenze correlate al Cud, conseguend, poi, la consegna da parte della COGNOME della copia della propria carta di identità. I giudici di appello, del tutto coerentemente, hanno ritenuto tali elementi significativi della chiara sussistenza di documenti non attestanti fatti veri e falsamente sottoscritti, dei quali l’imputato ha certamente fatto un utilizzo nel momento in cui sono stati prodotti ai fini del rinnovo del suo permesso di soggiorno. Del resto, Ł il medesimo atto di ricorso a dare conto che all’imputato non Ł stata contestata la condotta di materiale contraffazione. Inoltre, la sentenza impugnata ha, altresì, desunto, con motivazione immune da vizi logici, la sussistenza del dolo specifico del delitto di cui all’art. 5, comma 8 bis , d.lgs n. 286 del 1998 rilevando come tali documenti compilati con dati falsi e non sottoscritti dalla COGNOME fossero stati utilizzati proprio affinchØ l’imputato ottenesse l’indebito vantaggio del rinnovo del permesso di soggiorno, evidenziando a tal fine che la dichiarazione contenente l’indicazione della residenza in INDIRIZZO, era già stata utilizzata in passato per ottenere il permesso di soggiorno; istanza respinta perchØ, come evidenziato
specificamente nella sentenza di primo grado, dagli accertamenti esperiti era emerso che i coniugi non convivevano nell’abitazione indicata nell’istanza, risultante solo formalmente quale luogo di residenza della donna, la quale, invece, viveva con i genitori nell’ l’abitazione di INDIRIZZO, presso la quale l’imputato non vi abitava. Va, altresì rilevato, che la conferma della sentenza di condanna di primo grado, oltre che sulla valutazione di circostanze oggettivamente riscontrate, quali il differente luogo di residenza della COGNOME rispetto a quello falsamente dichiarato, si Ł fondata sulle dichiarazioni della donna, delle quali la sentenza censurata ha fornito un giudizio di attendibilità, congruamente e logicamente motivato, non censurabile, pertanto, in sede di legittimità.
Deve, inoltre, rilevarsi che destituita di fondamento Ł anche la doglianza difensiva la quale, deducendo il travisamento della prova con riferimento alle deposizioni della persona offesa, dei testi NOME e NOME, ha sottoposto al Collegio una reinterpretazione dei fatti, in particolare, della sussistenza del rapporto sentimentale tra l’imputato e la COGNOME al tempo in cui le dichiarazioni oggetto di contraffazione venivano presentate. Va al riguardo, comunque, rilevato che sul punto la sentenza censurata, pur avendo dato conto della insussistenza di tale rapporto, ha spiegato che anche ritenendo sussistente tale relazione, in ogni caso si tratterebbe di una circostanza non sufficiente per escludere il dolo specifico del reato di cui all’art. 5, comma 8 bis d.lgs. n. 286 del 1998, venendo in rilievo l’utilizzo di documenti falsi sia per quanto in essi rappresentato, sia in considerazione della falsa sottoscrizione e ciò indipendentemente dalla sussistenza di un legame sentimentale o di coniugio.
Infine, la decisione censurata, correttamente, ha evidenziato la non decisiva rilevanza della intervenuta assoluzione della sorella dell’imputato, indicata come colei che si sarebbe occupata della procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto, in modo lineare e coerente, ha escluso la sussistenza di un conflitto di giudicati sul rilievo che il soggetto che aveva interesse diretto e autonomo al rinnovo del permesso di soggiorno era l’imputato, soprattutto considerato il rischio di essere attinto dal decreto di espulsione.
3. In conclusione, va affermato che le doglianze difensive non sono idonee a evidenziare illogicità o carenze dell’impianto argomentativo delle sentenze di merito, in quanto nulla di specifico Ł stato rappresentato dall’imputato, che, da una parte, non si Ł confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, e, dall’altra, ha sollecitato una diversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito. Le censure dedotte si sviluppano infatti sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. Occorre rilevare che secondo i principi consolidati giurisprudenza di questa Corte la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perchØ considerati maggiormente plausibili, o perchØ assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si Ł in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep2021 ) F. Rv. 280601 – 01Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, rv. 234148).
Tanto premesso, deve affermarsi che l’odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa nei giudizi da merito e, a tal riguardo, giova ribadire che compito del giudice di legittimità nel sindacato sui
vizi della motivazione non Ł quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Nel caso di specie, i giudici di appello, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talchØ la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 02/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME