Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28539 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Casal di Principe il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza in data 30/1/2024 della Corte d’appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni trasmesse in data 13/5/2024 dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità ricorso;
RITENUTO IN FATTO
14,C. GLYPH
Con ordinanza 30/1/2024, la Corte d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, respins la richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione adottato dal Procurat generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli il 12/7/2007 nei confronti di NOME concernente le opere abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte d’appello di Napoli in data 16/2/2004, divenuta irrevocabile il 20/6/2005;
Contro l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il condannato e COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’art. 613 cod. pro denunciando “la violazione di legge e difetto di motivazione in relazione.. all’art. 36 d.P.R. nonché il travisamento del fatto”. Le censure difensive risultano fondate sul permesso di costru in sanatoria n. 134/2009 rilasciato dal responsabile dell’Ufficio tecnico- Settore Urbanistic
Comune di Casal di Principe in data 20/8/2009, che la Corte di appello aveva ritenuto illegit e, quindi, del tutto irrilevante. Il ricorso assume che iii giudice dell’esecuzione avrebbe a un provvedimento esorbitante dalle proprie attribuzioni, avendo egli sostanzialmente ritenu illegittimo un “titolo autorizzativo mai annullato”, e in palese violazione di legge, in q Corte non aveva considerato che il permesso era stato rilasciato qualificando il fondo com intercluso, per cui, come precisato dalla più recente giurisprudenza amm t histrativa, non vi era la “necessità di piani attuativi ( piano particolareggiato/piano di lottizzazione) per il ri permesso di costruire”. Tale qualificazione, inoltre, precisa il ricorso, trova riscont elaborati progettuali da cui si evince la collocazione dell’immobile abusivo all’interno di un interamente edificata. I ricorrenti, ancora, hanno rappresentato che: l’ordine di demolizi perde efficacia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria, anche “se no accoglibile o successivamente non accolta”, sicché “l’Amministrazione” avrebbe dovuto adottare un nuovo ordine di demolizione”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
E’ pacifico, nel panorama giurisprudenziale di legittimità, il principio secondo cui il dell’esecuzione, in presenza di una domanda di sanatoria, ha un ampio potere-dovere di controllo sulla legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupp la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il co esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 17825 del 29/2/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. del 21/10/2014, COGNOME e altro, Rv. 260972; Sez. 3, n. 42164 del 9/7/2013 , Brasiello, 256679; Sez. 3, n. 40475 del 28/9/2010, Ventrici, Rv. 249306; Sez. 3, n. 17066 del 4/4/2006 Spillantini, Rv. 234321; Sez. 3, n. 46831 del 16/11/2005, Vuocolo, Rv. 232642).
Proprio il controllo che compete al giudice dell’esecuzione sul titolo abilitativo esclude presentazione dell’istanza NUMERO_DOCUMENTO di sanatoria o anche il rilascio del titolo abilitativo comp “automaticamente la caducazione dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, altrimenti si finirebbe per svuotare di contenuto il compito che al giudice è demanda e, soprattutto, per vanificare il principio di disapplicazione dell’atto amministrativo illeg cui osservanza è, invece, essenziale al fine di garantire la più efficace tutela dell’in protetto” (Sez. 3, Sentenza n. 40475 del 28/09/2010, Rv. 249306 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 46831 del 16/11/2005, Rv. 232642 – 01; Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018,B., Rv. 274135; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, COGNOME e altro, Rv. 260972; più recentemente Sez. 3 30/6/2021, n. 30696, PM in proc. Mosca, n.m.;Sez. 4, n. 17706 del 24/4/2024, COGNOME ed altri, n.m.).
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha individuato molteplici profili d’illegitti viziavano il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Casal di Principe impedendo di ritene sanato l’intervento edilizio.
Ha, in primo luogo, rilevato che la non conformità originaria dell’organismo edilizio agli str urbanistici era stata esclusa dalla sentenza di condanna della Corte d’appello.
Tale conclusione non risulta essere stata oggetto di specifica censura da parte del ricorrente
Ha, poi, rilevato che: l’edificio, all’epoca della realizzazione, ricadeva in parte in zona di stradale; il programma di fabbricazione vigente all’epoca dell’abuso richiedeva per l’edificaz in quell’area il piano di lottizzazione convenzionato; anche nel piano regolatore generale vig il titolo abilitativo richiesto è il piano di lottizzazione.
Orbene, è pacifico che non siano mai intervenuti piani attuativi di lottizzazione relativi nella quale ricade l’organismo edilizio in esame.
La Corte territoriale, ancora, ha sottolineato che l’insussistenza della doppia conformità tr conferma nella nota del Comune di Casal di Principe in data 1/3/2023.
Tale argomento risulta del tutto ignorato nel ricorso.
La Corte d’appello, ancora, ha dato atto che, nella parte motiva, il permesso di costrui sanatoria sosteneva che la “lottizzazione era impossibile” “trattandosi di fondo intercluso” m ritenuto che la “lapidaria motivazione” fosse irrilevante.
E, in effetti, come la giurisprudenza amministrativa richiamata nel ricorso ha precisat possibilità di rilasciare il permesso di costruire senza la preventiva approvazione dei attuativi in presenza di una normativa generale che li richieda è sì prevista per ef dell’integrazione della fattispecie giurisprudenziale del cd. fondo intercluso ma la sussisten una tale condizione discende dall’accertamento dei relativi presupposi:i (ossia che l’area ri in una zona integralmente interessata da costruzioni e presenti opere di urbanizzazione primari e secondaria pari agli standard minimi prescritti) di cui il titolo abilitativo, data l’ec della “pressoché completa edificazione della zona” quale “causa di esenzione dell’esigenza de piano attuativo”, deve dare contezza ( Consiglio di Stato, Sez. 4, 16 gennaio 2024 n. 534).
Il provvedimento di sanatoria allegato al ricorso, invece, non fa menzione alcuna ai presuppo che conferivano all’area sulla quale insiste il manufatto abusivo, sin dall’epoca di accertam dei reati, la condizione di fondo intercluso. La sussistenza di tali presupposti non è nella san neppure attestata mediante il rinvio ad atti del procedimento: il permesso, infatti, ric l’istanza di sanatoria depositata il 27/8/2008 e la relazione tecnica a essa allegata, a fir AVV_NOTAIO, senza però valorizzarle ai fini della prova della sussistenza del condizioni legittimanti l’attribuzione all’area interessata dall’intervento della condizione intercluso.
Anche argomenti di ordine logico militano contro la prospettazione difensiva: se il pi regolatore generale entrato in vigore dal 2007 richiedeva per l’area nella quale rica manufatto il piano di lottizzazione convenzionata, è legittimo inferire che le condizi urbanizzazione dell’area e le opere di urbanizzazione erano tali da rendere ancora necessario, quell’epoca, la previa approvazione dei piani attuativi per l’edificazione. A maggior ragione conclusione è valida in relazione all’epoca di realizzazione dell’abuso, risultando il manu realizzato in epoca precedente al 24/1/2001, non essendo stato neppure allegato che dal 2001 al 2007 siano intervenute opere di demolizione che avessero inciso sulla situazione edificato della zona.
Il provvedimento di sanatoria, pertanto, in quanto adottato in deroga agli strume urbanistici senza alcuna motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni determinavano la qualificazione dell’area quale lotto intercluso, risulta macroscopicament illegittimo e non giustificava la revoca o la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demoli
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricor al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nell determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 13/6/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente