Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41883 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA,
avverso l’ordinanza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
NOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 30-bis, Ord. pen., da NOME COGNOME avverso il provvedimento che aveva respinto la richiesta dello stesso, detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis, Ord. pen., di un “permesso di necessità”.
A ragione, rilevava che l’esigenza prospettata dal detenuto atteneva non alla partecipazione al funerale del padre della convivente avvenuto pochi giorni prima, ma semplicemente al bisogno di portare conforto a quest’ultima, così da non ricorrere un “evento familiare di particolare gravità” idoneo a consentire eccezionalmente il permesso ex art. 30, comma 2, Ord. pen., posto del resto che COGNOME poteva prestare lo stesso conforto tramite i colloqui visivi in carcere.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando violazione dell’art. 30, comma 2, Ord. pen.
Deduce che il provvedimento impugnato, facendo riferimento alla circostanza che non ricorreva un’istanza volta a consentire la partecipazione al funerale del padre della convivente, ha omesso di considerare che non sarebbe stato possibile ottenere un tempestivo permesso a tal fine e che la morte di un familiare costituisce l’evento più grave che possa accadere. Sicché in tal caso non può negarsi il ricongiungimento del detenuto con le persone care per portare conforto. Né tale conforto, nel caso di specie, poteva essere dato in occasione dei colloqui in carcere sottoposti alle speciali limitazioni di cui all’art. 41-bis, Ord. pen.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito illustrate.
Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall’art. 30, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, devono sussistere tre requisiti: quello dell’eccezionalità della concessione; quello della particolare gravità dell’evento giustificativo; quello della correlazione di tale evento con la vita familiare. L’accertamento di questi requisiti di fatto deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto dell’idoneità dell’evento ad incidere nella vicenda umana del detenuto (fra le, altre, Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210; Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 261274).
La motivazione del provvedimento impugnato dà conto dell’osservanza di tali direttive, laddove la Corte mostra ragionevolmente di apprezzare come non eccezionale l’evento prospettato, non potendo esso ritenersi unico e irripetibile in rapporto alla vicenda umana del ricorrente e alle sue condizioni di detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all’art. 41-bis Ord. pen, che gli permettono di prestare conforto alla convivente per la perdita del familiare tramite i colloqui.
Le doglianze mosse nel ricorso si oppongono alla decisione, introducendo considerazioni e apprezzamenti che non smentiscono detti tratti essenziali della motivazione ma, continuando a non rappresentare ripercussioni personalmente subite dal detenuto a causa del decesso, si riferiscono al più alle sole condizioni con le quali debbono misurarsi i colloqui in carcere consentiti con la convivente.
Deve, pertanto, escludersi la violazione di legge denunziata nel ricorso.
Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/10/2024.