Perizia psichiatrica e resistenza a pubblico ufficiale: i limiti del ricorso
La richiesta di una perizia psichiatrica rappresenta spesso un passaggio cruciale nei processi penali, specialmente quando si discute dell’imputabilità del soggetto. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante il reato di resistenza a pubblico ufficiale, confermando limiti rigorosi per l’ammissione di nuovi accertamenti in grado d’appello.
I fatti di causa
Un cittadino veniva condannato per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale. In sede di appello, la difesa richiedeva la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per espletare una consulenza tecnica sulla capacità dell’imputato. Tale istanza veniva rigettata dai giudici di merito, portando la difesa a presentare ricorso davanti ai giudici di legittimità.
La decisione della Corte
La Cassazione ha confermato la decisione di merito, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato come la difesa non avesse fornito elementi nuovi o specifici per ribaltare la valutazione dei giudici di secondo grado, limitandosi a riproporre argomenti già esaminati e respinti. La mera produzione di certificati medici non comporta automaticamente l’obbligo di disporre accertamenti peritali.
Le motivazioni
I giudici hanno chiarito che la perizia psichiatrica non può essere concessa automaticamente sulla base di una semplice richiesta difensiva. Nel caso di specie, la documentazione medica prodotta durante il primo grado di giudizio era stata considerata inidonea a provare uno stato di salute mentale tale da escludere o scemare la capacità di intendere e di volere. Inoltre, la mancata richiesta della perizia durante il primo grado ha pesato sulla valutazione della necessità della stessa in appello. La mancanza di specificità dei motivi di ricorso, che non si confrontavano con le articolate motivazioni della sentenza impugnata, ha determinato l’inammissibilità definitiva. La Corte ha ribadito che il giudice di merito ha il potere discrezionale di valutare la rilevanza della prova, e tale valutazione, se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce l’importanza del principio di specificità dei motivi di ricorso. Per ottenere una perizia psichiatrica in appello, non basta allegare certificati medici generici, ma occorre dimostrare un nesso diretto tra la patologia e il comportamento delittuoso contestato. L’imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza delle doglianze espresse.
Quando si può richiedere una perizia psichiatrica in appello?
La richiesta è possibile tramite la rinnovazione dell’istruttoria, ma il giudice la concede solo se ritiene gli elementi esistenti insufficienti a decidere.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se non contesta specificamente i punti della sentenza impugnata, comportando spesso sanzioni pecuniarie.
I certificati medici garantiscono sempre la perizia?
No, i certificati devono dimostrare chiaramente che la capacità di intendere e di volere era compromessa al momento esatto del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51354 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51354 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, incentrate sulla denegata rinnovazione istruttoria allo scopo di effettuare una perizia psichiatrica, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nella mera riproposizione dei medesimi rilievi (v. in particolare pag. 3, ove si rimarca che la produzione dei certificati medici avvenuta in primo grado – dove la perizia non era stata richiesta – è risultata idonea a comprovare lo stato di salute dell’imputato, né sono emerse evidenze tali da far ritenere scemata la sua capacità al momento dei fatti);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023