Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32769 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32769 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME OGGERO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pavia che, in data 10 febbraio 2025, aveva accolto l’istanza formulata nell’interesse di NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 30 Ord. pen., al fine di ottenere un permesso di necessità per partecipare, in qualità di attore e componente della RAGIONE_SOCIALE, alla rappresentazione RAGIONE_SOCIALE dal titolo ‘Don NOME Ł stato qui’, da svolgersi presso il Teatro INDIRIZZO GaravaniINDIRIZZO di Voghera in data da definirsi.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., deducendo l’erronea sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione del permesso di necessità, ai sensi dell’art. 30 Ord. pen. e l’omessa motivazione in ordine alle circostanze poste a fondamento della concessione del predetto permesso.
Il ricorrente ha evidenziato che il permesso in questione Ł stato concesso per fatti che attengono a specifiche esigenze trattamentali, rispondenti a finalità di umanizzazione della pena, e che rappresentano non solo un evento culturale, ma un’occasione di integrazione tra il carcere e la comunità e non, piuttosto, come richiesto dalla disposizione di cui all’art. 30 Ord. pen., per fatti che attengono a situazioni di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, nonchØ eccezionalmente ad eventi familiari di particolare gravità. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale, nel rigettare il reclamo, non si sarebbe conformato ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di permessi di necessità, in quanto ha ritenuto presupposto sufficiente per la concessione dello stesso la circostanza secondo cui la partecipazione del detenuto alla rappresentazione RAGIONE_SOCIALE sia rilevante per il graduale reinserimento nella società, ritenendo tale profilo requisito normativo della fattispecie in oggetto. Così argomentando, osserva il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha stravolto la funzione del permesso di necessità, che nulla ha a che fare con il positivo percorso
penitenziario, costituendo, piuttosto, un beneficio di eccezionale applicazione perchØ riguarda situazioni di particolare gravità attinenti alla vita personale e familiare del detenuto o a eventi particolarmente significativi, come la nascita di un figlio.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
In data 16 luglio 2025, il difensore di NOME COGNOME ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che il Tribunale di sorveglianza correttamente ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti idonei alla concessione del permesso ex art. 30 Ord. pen., secondo una lettura costituzionalmente orientata della disposizione, coerente con la ratio rieducativa dell’esecuzione penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato
1.1. Giova evidenziare che l’art. 30 Ord. pen. stabilisce, ai fini che qui rilevano, che «el caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo ….» e, al comma 2, che «naloghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità»; la violazione del permesso da parte del detenuto Ł poi disciplinata dal comma 3, secondo cui «Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l’assenza si protrae per oltre tre ore e per non piø di dodici, Ł punito in via disciplinare; se l’assenza si protrae per un tempo maggiore, Ł punibile a norma del primo comma dell’articolo 385 del codice penale ed Ł applicabile la disposizione dell’ultimo capoverso dello stesso articolo». Come risulta dal tenore letterale delle disposizioni, il permesso cd. di necessità costituisce un beneficio che può essere riconosciuto al ricorrere delle condizioni espressamente indicate, le quali soltanto rilevano ai fini della possibilità di configurare una situazione di ‘necessità’ legittimante il permesso, le cui modalità esecutive sono stabilite dall’art. 64 del dPR 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).
La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall’art. 30, comma secondo, ord. pen., rilevano i requisiti dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, la cui sussistenza deve essere accertata tenendo conto dell’idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto, mentre la pericolosità del richiedente e la gravità dei fatti da lui commessi possono venire in rilievo esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive (Sez. 1, n. 33400 del 29/04/2024, Neri, Rv. 286695 – 01). Si Ł, altresì, rilevato che il permesso in argomento Ł un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale, sicchØ, può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell’esigenza di attenuare l’isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali (Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Graviano, Rv. 272400). Ai fini della concessione del beneficio devono sussistere, dunque, tre requisiti: l’eccezionalità della concessione, la particolare gravità dell’evento giustificativo e la correlazione dello stesso con la vita familiare (eventi familiari) e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità
del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210), ribadendosi che la gravità dei fatti commessi o la pericolosità del condannato o dell’imputato, sono da valutare esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive (Sez. 1, n. 20515 del 22/04/2022, COGNOME, non mass.).
Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale di sorveglianza – nel rigettare il reclamo avverso la concessione del permesso di necessità per consentire a NOME COGNOME di partecipare, quale attore, ad una rappresentazione RAGIONE_SOCIALE da tenersi in data da definirsi ha affermato che il raggio di azione del beneficio di cui all’art. 30 Ord. pen., deve poter estendersi anche a specifiche esigenze trattamentali rispondenti a finalità di umanizzazione della pena, e ciò – si Ł affermato nel provvedimento impugnato – tanto piø quando le esigenze in questione siano sostenute dalle Direzioni degli Istituti penitenziari, in armonia con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena e della risocializzazione del detenuto che non possa fruire di altro tipo di permesso; nel provvedimento censurato si Ł altresì specificato, che ciò vale vieppiø quando la portata trattamentale dell’iniziativa assuma carattere eccezionale ai fini della evoluzione della personalità, in relazione alla quale assume peculiare valenza lo scambio ed il confronto tra la realtà del carcere e la società civile.
2.1. Ebbene, così argomentando, il Tribunale di sorveglianza, sovrapponendo la finalità di umanizzazione della pena, propria del permesso di necessità, con la finalità trattamentale, invece, estranea a tale istituto, ha concesso il permesso di necessità per un fine diverso da quello previsto dalla norma di cui all’art. 30 Ord. pen., fine per il cui soddisfacimento Ł preposto il permesso premio di cui all’art. 30ter Ord. pen., sussistendone gli ulteriori presupposti. Di conseguenza la partecipazione, quale attore, ad una rappresentazione RAGIONE_SOCIALE non legittima, pertanto, la concessione del beneficio, in quanto tale partecipazione non configura una situazione di eccezionale rilevanza ridondante nella sfera personale e familiare del detenuto.
Va, dunque, affermato che la finalità di consentire al detenuto di partecipare, quale attore, ad una rappresentazione RAGIONE_SOCIALE non può essere conseguita attraverso l’istituto del permesso di necessità, non venendo in rilievo le condizioni dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare.
Consegue da quanto affermato che tanto l’ordinanza indicata, quanto il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pavia del 10 febbraio 2025, sono stati adottati in violazione della disposizione di cui all’art. 30 Ord. pen.
Alla luce di quanto esposto, si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella adottata dal Magistrato di sorveglianza di Pavia in data 10 febbraio 2025, oggetto di reclamo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del magistrato di sorveglianza oggetto di reclamo
Così Ł deciso, 12/09/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME