Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41859 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41859 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
avverso l’ordinanza del 07/07/2025 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentiti i difensori:
AVV_NOTAIO, per NOME,
AVV_NOTAIO, per NOME NOME, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di appello cautelare e s impugnazione del Pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 20 dicembre 2024, ha applicato ad entrambi i ricorrenti la misura della custodia in carcere in relazione, per quanto attien ad COGNOME NOMENOME ai reati di usura ed estorsione aggravati dall’uso del metodo mafioso
di cui ai capi 8 e 9 dell’imputazione provvisoria e, per quanto riguarda COGNOME NOME, al reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. descritto al capo 1 della imputazione provvisor che contesta al ricorrente la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE, operante nel territorio di Giugliano in Campania e comuni limitrofi.
Il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento genetico (che aveva riguardato la posizione di 50 indagati), aveva escluso, al contrario del Tribunale, la sussistenza d gravi indizi di colpevolezza inerenti ai reati rispettivamente contestati ai ricorrenti.
Ricorrono per cassazione gli indagati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distin atti.
3. NOME NOME.
3.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio d motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati usura ed estorsione contestati.
Il Tribunale avrebbe assertivamente desunto la consapevolezza della natura usuraria del credito elargito dal coindagato COGNOME NOME alla persona offesa COGNOME NOME.
Tanto non si sarebbe potuto evincere dalla mera partecipazione del ricorrente ad incontri tra il proprio genitore e coindagato COGNOME NOME e il creditore, né attraverso i contatti personali tra il ricorrente e COGNOME NOME, in quel frangente al comando del RAGIONE_SOCIALE NOME.
Non risulterebbe dalle intercettazioni alcun concorso materiale o morale dell’indagato nei reati; egli non sarebbe stato informato da alcuno della natura usuraria del credito e non avrebbe svolto alcuna attività di istigazione alla estorsione, limitandosi a rimanere silenzio nella conversazione tra il di lui padre ed il creditore.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe speso alcuna parola per dimostrare la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, evocando la vicinanza del ricorrente al capoRAGIONE_SOCIALE, non illustrativa della oggettiva utilizzazione del metodo mafioso con il debitore e dando pe scontata la sussistenza dei reati attraverso un ragionamento circolare viziato da presunzioni.
Anche in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari, il Tribunale avrebbe reso una motivazione viziata, richiamando genericamente una presunta pericolosità sociale del ricorrente non ancorata a dati concreti e attuali.
4. NOME.
4.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione quanto alla ritenuta 7( ) sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione all’associazione stampo mafioso di cui al capo 1.
Il Tribunale avrebbe utilizzato mere congetture, valorizzando, in primo luogo, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME quale premessa della successiva indagine, senza avvedersi che tali dichiarazioni, rese nel 2018 quando il ricorrente era detenuto, afferivano a periodo, coperto da giudicato, antecedente alla contestazione odierna, che riguarda, invece, l’arco temporale tra il maggio del 2019 ed il gennaio del 2021, sicché di tale elemento investigativo non si sarebbe potuto fare alcun uso indiziario.
In secondo luogo e con riferimento alle intercettazioni, il Tribunale non avrebbe valorizzato la circostanza che il ricorrente non aveva preso parte, nel periodo di interesse ad alcun dialogo con i coindagati associati, circostanza dimostrativa dell’estraneità a contesto criminale di cui si discute, come testimonierebbe, nello specifico, la mancata partecipazione ai reati di usura ed estorsione contestati al ricorrente COGNOME NOME e ad altri correi di questi ma non al COGNOME.
Anche le presunte frequentazioni di quest’ultimo con alcuni associati, come COGNOME NOME e COGNOME NOME, sarebbero da attribuire alla precedente vicenda processuale patita dal ricorrente e non attualizzerebbero il suo inserimento nella compagine criminale nel periodo al quale fa riferimento la contestazione di cui al capo 1.
Infine, le conversazioni valorizzate dal Tribunale non rivelerebbero che mere ipotesi accusatorie e non avrebbero significato indiziante, in quanto si tratterebbe di frammenti di dialoghi dal significato non comprensibile, nei quali i protagonisti esprimevano mere opinioni.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, dal momento che il Tribunale non avrebbe valorizzato la lontananza temporale dei fatti rispetto alla esecuzione della misura e lo stato detentivo del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.
1. NOME NOME.
1.1. In ordine alle deduzioni del primo motivo che ineriscono alla sussistenza della gravità indiziaria, deve, in primo luogo, evidenziarsi che il ricorrente risulta attint provvedimento coercitivo anche in relazione ai reati di partecipazione alla associazione camorristica denominata RAGIONE_SOCIALE, estorsione e autoriciclaggio di cui ai capi 1, 5 e 36 dell’ordinanza genetica, confermata, su tali punti, dal Tribunale, con separato provvedimento emesso in sede di riesame.
L’ordinanza qui impugnata in sede di appello ha reso una motivazione ampiamente esauriente e non manifestamente illogica rispetto al quadro indiziario relativo ai reati usura ed estorsione di cui ai capi 8 e 9, rispetto ai quali il primo giudice era giun diversa conclusione.
E’ stato evidenziato, attraverso il richiamo ad una serie di intercettazioni – alcune de quali erano state trascurate dal Giudice per le indagini preliminari – che la consapevolezza del ricorrente della natura usuraria del credito elargito a COGNOME NOME dal coindagato COGNOME NOME, si traeva dal contenuto di dialoghi intercettati che erano da ricondursi contesto criminale organizzato di riferimento.
In essi, il ricorrente non soltanto aveva mostrato di conoscere l’avvenuta corresponsione di somme di danaro ad interessi nei confronti della vittima, ma aveva interloquito sia con la stessa persona offesa (in un incontro verificatosi 1’11 dicembre 2019), che con il creditore direttamente interessato alla vicenda, esortando il proprio genitore (COGNOME NOME, coindagato ed associato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) a risolvere la questione che si era venuta a creare con la persona offesa sulla corresponsione di quanto dovuto.
Tale esortazione nei confronti del di lui genitore era avvenuta su incarico del capo del RAGIONE_SOCIALE COGNOME in quel momento storico, COGNOME NOME, al quale il ricorrente era particolarmente legato e dal quale aveva ricevuto la direttiva.
Il Tribunale, al contrario del primo giudice, aveva valorizzato la sequenza temporale degli avvenimenti, che avevano visto, infine, il ricorrente dialogare direttamente con il padre ed il creditore sulla necessità di mediare la pretesa di quest’ultimo verso la vittima, quale, in una precedente occasione, aveva esposto ad COGNOME NOME la pretesa usuraria del COGNOME NOME nei suoi confronti, ritenendola troppo esosa.
Ne consegue che, tale essendo il contesto di riferimento, il Tribunale ha ragionevolmente tratto il convincimento, del tutto logico, che il ricorrente era stato edotto della na usuraria del credito, essendosi rapportato, in un contesto mafioso, a tutti i protagonist della vicenda, ivi compresa la vittima, prendendo parte attiva al disegno criminoso attraverso il coinvolgimento del proprio genitore e le esortazioni a risolvere le questio sorte tra debitore e creditore, secondo le direttive del capo RAGIONE_SOCIALE, che prevedevano il versamento di una ulteriore somma da parte della persona offesa attraverso l’intervento di un personaggio di spessore criminale come il padre del ricorrente in quanto soggetto capace di esercitare ulteriori pressioni sulla persona offesa (conversazioni del 19.12.2019 e del 27.1.2020 riportate a fg. 15 dell’ordinanza impugnata).
Di tanto, il ricorso non dà adeguata contezza, genericamente richiamando un presunto “silenzio” del ricorrente agli incontri di interesse oggetto di intercettazione, smentito per tabulas dai dialoghi richiamati dal Tribunale.
1.2. Quanto alla seconda argomentazione contenuta nel medesimo motivo ed inerente alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’uso del metodo mafioso, deve rilevarsi, in
primo luogo, che la circostanza è contestata anche sotto il profilo dell’agevolazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, evenienza che implicitamente si evince, in punto di fatto, da tutto resoconto operato dal Tribunale e che, nei confronti del ricorrente, assume pregnanza perchè egli è stato ritenuto, in fase cautelare, partecipe del sodalizio a diretto conta con il suo capo.
In secondo luogo, il Tribunale, a fg. 16 dell’ordinanza, ha rinviato al provvedimento genetico nella parte relativa al prosieguo della vicenda, la quale aveva visto l’evolvers della estorsione nel senso auspicato anche dal ricorrente, vale a dire attraverso ulterior pressioni nei confronti della vittima, poste in essere dal coindagato direttamente interessato COGNOME NOME con l’uso del metodo mafioso e dal padre del ricorrente che era intervenuto evocando la figura del capo RAGIONE_SOCIALE COGNOME (cfr. fgg. 384, 385, 400 dell’ordinanza primigenia).
La circostanza aggravante, di natura oggettiva secondo pacifica giurisprudenza, si trasmette al ricorrente ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod.pen., il quale aveva partecipato, con la consapevolezza che l’ordinanza ha saputo dimostrare, al disegno criminoso nei termini detti.
