Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25114 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25114 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME COGNOME nato in FRANCIA il 09/08/1995 avverso il decreto del 16/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del decreto di inammissibilità emesso dal Tribunale di sorveglianza di Torino in data 16 ottobre 2024
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 16 ottobre 2024, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il rigetto dell’istanza con la quale NOME COGNOME aveva chiesto un permesso di necessità ai sensi dell’art. 30 ord. pen.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il detenuto, per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo per violazione di legge ai sensi dell’art. 30, comma secondo, ord. pen. con riferimento ai presupposti per accedere al permesso richiesto per recarsi al cimitero a fare visita alla madre defunta nel periodo in cui COGNOME era detenuto in Francia, in attesa di consegna a seguito di MAE.
L’esigenza di porgere l’estremo saluto alla madre defunta risponde ai caratteri di eccezionalità e gravità che giustificano la concessione del permesso.
A fronte di tale circostanza, ampiamente evidenziata in sede di reclamo, il Presidente del Tribunale ha reso una motivazione meramente apparente limitandosi a evidenziare la carenza dei presupposti normativi di cui all’art. 30 ord. pen. omettendo di prendere in considerazione la situazione concreta e specifica del reclamante.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento tenuto conto della motivazione apodittica del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato deve essere annullato in ragione del profilo di seguito illustrato che attenendo alla instaurazione del contraddittorio e alla competenza a pronunciare sul reclamo in materia di permessi, può essere sollevato d’ufficio da questa Corte.
Va, ancora una volta ribadito, quanto già reiteratamente affermato in punto di illegittimità della procedura de plano in materia di reclamo avverso il rigetto della richiesta di permesso presentata dal detenuto, imputato o definitivo, tenuto conto che trattasi di provvedimento idoneo ad incidere sul suo stato di libertà (Sez. 1, n. 39963 del 16/5/2014, COGNOME, Rv. 260365; Sez. 1, n. 49343 del 17/11/2009, COGNOME, Rv. 245641).
Per completezza, si segnala inoltre che secondo un piø risalente indirizzo la procedura de
plano per la trattazione del reclamo avverso il diniego di concessione di permessi “ordinari” nei confronti del detenuto in attesa di giudizio sarebbe stata legittima (Sez. 1, n. 13548 del 10/3/2010, COGNOME, Rv. 246835), ma che l’orientamento applicativo successivamente consolidatosi ritiene impossibile diversificare la disciplina del contraddittorio in sede di reclamo in base allo status del detenuto, condannato o imputato, considerata la medesima ratio che ispira la previsione dell’art. 30bis ord. pen. in entrambi i casi, differenziandoli solo quanto alla competenza a decidere (Sez. 1, n. 5186 del 10/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266136).
E’ pacifico, inoltre, per espresso dettato normativo, che la competenza a decidere sul reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza spetta al Tribunale di sorveglianza e non al suo Presidente.
Anche in materia di permessi, tenuto conto della espressa disciplina di cui all’art. 30-bis ord. pen., il reclamo Ł riconducibile al genus dell’impugnazione.
Giova richiamare, sul punto, quanto già affermato in punto di procedimento finalizzato alla liberazione anticipata per la quale Ł stato deciso che «l’ordinanza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, che Ł legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni» (Sez. U, n. 12581 del 25/02/2021, Diletto, Rv. 280736 01).
Ai fini della presente decisione, rileva, in termini peculiari quanto specificato nella motivazione di tale arresto laddove Ł stato precisato che «per il miglior inquadramento della disciplina in esame può essere utile una sia pure schematica rassegna di alcune “figure” di reclamo previste dalle norme di ordinamento penitenziario e caratterizzate da – piø o meno accentuati – profili distintivi rispetto al modello “tipico” di procedimento di sorveglianza delineato, con l’avvento del nuovo codice di rito, dagli artt. 678 e 666 cod. proc. pen. a presidio di quella garanzia di giurisdizionalità sancita, come si vedrà, dal legislatore delegante. A sua volta, il procedimento di sorveglianza “tipico” si distingue per così dire, “a monte” – dal procedimento camerale ex art. 127 cod. proc. pen. per vari aspetti, tra i quali la previsione di casi e forme della declaratoria d’inammissibilità della richiesta e la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore, tesa a rafforzare, rispetto al procedimento camerale generale, la garanzia del contraddittorio (cfr. Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224612). “A valle” del procedimento di sorveglianza “tipico” disciplinato dagli artt. 678 e 666 cod. proc. pen. si colloca, invece, una costellazione di procedimenti relativi all’esecuzione della pena, caratterizzati dadifferenze, piø o meno rilevanti, rispetto al modello “tipico” e anche rispetto al modulo procedimentale prefigurato per la concessione della liberazione anticipata dall’art. 69- bis Ord. pen. Maggiori affinità rispetto al procedimento dettato in tema di liberazione anticipata si rinvengono nel procedimento di cui all’art. 30- bis Ord. pen. relativo ai permessi, anch’esso articolato in due fasi, la prima davanti al magistrato di sorveglianza, la seconda, introdotta da un reclamo alla sezione di sorveglianza (al quale Ł comunemente riconosciuta natura di mezzo di impugnazione: ex plurimis, Sez. 1, n. 15982 del 17/09/2013, dep. 2014, Greco, Rv. 261989; Sez. 1, n. 37332 del 26/09/2007, COGNOME, Rv. 237505), che la piø recente e consolidata giurisprudenza di legittimità esclude possa svolgersi de plano (ex plurimis, Sez. 1, n. 37044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280097; Sez. 1, n. 37527 del 07/10/2010, COGNOME, Rv. 248694). La disciplina in materia non contiene alcun rinvio al procedimento in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen., ma, sulla scorta della decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – anche – dell’art. 30 – bis Ord. pen. nella parte in cui non consentiva «l’applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio» (Corte cost., sent. n. 53 del 1993), la giurisprudenza di
legittimità ritiene che il reclamo in materia di permessi debba seguire il procedimento di sorveglianza “tipico” di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4867 del 07/10/1998, COGNOME Rv. 211503; Sez. 1, n. 49343 del 17/11/2009, COGNOME, Rv. 245641). In questa prospettiva, tesa a rafforzare l’effettività del diritto di difesa del condannato, la Corte costituzionale ha di recente dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30- ter, comma 7, Ord. pen., nella parte in cui prevede, mediante il rinvio al precedente art. 30- bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio sia soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anzichØ prevedere a tal fine il termine di quindici giorni (Corte cost., sent. n. 113 del 2020)».
Per completezza espositiva, si evidenza che con sentenza n. 78 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della previsione del termine di ventiquattro ore per la proposizione del reclamo anche in materia di permessi di necessità.
Ne consegue che, anche sussistendo una delle cause di inammissibilità di cui all’art. 591 cod. proc. pen., la relativa declaratoria spetta esclusivamente al giudice competente a decidere sull’impugnazione, e dunque al Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale, non già al suo Presidente.
3. Ne consegue, dunque, la nullità assoluta del decreto impugnato per omessa instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 178 e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37527 del 7/10/2010, Casile, Rv. 248694) e per essere stata emessa da organo privo di competenza su materia devoluta al Tribunale di sorveglianza cui va demandato il giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così Ł deciso, 15/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME