Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5129 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5129 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME, nato a Cinisi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 05/08/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 agosto 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto daNOME avverso il respingimento, pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo il 26 giugno 2025, dell’istanza di concessione del permesso di necessità presentato per fare visita alla madre, NOME, che versava in precarie condizioni di salute, proposto ex art. 30 legge 25 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Al momento della presentazione dell’istanza, il detenuto, che scontava la pena dell’ergastolo, si trovava ristretto presso la Casa circondariale di Cuneo, dove era sottoposto al regime differenziato speciale di cui all’art. 41bis Ord. pen.
Il rigetto del reclamo veniva giustificato dal Tribunale di sorveglianza di Torino sull’assunto che, nel caso di specie, non sussistevano le condizioni di idonee a giustificare la concessione del permesso invocato, nØ ai sensi dell’art. 30, commi 1, Ord. pen. nØ ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, dovendo ritenersi la patologia cronica a sviluppo progressivo che affliggeva la madre del detenuto, alla luce della documentazione sanitaria acquisita al fascicolo processuale, connotata da stabilità e inidonea a prefigurare l’imminenza di un evento mortale.
Avverso questa ordinanza NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO
NOMENOMEX, proponeva ricorso per cassazione, articolando due
censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 30 e 35 Ord. pen., conseguenti al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva respinto il solo reclamo presentato personalmente da NOME, senza considerare che, avverso il diniego emesso dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo il 26 giugno 2025, era stato proposto anche un autonomo reclamo, depositato dal difensore di fiducia del detenuto l’1
luglio 2025 dall’AVV_NOTAIO NOMENOMEX, al quale la decisione censurata non faceva alcun riferimento, nØ diretto nØ indiretto.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento all’art. 30 Ord. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni per cui le condizioni di salute della madre del ricorrente,
NOME, non potevano essere ritenute eccezionali o comunque particolarmente gravi, trascurando di considerare che la patologia cronica a sviluppo progressivo che affliggeva la genitrice del detenuto era di rilievo nosografico tale da compromettere, in modo irreversibile, le sue facoltà cognitive e relazionali.
Si deduceva, al contempo, che il giudizio sulle condizioni di salute della madre del ricorrente era esclusivamente incentrato sull’accertamento sanitario disposto dall’RAGIONE_SOCIALE il 13 marzo 2025, con la conseguenza che il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva omesso di valutare l’ulteriore documentazione sanitaria, che era stata allegata al reclamo presentato dall’AVV_NOTAIO. NOMENOMEX l’1 luglio 2025, che attestava un aggravamento della patologia connotata da progressività che, da tempo, affliggeva la genitrice del detenuto.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’atto di impugnazione proposto da NOME Ł fondato in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, di cui si impone un esame congiunto.
In via preliminare, occorre evidenziare che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui, nell’ordinanza impugnata, non si dava conto della presentazione di due autonomi reclami avverso l’ordinanza pronunciata dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo il 26 giugno 2025, con cui era stato negato il permesso di necessità per fare visita alla madre, che versava in precarie condizioni di salute, presentato da
NOME, ai sensi dell’art. 30 Ord. pen.
Di questi distinti reclami, il primo veniva presentato personalmente da NOME il 26 giugno 2025; il secondo, invece, veniva presentato dal difensore di fiducia del detenuto, l’AVV_NOTAIO NOMENOMEX, a mezzo posta elettronica certificata, l’1 luglio 2025.
Ne discende che le considerazioni nosografiche espresse nel provvedimento impugnato non tengono conto delle argomentazioni difensive proposte dal detenuto e articolate attraverso due distinti atti di impugnazioni, che il Tribunale di sorveglianza di Torino non apprezzava nella loro completezza, tanto Ł vero che si limitava a richiamare le sole deduzioni poste a fondamento del reclamo presentato personalmente da
NOME, che venivano ritenute ai limiti dell’ammissibilità. La parzialità della piattaforma valutativa utilizzata dal Tribunale di sorveglianza di Torino Ł resa evidente dal passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 della decisione censurata, in cui si affermava: «Anche a voler ritenere ammissibile il generico reclamo formulato, lo stesso Ł infondato e deve essere rigettato».
