Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9767 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, la memoria contenente motivi aggiunti e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che la dedotta nullità processuale per violazione del diritto di difesa si risolve in una mera doglianza in punto di fatto, non risultando in atti l’interruzione della video-conferenza con il luogo di detenzione;
Rilevato, altresì, che l’asserita omessa valutazione della documentazione attestante l’interruzione dei colloqui tra i coniugi (che il detenuto avrebbe prodotto se non fosse avvenuta l’interruzione del video-collegamento) si risolve, per le stesse ragioni, in una mera doglianza in punto di fatto;
Ritenuto che i dedotti vizi processuali sono del tutto ininfluenti ai fini della decisione, trovando applicazione il consolidato principio secondo il quale, ai fini della concessione del permesso di necessità, non costituisce “evento di particolare gravità” legittimante la concessione del beneficio una condizione di salute “cronica” in quanto connotata da protrazione indefinita nel tempo, posto il carattere straordinario dell’istituto (cfr. Sez. 1, n. 17593 del 12/03/2019, Rv. 275250);
Rilevato, infine, il Tribunale di sorveglianza di Torino, senza ignorare le condizioni di salute della moglie del ricorrente, ha negato correttamente il permesso di necessità e al contempo ha raccomandato la Direzione dell’Istituto penitenziario di adottare, in occasione degli ingressi in Istituto della predetta, le modalità più consone ad evitare l’insorgere di disturbi di panico e/o claustrofobici;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti a norma dell’art.585, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.