Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33400 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33400 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FORMIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/~e le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 6 dicembre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Napoli, che ha rigettato il reclamo ex art. 30-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 22 febbraio 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Napoli aveva rigettato l’istanza con la quale il detenuto aveva chiesto un permesso di necessità di uscita dall’Istituto detentivo per recarsi presso il cimitero di Mondragone per far visita alla nonna defunta il 2 gennaio 2023.
Il Magistrato di sorveglianza aveva evidenziato che l’istanza non poteva essere accolta in forza dell’attualità della pericolosità sociale dell’interessato, quale risultava essere stato condannato per una serie di reati gravissimi e in ordine al quale, come da nota della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, non era possibile escludere la persistenza di rapporti con esponenti liberi della locale criminalità organizzata. Secondo il giudice dell’esecuzione, poi, la distanza tra il cimitero di Mondragone e l’Istituto detentivo non permetteva di garantire un continuo controllo sul detenuto.
Il Tribunale di sorveglianza, rigettando il reclamo, ha evidenziato che, nonostante fosse emerso che il detenuto aveva mantenuto un comportamento corretto con i compagni di detenzione e con gli operatori, l’istanza non poteva essere accolta, vista la pericolosità sociale dell’interessato e considerato che non vi erano i presupposti di fatto per ottenere il permesso ex art. 30 Ord. pen., non essendo stata allegata all’istanza una condizione di imminente pericolo di vita, né alcuna condizione assimilabile ai sensi del comma 2 del citato articolo.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 27, terzo comma, Cost., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, ai sensi dell’art. 30, comma 2, Ord. pen., il decesso della nonna del detenuto integrasse un fatto storico specifico e bene individuato, attinente alla vita familiare dello stesso e avente il carattere della particolare gravità.
Nel ricorso, poi, si contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito, da una parte, ha rilevato la regolare condotta del detenuto,
dall’altra, ha motivato il diniego del permesso in forza della presunta pericolosità sociale dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova in diritto premettere che, in tema di ordinamento penitenziario, il permesso di necessità ex art. 30 Ord. pen. è un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale; pertanto, può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell’esigenza di attenuare l’isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali (Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Graviano, Rv. 272400).
Ai fini della concessione del beneficio devono sussistere tre requisiti: l’eccezionalità della concessione, la particolare gravità dell’evento giustificativo e la correlazione dello stesso con la vita familiare (eventi familiari); il relat accertamento, inoltre, deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267210), mentre la gravità dei fatti commessi, o la pericolosità del condannato o dell’imputato, sono da valutare esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive (Sez. 1, n. 20515 del 22/04/2022, COGNOME, non mass.).
Pertanto, ne consegue che la dedotta pericolosità sociale del ricorrente non può avere rilievo -da sola -circa l’esame dei requisiti di concedibilità del permesso di necessità, ma può -di certo in modo doveroso – essere considerata sul versante della predisposizione di una scorta che accompagni il detenuto nel corso del permesso e della predisposizione di apposite cautele, connesse alla gravità dei reati commessi ed alla personalità del condannato, anche per come manifestatasi nel corso dell’espiazione (Sez. 1, n. 15935 del 27/11/2015, dep. 2016, COGNOME, non mass. sul punto).
Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, posto che il Tribunale di sorveglianza non si è uniformato ai principi di diritto condivisi dal Collegio.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso il 29/04/2024