¨ pacifico, dunque, che il Tribunale di sorveglianza di Torino formulava un giudizio sull’istanza di permesso presentata da NOME sulla base di una piattaforma valutativa incompleta, facendo riferimento a un unico atto di impugnazione, al quale, peraltro, non risultava allegata la documentazione sanitaria attestante l’asserito peggioramento delle condizioni di salute di NOME, affetta da
NOMENOMENOMENOMEXX,
che veniva allegata al reclamo presentata dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO l’1 luglio 2025.
3. In questa cornice processuale, ferma restando la parzialità della piattaforma valutativa utilizzata dal Tribunale di sorveglianza di Torino per esprimere il suo giudizio, deve evidenziarsi che il permesso di necessità della cui legittimità si controverte Ł anzitutto concesso ai sensi dell’art. 30, comma 1, Ord. Pen., a tenore del quale: «Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo». Tale norma, a sua volta, deve essere correlata con quella prevista dal secondo comma della stessa disposizione, che prevede una differente ipotesi di permesso di necessità, stabilendo: «Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità».
Le due ipotesi disciplinate dall’art. 30 Ord. pen., dunque, presuppongono condizioni di applicabilità differenti, essendo evidente che l’imminenza del pericolo di vita prevista dal primo comma della disposizione in esame non può essere equiparata, anche dal punto di vista semantico, alla sussistenza di eventi familiari di particolare gravità, che Ł prescritta dal secondo comma della stessa norma.
¨ indubbio, però, che le due ipotesi traggono ispirazione dallo stesso principio umanitario, che governa nel nostro ordinamento l’esecuzione del trattamento penitenziario e che ha il suo fondamento costituzionale, irrinunciabile, nella previsione dell’art. 27 Cost. (tra le altre, Corte cost., sent. n. 149 del 2018; Corte cost., sent. n. 76 del 2017; Corte cost., sent. n. 57 del 2013).
Se, però, così Ł, non può non rilevarsi che ogni valutazione della gravità delle condizioni di salute di un familiare o di un convivente del detenuto o dell’internato, essendo guidata dal principio di umanità del trattamento sanzionatorio, che presiede alla formulazione dell’art. 27 Cost., non può che essere valutata alla luce del ripudio di ogni valutazione presuntiva (Corte cost., sent. n. 76 del 2017, cit.) e nel rispetto delle emergenze del caso concreto, che richiedono un apprezzamento di merito, prudente e ancorato a parametri rigorosi, funzionale a impedire un esercizio eccessivamente discrezionale dei poteri riconosciuti alla magistratura di sorveglianza dall’art. 30, commi 1 e 2, Ord. pen.
Tutto questo comporta un’applicazione, necessariamente, congiunta ed equilibrata dei parametri strettamente nosografici con quelli cronologici, relativi alla cadenza delle visite effettuate dal familiare o dal convivente, essendo evidente che in presenza di una condizione clinica, connotata da particolare gravità e progressività ma stabile, può valere a giustificare la concessione del permesso di necessità il decorso di un periodo di tempo pluriennale particolarmente lungo dall’ultima visita. Quest’ultimo dato, però, per assumere rilievo giustificativo della concessione del permesso di necessità deve essere accompagnato dall’impossibilità di assicurare il mantenimento di rapporti tra i familiari e i conviventi con il ricorso alternativo a mezzi tecnologici, il cui impiego può consentire di contemperare le esigenze umanitarie della pena con il rigore irrinunciabile del trattamento sanzionatorio, che Ł imprescindibile soprattutto nelle ipotesi di soggetti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’art. 41bis Ord. pen.
