Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34505 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34505 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 21 settembre 2021, il Magistrato di sorveglianza di Roma aveva respinto l’istanza di permessi premio presentata, ai sensi dell’art. 30ter Ord. pen., nell’interesse di NOME COGNOME. Ciò in ragione di quanto riferito dalla Direzione distrettuale antiRAGIONE_SOCIALE di Lecce, secondo cui egli era un soggetto di elevata caratura criminale, posto al vertice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che non risultava avere mai reciso i collegamenti con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che mai aveva collaborato con la giustizia e il suo comportamento processuale aveva, anzi, reso più difficoltoso l’accertamento dei fatti.
1.1. Con ordinanza in data 28 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo proposto avverso il predetto decreto. Dopo avere ribadito che i delitti commessi da COGNOME rientravano nell’ambito dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., il Tribunale si era soffermato sull’omessa esplicitazione delle ragioni per cui egli non aveva collaborato con la giustizia, essendosi il detenuto limitato ad affermare che il suo eccellente percorso trattamentale era già indicativo di un rinnovato spirito e dell’abbandono delle logiche pregresse. Atteggiamento, questo, che il Collegio aveva ritenuto del tutto strumentale.
1.2. Con sentenza in data 20 aprile 2023, la Prima Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione annullò con rinvio l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma. Dopo avere premesso che al procedimento pendente nei confronti di COGNOME erano applicabili le modifiche apportate all’art. 4-bis Ord. pen. dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199, il Collegio osservò che l’omessa collaborazione non era l’unico elemento da valutare; che i detenuti non collaboratori erano onerati di indicare altri, congrui e specifici elementi a sostegno RAGIONE_SOCIALE mancanza di attualità di collegamenti con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del pericolo di un loro ripristino, senza che, tra tali elementi, potesse assumere rilevanza decisiva l’atteggiamento maturato rispetto ai reati commessi.
1.3. Con ordinanza in data 25 gennaio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell’interesse di COGNOME. Secondo il Collegio, infatti, la nuova disciplina introdotta dal decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 imporrebbe di respingere l’istanza non avendo COGNOME adempiuto agli oneri di allegazione indicati dall’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., sia quanto all’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna e all’assoluta impossibilità di tale adempimento, sia in relazione agli elementi diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di appartenenza. In particolare, la preoccupazione di uno sradicamento del figlio dall’ambiente in cui stava crescendo è stata ritenuta strumentale rispetto al suo
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
rifiuto di abbandonare, in modo definitivo, il contesto mafioso, nel quale rivestiva posizione apicale, giustificato con motivazioni generiche e superficiali. E ciò a fronte di informazioni, provenienti dalla Procura distrettuale di Lecce, dalla Prefettura di Roma e dalla Questura di Lecce, attestanti l’attualità dei collegamenti e il pericolo RAGIONE_SOCIALE loro ripresa con il gruppo criminale di provenienza, che sarebbe ancora attivo.
2. COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 30-ter e 4bis Ord. pen. e 666, comma 5, cod. proc. pen., nonché in relazione all’art. 627 cod. proc. pen. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza abbia illegittimamente respinto il reclamo in ragione del mancato rispetto, da parte di COGNOME, degli oneri di allegazione indicati dall’attuale art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.
In realtà, quanto al mancato adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria, in disparte la circostanza che il relativo onere di allegazione sia stato introdotto solo nel giudizio di rinvio, la difesa deduce l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE memoria con cui era stato riportato il tentativo, su richiesta di COGNOME, di contattare i familiari delle RAGIONE_SOCIALE per verificare l’intenzione di accettare il risarcimento del danno ed era stata ribadita l’intenzione del ricorrente di versare denaro in favore del RAGIONE_SOCIALE o di altra associazione RAGIONE_SOCIALE; intenzione non concretizzatasi anche a causa del suo trasferimento in altro istituto detentivo, che non aveva consentito di organizzare i relativi versamenti, con il supporto dell’Area educativa di riferimento. Allegazione rispetto alla quale il Tribunale avrebbe dovuto disporre un rinvio, mai operato, per effettuare i necessari approfondimenti istruttori, anche interpellando il detenuto sulle sue intenzioni e su come avrebbe potuto provvedere.
Quanto, poi, alla mancata allegazione di elementi utili a superare la presunzione di sussistenza di collegamenti con l’organizzazione criminale di provenienza o di pericolo di un loro ripristino, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del percorso rieducativo del ricorrente, il quale, lungi dal limitarsi a una regolare condotta inframuraria e alla semplice adesione al percorso rieducativo, avrebbe offerto elementi fattuali aventi concreta portata “antagonista” sul piano logico rispetto al fondamento RAGIONE_SOCIALE presunzione relativa di pericolosità, non potendo il detenuto essere chiamato a riferire su circostanze di fatto estranee alla sua esperienza percettiva, né fornire la prova negativa diretta di una condizione relazionale, quale è il pericolo di ripristino dei contatti con la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE. Su tali presupposti, manifestamente illogica sarebbe l’ordinanza nel ritenere che il percorso detentivo di COGNOME non avrebbe la capacità di superare detta presunzione, tenuto conto del percorso trattamentale esperito e delle informazioni delle Autorità di pubblica sicurezza, nelle quali si indicherebbero fatti risalenti ai primi anni ’90 e nel non considerare le allegazioni difensive, basate su plurime ordinanze RAGIONE_SOCIALE Magistratura di sorveglianza, volte a dimostrare che il clan di appartenenza non fosse ormai più esistente, né operativo.
Quanto alla mancata collaborazione di COGNOME, benché la pronuncia rescindente avesse stigmatizzato proprio la parte del provvedimento annullato dedicata a tale profilo, il richiamo agli stessi argomenti da parte dell’ordinanza impugnata costituirebbe una violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.
Infine, il totale silenzio del Tribunale sulle relazioni comportamentali e di sintesi nel tempo redatte, tutte positive, oltre a inficiare il giudizio sull’importanza del percorso rieducativo perseguito da COGNOME, si porrebbe in contrasto con il passaggio RAGIONE_SOCIALE pronuncia rescindente secondo cui l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina dell’art. 4-bis Ord. pen. debba, comunque, avvenire senza ”disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio” (cfr. pag. 10).
In data 23 maggio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Con la sentenza n. 253 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui esso non prevedeva che, alle persone detenute per i delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter Ord. pen., allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti; e, in vi consequenziale, nella parte in cui non prevedeva che alle persone detenute per i delitti ivi contemplati, ma diversi da quelli sopra indicati, potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter
Ord. pen. allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.
A seguito di tale intervento, quindi, la situazione RAGIONE_SOCIALE persona detenuta per reati di cui all’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., che non avesse intrapreso un percorso di collaborazione, doveva ritenersi oggetto – in tema di permesso premio – di una presunzione relativa di perdurante pericolosità, vincibile soltanto con l’acquisizione di elementi capaci di escludere tanto l’attualità di collegamenti con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quanto il pericolo che questi legami potessero essere riannodati.
La giurisprudenza di questa Corte aveva, inoltre, affermato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE decisione che avesse dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE richiesta di permesso premio da parte di tale categoria di persone detenute per difetto RAGIONE_SOCIALE specifica allegazione di elementi di prova dell’assenza di collegamenti con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del pericolo del loro ripristino, essendo a tal fine sufficiente l’allegazione di elementi fattuali (quali, ad esempio, l’assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all’opera rieducativa) che, anche solo in chiave logica, fossero idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità sancita dalla legge, potendo, eventualmente, il giudice completare l’istruttoria anche d’ufficio (v. Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, COGNOME, Rv. 281764 – 01). Ciò anche tenuto conto del passaggio RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 253 del 2019 in cui la Corte costituzionale aveva chiarito che l’istante ha l’onere di indicare la «prospettazione di massima» delle circostanze suffraganti la sua richiesta, spettando poi al Tribunale la decisione finale, alla stregua dell’esame RAGIONE_SOCIALE documentazione e degli atti.
2.1. A seguito RAGIONE_SOCIALE modifica dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, il permesso premio può ora essere concesso, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 416-ter cod. pen., per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all’art. 1 commi 1 e 3, d.igs. 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all’art. 291-quater, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla
mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno RAGIONE_SOCIALE mancata collaborazione, RAGIONE_SOCIALE revisione critica RAGIONE_SOCIALE condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine RAGIONE_SOCIALE concessione dei benefici, il giudice accerta, altresì, la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle RAGIONE_SOCIALE, sia nelle forme risarcitorie che in quelle RAGIONE_SOCIALE giustizia riparativa.
2.2. Rispetto al quadro normativo e giurisprudenziale delineatosi successivamente alla richiamata pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, dunque, i requisiti per l’accesso al permesso premio si sono ulteriormente arricchiti nel senso che è ora necessario l’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, salvo che l’interessato dimostri l’assoluta impossibilità di tale adempimento. Viceversa, il legislatore non ritiene necessaria «la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle RAGIONE_SOCIALE, sia nelle forme risarcitorie che in quelle RAGIONE_SOCIALE giustizia riparativa», la cui esistenza il giudice è, comunque, chiamato ad accertare e che, dunque, può comunque assumere rilievo a fini decisori. Su un piano differente da quello dei requisiti per l’accesso al beneficio si colloca, poi, il giudizio sulla presunzione relativa di attualità dei collegamenti con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ovvero di pericolo di un loro ripristino; presunzione che il legislatore configura a partire dalla mancata collaborazione con la giustizia del detenuto. In tal caso, gli elementi valutabili ai fini dell’eventuale superamento RAGIONE_SOCIALE presunzione, che devono essere specificamente allegati dall’interessato, sono costituiti dalle «circostanze personali e ambientali», dalle «ragioni eventualmente dedotte a sostegno RAGIONE_SOCIALE mancata collaborazione», dalla «revisione critica RAGIONE_SOCIALE condotta criminosa» e da «ogni altra informazione disponibile». Quest’ultima clausola, peraltro, consente di attribuire rilevanza anche a ulteriori indicatori quali – oltre alle ricordate «iniziative dell’interessato a favore delle RAGIONE_SOCIALE, sia nelle forme risarcitorie che in quelle RAGIONE_SOCIALE giustizia riparativa» – la «regolare condotta carceraria», la «partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» e la «dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza»; indicatori che, tuttavia, per espressa previsione normativa, non possono consentire, da soli, di superare la presunzione in parola, secondo quanto si evince dal dato testuale, che evidenzia la necessità di allegare, rispetto ad essi, elementi «diversi e ulteriori». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dunque, ancora una volta, il legislatore ha confermato l’indicazione, già enunciata dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il richiedente deve
semplicemente allegare gli elementi di prova in grado di dimostrare l’assenza di collegamenti attuali con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o del pericolo di un loro ripristino, ferma restando la possibilità (rectius la doverosità) degli eventuali approfondimenti istruttori da parte dello stesso giudice nell’esercizio dei poteri officiosi conferitigli, in via generale, dall’art. 678 cod. proc. pen. (in argomento v. Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, COGNOME, Rv. 277793 – 01, secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione e indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d’ufficio, ai relativi accertamenti). E nulla disponendo la norma novellata in ordine ai criteri del ragionamento probatorio e dei meccanismi di natura inferenziale che ne stanno alla base, deve ritenersi, ancora una volta, che gli elementi valutabili possano anche essere di natura logica, soprattutto per quanto concerne la dimostrazione di fatti negativi, come l’assenza di collegamenti con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (così la già citata Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, COGNOME, Rv. 281764 – 01), dimostrabili soltanto attraverso un ragionamento RAGIONE_SOCIALEfattuale.
2.3. Consegue alla richiamata ricostruzione normativa che con l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina, le condizioni di accesso al permesso premio sono divenute più gravose rispetto a quelle sussistenti dopo l’intervento RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, essendosi, da un lato, prevista la necessità di ulteriori presupposti di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda (ovvero «l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici») ed essendo stato codificato, dall’altro lato, un criterio misto per il giudizio sulla presunzione relativa conseguente alla mancata collaborazione; criterio che, accanto alla individuazione di taluni indicatori valutabili, contempla anche la regola legale RAGIONE_SOCIALE insufficienza di alcuni di essi (ovvero la «regolare condotta carceraria», la «partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» e la «mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza»).
A fronte RAGIONE_SOCIALE introduzione di una disciplina, comunque, più rigorosa per l’accesso al beneficio de quo, la cui immediata applicabilità alle procedure pendenti costituisce piana applicazione del principio tempus regit actum più volte affermata dalla giurisprudenza (ex plurimis Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 285203 – 01), deve ribadirsi, sulla scorta di un consolidato indirizzo RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza costituzionale, ricordato dalla stessa pronuncia rescindente (v. pag. 7), che «non è tuttavia consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio» (così Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2020). In una ipotesi siffatta, invero,
l’intervento normativo si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e del finalismo rieducativo RAGIONE_SOCIALE pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), poiché «negare, a chi si trovi nella posizione di quel condannato, la concessione del beneficio, equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio (sentenza n. 253 del 2019), quale strumento idoneo a consentirne un suo iniziale reinserimento nella società, in vista dell’eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto (sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, sentenze n. 137 del 1999 e n. 445 del 1997)» (così, ancora, Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2020).
Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi che l’ordinanza impugnata presenti plurimi vizi, conformemente a quanto dedotto in ricorso.
3.1. Sotto un primo profilo, va osservato che il Tribunale di sorveglianza non ha compiuto il preliminare scrutinio in ordine alla circostanza che, al momento del sopravvenire RAGIONE_SOCIALE disciplina di maggiore rigore, COGNOME avesse già raggiunto un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio, sicché in base al principio RAGIONE_SOCIALE cd. non regressione trattamentale egli potesse esservi ammesso alla stregua RAGIONE_SOCIALE normativa vigente anteriormente, quale ridisegnata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019. In tale prospettiva, l’osservanza delle condizioni di ammissibilità previste dalla disciplina di nuovo conio avrebbe dovuto essere verificata, sulla base delle cogenti indicazioni RAGIONE_SOCIALE pronuncia rescindente, soltanto una volta esperito tale pregiudiziale accertamento.
3.2. Sotto altro aspetto, l’ordinanza impugnata ha sostanzialmente omesso di valutare il percorso inframurario del detenuto, che la pronuncia rescindente aveva già ritenuto «ineccepibile» in quanto «esente da rilievi disciplinari, improntato alla partecipazione al trattamento, alla formazione scolastica e universitaria (conseguimento del diploma di ragioniere, a pieni voti di quattro lauree nonché di borse di studio, la redazione di diverse pubblicazioni)» e rispetto al quale avrebbe dovuto operare un concreto bilanciamento con gli aspetti riferibili alla biografia criminale dell’istante, anche tenendo conto delle allegazioni difensive, secondo cui i reati per cui è condanna erano risalenti nel tempo (in quanto commessi all’inizio degli anni ’90), COGNOME è rimasto estraneo a vicende processuali successive in cui egli astrattamente sarebbe potuto risultare coinvolto, gli è stato da tempo revocato il regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen.
Invero, l’ordinanza impugnata ha, di fatto, nuovamente motivato il rigetto del reclamo – oltre che con il mancato assolvimento delle condizioni di ammissibilità previste dalle nuove disposizioni, rispetto alle quali va ribadita la configurabilità di un mero onere di allegazione in capo al detenuto – essenzialmente sulla scorta RAGIONE_SOCIALE mancanza di un’idonea giustificazione dell’omessa collaborazione con la
giustizia. E la mancata collaborazione è, a sua volta, l’elemento sulla base del quale parrebbe essere affermata, da parte degli organi inquirenti e di polizia, la mancata rottura dei rapporti con il contesto criminale di provenienza, su cui l’ordinanza basa finanche la ritenuta attualità di collegamenti e non il mero pericolo di un loro ripristino. Una modalità argomentativa che, tuttavia, concretizza una sostanziale assolutizzazione del ruolo RAGIONE_SOCIALE mancata collaborazione e, correlativamente, RAGIONE_SOCIALE presunzione di pericolosità che essa sostiene, in chiaro conflitto con le indicazioni RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale nella sentenza n. 253 del 2019.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Roma. In sede rescissoria il Giudice del rinvio dovrà preliminarmente verificare, alla luce RAGIONE_SOCIALE prima pronuncia rescindente, se il condannato avesse raggiunto, in un momento precedente all’entrata in vigore del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, «un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio»; e, successivamente, se siano state allegate dalla difesa le circostanze di fatto richieste dalla nuova disciplina ai fini dell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE richiesta, se del caso attivando i propri poteri istruttori al fine di acquisire necessari riscontri rispetto a quanto dedotto dal richiedente.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in data 14 giugno 2024
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