Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1316 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1316 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nata a Bari il 09/07/1987 – dife dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Bari;
avverso l’ordinanza in data 03/10/2024 del Magistrato di sorveglianza Bari con la quale è stata rigettata l’istanza di autorizzazione ai co con il coniuge detenuto;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in person Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Bari rigettato la richiesta della sig. NOME COGNOME ammessa alla misura alterna dell’affidamento in prova al servizio sociale, volta ad essere autorizzata a presso la Casa circondariale di Viterbo al fine di incontrare il marito, dete
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espiazione pena presso quella struttura, ivi recandosi con la propria automobile, al fine di svolgere colloqui con il medesimo.
Il rigetto è stato motivato alla luce della elevata caratura criminale del detenuto, all’esito del rapporto della Questura di Bari ed altresì considerato che il percorso alternativo mediante l’affidamento in prova era stato appena avviato.
Ha interposto ricorso per cassazione la difesa, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con unico motivo, deduce la violazione di cui all’art. 606, lett. b), e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 15, 18, 28, 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 e art. 27 Cost.
Lamenta l’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 1, 13 Ord. 1 d.P.R. n. 230 del 2000, relative alle modalità trattamentali, con riferimento ai rapporti del detenuto con terzi e, in particolare, con i familiari.
Nella specie, sarebbero state violate le disposizioni afferenti al trattamento del detenuto, con particolare riguardo alle relazioni familiari, atteso che era stata negata la facoltà di incontro tra familiari, prodromico alla rieducazione del condannato, alla luce della mancata autorizzazione degli incontri e nonostante l’esito neutro dell’informativa della Questura di Bari, dalla quale non emergevano motivi ostativi rispetto allo svolgimento dei colloqui richiesti; d’altra parte il diniego che certo non poteva essere giustificato dalla gravità dei precedenti dell’imputato, ristretto al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen.
Rammenta la ricorrente che tale regime non deve costituire un aggravamento ingiustificato della detenzione e pure in tale situazione va garantito al detenuto di preservare i rapporti affettivi, segnatamente con i propri familiari, alla luce del bilanciamento tra esigenze di prevenzione e quelle personali del detenuto, come affermato in giurisprudenza.
Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento.
Il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Due rilievi hanno condotto il Magistrato di sorveglianza di Bari a rigettare la richiesta di NOME COGNOME di autorizzazione a recarsi all’istituto di pena di Viterbo, ove è recluso il marito, al fine di svolgervi colloqui.
In primis, è stato dato rilievo al fatto che il coniuge, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. presenterebbe, come evidenziato da informativa della Questura di Bari, profilo di alta caratura criminale, ostativo, quindi, allo svolgimento degli incontri.
In proposito, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, deve osservarsi che «l’esercizio del diritto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito dallo stato di detenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione dello stesso al regime differenziato (..). Si è infatti stabilito che “la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica – Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417 -. Questo orientamento, che muove dal bisogno di rinvenire un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti, merita di essere condiviso (…) il detenuto ai sensi dell’art. 41-bis Ord. pen., può essere, in generale, autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari – in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza – mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto – delle restrizioni che derivano dall’art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 n. 488 del 7 dicembre 2017, irrevocabile il 5 luglio 2022: Sez. 1, n. 29007 dell’11/06/2021, G., n.m. ». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Né, con riferimento al caso di specie, è evocabile un divieto assoluto di incontro tra coniugi, entrambi in regime di espiazione della pena, il primo, sottoposto a regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., la seconda, sottoposta alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
A tale proposito, non appare pertanto perspicua l’osservazione contenuta nel provvedimento impugnato, laddove fa riferimento alla caratura criminale del coniuge della istante, come risultante dal rapporto della Questura di Bari, profilo non dirimente ai fini del riconoscimento dell’autorizzazione.
1.2. Non appare invece censurabile il rilievo relativo alla idoneità della sig. NOME COGNOME ammessa soltanto in data 8 luglio 2024, appena qualche giorno prima della proposizione dell’istanza, all’affidamento in prova al servizio sociale, a recarsi fuori Regione per attendere agli incontri con il marito presso la Casa circondariale di Viterbo.
Invero, con motivazione che, pur se sintetica, si appalesa priva di illogicità e osservante del dettato normativo, il Tribunale ha esclusa l’opportunità di concedere l’autorizzazione richiesta, in ragione dello «appena avviato percorso alternativo della istante», alla luce del fatto che NOME era stata sottoposta alla misura alternativa soltanto qualche giorno prima.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di ragione che è idonea a fornire supporto motivazionale logico e congruente circa il fatto che, a distanza di pochi giorni soltanto dalla sottoposizione a misura non carceraria, non apparisse compatibile, rispetto alla necessità di saggiare l’osservanza delle prescrizioni alla misura, autorizzare la signora a recarsi fuori del distretto regionale, a centinaia di chilometri di distanza, al fine di incontrare il marito detenuto.
Del resto, il Collegio osserva che, in tema di misure alternative alla detenzione, lo svolgimento del percorso rieducativo deve essere informato al principio della progressività trattamentale (cfr., tra le molte, Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276213-01), sicché, in coerenza con tale enunciato, non è distonico, anzi, ne incarna coerente esplicazione, che sia stato rifiutato alla detenuta, di recente ammessa a misura alternativa, di allontanarsi dal territorio di Bari, lasciando la propria abitazione in orario diverso da quello previsto dalla tabella oraria prevista dal Tribunale di sorveglianza, per recarsi in una diversa Regione ed incontrare a colloquio il marito detenuto.
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/12/2024.