1.3. In ordine al profilo del motivo di ricorso che inerisce alle esigenze cautelari deduzioni del ricorrente risultano generiche, non tenendosi in debito conto che il Tribunale ha valorizzato l’intraneità dell’indagato alla compagine criminale denominata RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto a diretto contatto ed a disposizione del capo del sodalizio in quel medesimo torno di tempo, a dimostrazione di una personalità allarmante e di una pervicacia criminale non transitoria, come tale idonea ad attualizzare il pericolo reiterazione dei reati, esigenza rispetto alla quale vige la presunzione di adeguatezza della massima misura cautelare prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che non risulta superata dalle aspecifiche deduzioni del ricorso.
2. NOME.
2.1. In ordine al primo motivo, deve, in primo luogo, rilevarsi che il Tribunale, riportan un passaggio dell’ordinanza impugnata, ha sottolineato che il ricorrente era stato condannato in via definitiva per lo stesso reato associativo mafioso contestatogli, essendo stato considerato partecipe al RAGIONE_SOCIALE COGNOME con riferimento ad epoca pregressa (20092012) rispetto all’odierna contestazione, che inerisce al periodo di circa diciotto mes intercorso tra il maggio 2019 ed il gennaio 2021, nel quale egli era tornato in libertà, p poi essere nuovamente ristretto in carcere.
Si trattava, pertanto, di rinvenire elementi indiziari che attualizzassero la sua permanenza all’interno del descritto sodalizio illecito in relazione al tempus commissi delicti della nuova imputazione.
L’ordinanza impugnata, in secondo luogo e contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, non ha utilizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, rese 2018, se non per desumerne la circostanza che il ricorrente, durante il periodo di detenzione precedente all’arco temporale di cui alla contestazione accusatoria, aveva continuato ad essere considerato un membro del RAGIONE_SOCIALE, percependo lo stipendio mensile dagli associati in libertà.
Per il resto, il ricorso si assesta su un piano di critica del tutto generico, non prende in considerazione il contenuto delle intercettazioni che il Tribunale, anche trasfondendone le parti di interesse, ha riassunto nel provvedimento impugnato, dimostrative non soltanto del fatto che, dopo la scarcerazione del maggio 2019, il ricorrente venisse ancora avvertito dagli altri componenti del RAGIONE_SOCIALE come un loro sodale (cfr. dialogo del 27.11.20, riportato fg. 7 dell’ordinanza impugnata e dialogo del 10.11.20 citato a fg. 10), ma anche che avesse un preciso ruolo organico di collaborazione criminale con altro esponente del gruppo; in forza di ciò, si giustificava l’interessamento di uno dei dialoganti (COGNOME NOME, alla testa del sodalizio in quel momento e padre dell’altro odierno ricorrente) per far sì che, attraverso la falsa prova di un prolungamento dello stato di positività al Cov 19, non venisse eseguito nei confronti dell’indagato un ordine di esecuzione che gravava nei suoi confronti (fg. 8 dell’ordinanza).
Ancora più in dettaglio, il Tribunale ha messo in luce il ruolo del ricorrente nella vicen dell’usura con conseguente estorsione esaminata a proposito dell’altro impugnante COGNOME NOME, nella quale egli era stato informato proprio dal “mediatore” e sodale COGNOME NOME della questione insorta tra il debitore ed il creditore ed egli aveva espresso il convincimento che la vittima dovesse pagare ancora qualcosa (pur non prendendo parte attiva alla richiesta, “eh, niente no!”), dimostrando di avere anche un personale rapporto nell’attualità con il capo RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME (fg. 11 dell’ordinanza, “lo vidi ieri”), in continuità con quanto era stato accertato già nella sentenza di condanna per i fatti pregressi (fg. 6 dell’ordinanza).
Tutta la ricostruzione operata dal Tribunale ed appena sintetizzata non viene intaccata dalle generiche deduzioni del ricorrente, smentite dal Tribunale nella parte in cu escludono i contatti attuali tra l’indagato ed altri sodali.
2.2. Alla luce dei dati indiziari fin qui riassunti – dimostrativi, come ha sostenut Tribunale, della pluriennale e pervicace militanza del ricorrente in un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dimostrazione della sua pericolosità sociale non mitigata dalla carcerazione sofferta – le ulteriori censure di cui al secondo motivo di ricorso, inerenti alla sussistenza delle esigen cautelari, si rivelano altrettanto generiche e non tengono conto della doppia presunzione di legge contenuta nell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al reato per cui s procede, come ha correttamente ricordato il Tribunale a conferma della sua statuizione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione del causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso, il 12/12/2025.