A ben vedere, in una direzione ermeneutica analoga, seppur non del tutto sovrapponibile a quella riconducibile alla posizione di NOME, si era già espressa questa Corte in Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, COGNOME, Rv.16/11/2018, affermando il principio di diritto, certamente risalente ma utile nella misura in cui dava conto della necessità di coniugare il dato nosografico al dato cronologico, con un prudente ed
equilibrato apprezzamento di merito, secondo cui: «In tema di ordinamento penitenziario, ai fini della concessione del permesso di necessità, Ł sussumibile nella nozione di ‘evento di particolare gravità’ di cui all’art. 30 Ord. pen. anche la strutturazione progressiva di una condizione che, all’esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto».
Appare, a questo punto, evidente che il Tribunale di sorveglianza di Torino non sembra avere considerato che il permesso di necessità può essere concesso al verificarsi di situazioni nosografiche di particolare gravità, che riguardano la sfera interpersonale del detenuto, che devono essere correlate all’esigenza di attenuare l’isolamento del soggetto ristretto attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali, delle quali occorre farsi carico con una verifica attenta delle circostanze del caso concreto, incentrate tanto sul dato nosografico delle condizioni di salute del familiare o del parente quanto sul dato cronologico che consente di collocare nel tempo le visite, permettendo di ritenerle eccezionali, occasionali ma giustificate o periodiche; queste ultime inammissibili ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2, Ord. pen.
Tuttavia, nel caso di specie, questa verifica congiunta non veniva effettuata dal Tribunale di sorveglianza di Torino, che non teneva conto della circostanza, peraltro richiamata nello stesso provvedimento impugnato, che a NOME l’ultimo permesso per visitare l’anziana madre, NOME, risaliva al 2021, quando le condizioni di salute della genitrice del detenuto erano, asseritamente, differenti da quelle attuali.
Appare, per altro verso, evidente che il Tribunale di sorveglianza di Torino non faceva un adeguato riferimento all’aggravamento delle patologie cronico-degenerative che affliggevano la madre del ricorrente, NOME, peraltro attestate dalla certificazione
medica del dottor COGNOME e dalla documentazione rilasciata dalla struttura COGNOMEX, espressamente richiamate nelle pagine 3 e 4 del reclamo presentato dall’AVV_NOTAIO l’1 luglio 2025; entrambe non menzionate, perchØ
non prese in considerazione nel provvedimento censurato, come si Ł già avuto modo di evidenziare nel paragrafo 2.
Tale, ulteriore, incongruità motivazionale rende evidente che i riferimenti alle connotazioni delle condizioni di salute della madre del detenuto appaiono incompleti, tanto ai sensi dell’art. 30, comma 1, Ord. pen. quanto ai sensi del secondo comma della stessa disposizione. I riferimenti contenuti nel provvedimento impugnato, infatti, non chiariscono quale piattaforma nosografica fosse stata presa in considerazione dal Tribunale di sorveglianza di Torino e se le connotazioni di progressività della patologia che affliggeva
X X X X X X X X X X
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NOMENOMENOMENOMEXX – avevano determinato un peggioramento delle sue condizioni di salute, eventualmente valutabile, ex art. 30, comma 2, Ord. pen., alla luce dei parametri richiamati nel paragrafo precedente.
Nel caso in esame, infatti, si faceva esclusivo riferimento alla relazione sanitaria rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE il 13 marzo 2025, ritenuta superata dalla difesa del ricorrente alla luce della documentazione allegata al reclamo presentato l’1 luglio 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ometteva di confrontarsi, non avendo esaminato la documentazione allegata a tale impugnazione, proposta avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo il 26 giugno 2025.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo esame, che dovrà
essere eseguito, in conformità dei principi che si sono enunciati.
Ilvaglio demandato al Tribunale di sorveglianza di Torino comporta una preventiva e analitica verifica dei presupposti legittimanti la concessione del permesso di necessità richiesto da NOME, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2, Ord. pen., che postula la completa ricognizione della piattaforma valutativa posta dal detenuto a fondamento dei due reclami presentati avverso l’ordinanza pronunciata dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo il 26 giugno 2025.
Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.