Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29103 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29103 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Bergen (Norvegia) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/5/2023 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN IFATTO
Con sentenza del 11 maggio 2023 la Corte d’appello di Firenze, provvedendo sulla impugnazione proposta dal pubblico ministero nei confronti della sentenza del 24 gennaio 2022 del Tribunale di Siena, con cui era stato dichiarato estinto a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria il reato di cui al capo a), di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 200 (contestato a RAGIONE_SOCIALE per avere realizzato, in area sottoposta a vincolo idrogeologico e in assenza di permesso di costruire, una struttura in legno di 3 metri per 4 e alta 2,30 metri, con una porta finestra e una finestra, in Comune di Chiusdino, tra aprile e giugno 2018), e l’imputata COGNOME era stata assolta perché il fatto non è previsto dalla legge come reato dalla contestazione di cui al capo b), di cui all’art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione agli artt. 83, 93 e 9 del medesimo decreto (contestato per aver realizzato l’opera di cui al capo A, in zona dichiarata sismica di categoria 3, in assenza del preventivo deposito del progetto alla Regione Toscana), ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione, ha riqualificato il reato cui al capo a) ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2011, dichiarando la responsabilità dell’imputata e condannandola alla pena di un mese e 15 giorni di arresto, con la demolizione dell’opera abusiva.
Avverso tale sentenza l’imputata NOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 143 cod. proc. pen., a causa della omessa traduzione dell’atto d’appello e della sentenza di secondo grado, con la conseguente lesione del diritto di difesa dell’imputata, di nazionalità e lingua norvegese e non a conoscenza della lingua italiana, come accertato già nel corso del giudizio di primo grado, nel quale l’avviso di conclusione delle indagini, il decreto di citazione a giudizio e la sentenza del Tribunale di Siena erano stati tradotti in lingua inglese. L’eccezione di nullità sollevata dalla difes nel corso del giudizio di secondo grado era stata disattesa dalla Corte d’appello sulla base del rilievo che l’atto d’appello non rientra tra quelli per i quali necessaria la traduzione, la cui mancanza non aveva comunque determinato alcun pregiudizio per l’imputata. Tale affermazione sarebbe, però, errata, in quanto priva di effettiva considerazione dei diritti dell’imputato alloglotta e delle conseguenti necessità di traduzione degli atti processuali, per cui la sentenza di secondo grado sarebbe affetta da nullità, con la conseguente definitività della sentenza di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato un vizio della motivazione nella parte relativa alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo a) prospettando un errore della Corte d’appello nella valutazione di illegittimità del permesso di costruire e di non conformità delle opere agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, fondata sul rilievo che la porta – finestra non poteva essere considerata una porta carraia a causa della presenza di un piccolo dislivello, che in realtà aveva solamente la funzione di evitare l’ingresso dell’acqua piovana, e sulle caratteristiche della finestra del medesimo manufatto, che però non consentiva l’affaccio verso le proprietà limitrofe, in quanto munita di grata e rivolta solamente verso il fondo della ricorrente, con la conseguente validità ed efficacia del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Chiusdino, erroneamente escluse dalla Corte d’appello di Firenze.
2.3. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato rilievo della estinzione per prescrizione del reato di cui al capo a), contestato come commesso tra aprile e giugno 2018, in quanto, in assenza di elementi certi in ordine alla data di consumazione del reato, lo stesso avrebbe dovuto essere considerato perfezionato nell’aprile 2018 (come ritenuto per il reato di cui al capo B), e quindi estinto per prescrizione alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado, ossia l’11 maggio 2023.
2.4. Con il quarto motivo ha lamentato un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa alla esclusione della configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen., nonostante l’ignoranza da parte della ricorrente della lingua italiana, la non abitualità dell condotta e le modeste dimensioni dell’opera giudicata abusiva, consistente in una casetta in legno della superficie di 12 metri quadrati.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, richiamando, quanto al primo motivo, il principio secondo cui la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all’imputato alloglol:to che non conosce la lingua italiana non integra un’ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifi richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronl:i del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota (si richiama Sez. 6 n. 40556 del 21/09/2022); evidenziando la legittimità e la correttezza della valutazione di illegittimità delle opere realizzate dalla ricorrente, conseguente al dislivell venutosi a creare, alla creazione di volume e superfici non consentiti e al fatto che dalla finestra era consentito l’affaccio, in quanto all’epoca del sopralluogo era priva di grata, stante l’illegittimità del permesso di costruire in sanatoria subordinato alla realizzazione di opere, nonché la correttezza della esclusione della estinzione per prescrizione del reato sub a) e della sua particolare tenuità.
Con memoria del 9 maggio 2024 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, sottolineando la mancata traduzione in lingua inglese anche dell’atto d’appello del pubblico ministero, l’efficacia del permesso di costruire in sanatoria rilasciatole, il sopravvenuto decorso del termine di prescrizione del reato ascrittole e la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità della sentenza impugnata a causa della mancata traduzione in una lingua conosciuta dall’imputata dell’atto d’appello del pubblico ministero e della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato.
Nel corso del giudizio di appello l’imputata, regolarmente citata, è rimasta assente ma è stata assistita dal difensore di fiducia, che, tra l’altro, ha consentito alla acquisizione della comunicazione di notizia di reato e dei verbali relativi alle informazioni rese nel corso delle indagini da NOME COGNOME e NOME COGNOME, cosicché non è dato di rilevare alcun pregiudizio conseguente alla mancata traduzione nella lingua nota alla imputata dell’atto d’appello del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento dei Tribunale di Siena, peraltro non tassativamente imposta dall’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., posto che nel giudizio di secondo grado l’imputata era edotta delle contestazioni ed è stata assistita dal proprio difensore di fiducia, né ha allegato alcuno specifico pregiudizio conseguente a detta omessa traduzione, con la conseguenza che non sussiste alcuna violazione del diritto di intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato (peraltro da far valere entro la deliberazione della sentenza, cfr. Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, in corso di massimazione).
La mancata traduzione della sentenza di secondo grado non integra un’ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, nella speci assente, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato (che nella specie sono stati osservati), decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota (Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Pinto, Rv. 283965; Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277775; Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, COGNOME, Rv. 266444).
Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati con il primo motivo, non essendo derivato alcun pregiudizio allla ricorrente dalle omissioni dalla stessa lamentate.
3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata censurata l’affermazione della inefficacia sanante del permesso di costruire in sanatoria ottenuto dalla ricorrente, a causa della illegittimità di tale permesso, è manifestamente infondato, essendo volto a censurare gli accertamenti di fatto dei giudici dell’impugnazione sulla base dei quali questi hanno escluso la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e, con essi, l’efficacia sanante ravvisata dal primo giudice.
La Corte d’appello ha evidenziato che le norme tecniche di attuazione del Comune di Chiusdino (nel cui territorio sono state realizzate le opere abusive) consentivano la realizzazione di annessi agricoli caratterizzati dalla esclusiva presenza di luci con grata e da una porta carrabile, mentre il manufatto realizzato dalla ricorrente è caratterizzato dalla presenza di una porta finestra a due ante, rialzata rispetto al piano di campagna, e dalla presenza di una finestra che consentiva l’affaccio e il passaggio di oggetti verso l’esterno (essendovi stata apposta una grata solo successivamente). Sulla base di questi rilievi e tenendo conto della circostanza che il manufatto realizzato dalla ricorrente aveva determinato la creazione di nuovi volumi e superfici, come tali richiedenti il previo rilascio del permesso di costruire, la Corte d’appello ha escluso l’efficacia sanante di quello ottenuto dalla ricorrente, a causa della mancanza del requisito della cosiddetta doppia conformità, stante la non corrispondenza del fabbricato, quantomeno originaria, alle norme tecniche di attuazione del regolamento edilizio comunale.
Si tratta di considerazioni coerenti cori la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice penale ha il potere-dovere di verificare in via incidentale la legittimità del permesso di costruire in sanatoria e la conformità delle opere agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina legislativa materia urbanistico-edilizia, senza che ciò comporti l’eventuale disapplicazione dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, in quanto viene operata una identificazione in concreto della fattispecie con riferimento all’oggetto della tutela, da identificarsi nella salvaguardia degli us pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 464 del 13/07/2017, COGNOME, Rv. 273218; Sez. 3, n. 12389 del 21/02/2017, COGNOME, Rv. 271170; v. anche Sez. U, n. 11635 del 12/11/1993, COGNOME, Rv. 195359).
La regolarizzazione parziale del manufatto successivamente al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, mediante apposizione di una grata alla veduta, onde trasformarla in una luce, di cui non è neppure stata accertata la regolarità (ossia l’altezza dal piano di calpestio e la possibilità di sporgersi prescritte dall’a 901 cod. civ.), è stata correttamente giudicata irrilevante, in quanto è inefficace il un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli
strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (Sez. 3, n. 28666 del 07/07/2020, Murra, Rv. 280281; Sez. 3, n. 51013 del 05/11,’2015, Carratù, Rv. 266034).
Le considerazioni su cui si fonda la decisione impugnata sono state censurate dalla ricorrente con argomenti manifestamente infondati e basati su una diversa ricostruzione dello stato dei luoghi, in particolare delle caratteristiche e del funzione della porta finestra e della finestra, non consentita, in presenza di motivazione idonea e non manifestamente illogica sul punto, nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.RAGIONE_SOCIALE., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Il terzo motivo, relativo al mancato rilievo della estinzione per prescrizione del reato di cui al capo a), da ritenere consumato secondo la ricorrente nell’aprile 2018, è manifestamente infondato, in quanto la Corte d’appello, conformemente alla contestazione, ha ritenuto che la realizzazione delle opere fosse proseguita fino a giugno 2018, posto che ne era stata contestata l’esecuzione tra aprile e giugno 2018 e che tale circostanza è risultata confermata da quanto dichiarato da NOME COGNOME, proprietario di un fondo confinante con quello della ricorrente e su cui sono state realizzate le opere abusive, cosicché correttamente è stato escluso l’avvenuto decorso del termine massimo quinquennale di prescrizione alla data di pronuncia della sentenza impugnata, resa in data 11 maggio 2023, dovendosene computare la decorrenza dal 1 giugno 2018.
Anche di tale accertamento la ricorrente ha proposto, peraltro genericamente, una rivisitazione, sul piano della valutazione delle risultanze istruttorie, co riferimento all’epoca di completamento delle opere, non consentita, come già osservato al par. 3, in questa sede di legittimità.
L’esclusione della applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto è stata giustificata dalla Corte d’appello con argomenti idonei e non manifestamente illogici, non considerati, tantomeno in modo critico, dalla
ricorrente, sottolineando l’intensità della deliberazione criminosa della ricorrente, che realizzò le opere abusive senza attendere l’esito della richiesta di permesso di costruire dalla stessa presentata nel settembre 2017, e le caratteristiche del manufatto abusivo, giudicato di non tenue portata: si tratta, anche a questo proposito, di considerazioni idonee, mediante le quali sono stati evidenziati gli aspetti, soggettivi e oggettivi, di gravità della condotta tali da escluderne l particolare tenuità, che la ricorrente ha nuovamente censurato sul piano delle valutazioni di merito, dunque, come già ricordato, in modo non consentito in questa sede di legittimità.
Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, COGNOME, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 2.8848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, COGNOME Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17/5/2024