Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37183 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigetta il reclamo proposto da NOME COGNOME – in espiazione della pena dell’ergast per reati (associazione di stampo mafioso e omicidi maturati nel relativo conte rientranti nel catalogo di cui all’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) – avverso il provvedimento del locale Magistrato di sorveglianz che aveva respinto la sua istanza di permesso premio.
Secondo il Tribunale, il condannato, nell’ammettere le proprie responsabili a proposito dei commessi reati, aveva sempre mantenuto un atteggiamento autogiustificatorio e minimalista, inconciliabile con la figura di capo e promo dell’omonimo sodalizio criminale. Poco credibile, dato anche tale ruolo, appar l’allegazione di non avere collaborato con la giustizia per timore di rappresag danni della famiglia. Anche alla luce di tale scelta, e nonostante la buona con penitenziaria e la partecipazione alle attività trattamentali, la pericolosità dell’istante appariva intatta a cospetto della persistente operatività del cl mantenimento in carcere che esso, fino a tempi recenti, come documentato dalle intercettazioni, aveva continuato ad assicurare.
2. Ricorre COGNOME per cassazione, con rituale ministero difensivo.
Il motivo unico di ricorso è intitolato come violazione degli artt. 4-bis, come riformulato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 20 n. 199, e 30-ter Ord. pen.
Il ricorrente – dopo avere ricostruito i contenuti della novellazione legis (attuativa della sentenza costituzionale n. 253 del 2019), che ha regolato l’ac ai benefici penitenziari in favore dei condannati per reati ostativi, non au alcuna, ancorché possibile, collaborazione con la giustizia – censura la decis del Tribunale di sorveglianza, sostenendo che quest’ultima non si sareb conformata alla nuova disciplina.
Il condannato avrebbe, infatti, fornito elementi (la piena adesion trattamento, la profonda revisione critica del proprio operato, la disponibil avviare percorsi di giustizia riparativa, iniziative di natura risarcitoria) i attestare la recisione dei collegamenti con il crimine organizzato e l’adempime nei limiti del possibile delle obbligazioni civili. La cessata partecipazione assoc sarebbe convalidata da nuovi giudicati. Il pericolo di ripresa di agiti penal rilevanti sarebbe, comunque, scongiurato dai mutati assetti di potere camorrist sul territorio (ormai dominato da clan avversari). Le remunerazioni periodiche, parte del clan, sarebbero state indirizzate solo al coniuge, sarebbero cessa
tempo e sarebbero state giustificate dalla preoccupazione che NOME (proprio quanto distaccatosi dal contesto criminale) potesse iniziare a collaborare.
L’ordinanza impugnata, misconoscendo tali sopravvenienze, e imponendo di fatto al condannato oneri dimostrativi impossibili da soddisfare, avre surrettiziamente reintrodotto quel regime di ostatività assoluta all’otteniment benefici penitenziari in difetto di collaborazione, che la disciplina legi novellata ha inteso viceversa superare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nel regime giuridico introdotto dal d.l. n. 162 del 2022, conv. dalla le n. 199 deI2022, i benefici penitenziari per reati ostativi c.d. di prima fascia p essere concessi ai detenuti anche in assenza di collaborazione con la giustiz condizione (v., esemplificativamente, Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perron Rv. 285203-01) che costoro:
dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità adempimento;
il) alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazio dissociazione, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti co criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato comme nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramit tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualme dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica d condotta criminosa e di altra informazione disponibile;
iii) abbiano intrapreso iniziative a favore delle vittime, sia nelle risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
Al fine di verificare la sussistenza delle menzionate condizioni, la magistra di sorveglianza è chiamata ad una articolata attività di natura informa includente l’acquisizione sia degli imprescindibili dati di osservazione penitenz sia del parere del Pubblico ministero coinvolto nel giudizio di primo grado e Procuratore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Il principale portato della nuova disciplina si rinviene – per l’effetto trasformazione, da assoluta in relativa, della presunzione di pericolosità ost alla concessione dei benefici penitenziari in favore dei detenuti non collabora
Costoro, infatti, sono ora comunque ammessi a proporre richiesta, che può tuttavia essere accolta in presenza di stringenti e concomitanti condiz verificate all’esito di attenta e congrua istruttoria.
L’ordinanza impugnata ha fatto puntuale applicazione di tale nuova regolamentazione al caso di specie.
Come anche rilevato dal Procuratore AVV_NOTAIO requirente, la decisione h tenuto conto della relazione di sintesi, che concludeva in senso non favorevole concessione del permesso, anche in considerazione della mancanza di revisione critica rispetto ai gravi delitti commessi per avere il detenuto banalizzato le delle sue passate scelte criminali; ha analizzato le ragioni della ma collaborazione, ritenendole ingiustificate ed espressive di persistente perico sociale; ha dato atto del prolungato versamento, da parte del clan, d retribuzione mensile riservata dai gruppi criminali alle famiglie dei propri dete
Queste considerazioni, unitamente alle informative della RAGIONE_SOCIALE, e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, circa l’ e persistente egemonia del clan di appartenenza del condannato, hanno determinato il giudice a quo al diniego del beneficio.
Questo esito è dunque seguito all’ampia e approfondita illustrazione del ragioni, coerenti con la normativa di riferimento, per cui il Tribunale di sorvegl ritiene che il condannato non abbia effettuato alcun distacco effet dall’organizzazione criminale e che non ricorrano le altre condizioni previste d.l. n. 162 del 2022.
A fronte di ciò, le doglianze difensive sono articolate in fatto, reit argomenti già compiutamente disattesi nel grado antecedente di giudizio e no colgono criticità motivazionali rilevanti.
Esse non sono così in grado di superare il quadro emergente da provvedimento impugnato e la ponderata valutazione da esso operata, che non è espressione di un ritorno al regime di preclusione assoluta a carico dei dete per reati ostativi, ma validamente argomenta a sostegno del mancat superamento del vigente assetto di presunzione relativa di pericolosità sociale
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai se dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/06/2024