Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2635 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, rigettava il recla avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che non aveva accolto la richiesta di permesso di necessità, presentata dal detenuto NOME COGNOME per il diciottesimo compleanno dell’unica figlia ai sensi dell’art. 30 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), ricorrendo i presupposti della particolare gravità.
Avverso detto provvedimento ricorre NOME COGNOME, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a un unico motivo.
2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione dell’art. 30 I. 26 luglio 1975, n. 354 pen.), con relativo vizio motivazionale, ritenendo di aver diritto al permesso richiesto perch compimento della maggiore età dell’unica figlia rappresendì un evento eccezionale e molto significativo.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è infondato quindi meritevole di rigetto.
Questa Corte ha affermato che, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall’art. 30, comma 2, I. 26 luglio 1975, n. 354, (Ord. pen.), devono sussistere requisiti rappresentati dall’eccezionalità della concessione, dalla particolare gravità dell’ev giustificativo e dalla correlazione dello stesso con la vita familiare’n9eré il relativo accertam deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto a incidere nella vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210).
Nel caso in esame, il giudice del merito si è attenuto al suddetto principio di dirittot motivazione logica e congrua ha escluso che il compimento della maggiore età dell’unica figlia del NOME potesse costituire un motivo così grave da giustificare la concessione del beneficio richiesto (Sez. 1, n. 40660 del 20/10/2011, Rv. 251552), nonché va qui ribadito che “in tema di ordinamento penitenziario, il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale pertanto può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravi ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell’esigenza di attenuare l’isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali” (Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Rv. 272400).
Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. o –
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 13 aprile 2023
Il Consigliere estensore
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