Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31685 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31685 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 13773/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a XXXXXX il 07/02/1978
avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte di appello di XXXXXX visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di XXXXXi confermava la sentenza pronunciata il 7 giugno 2024, in rito abbreviato, dal G.i.p. del locale Tribunale, con la quale
NOME era stato dichiarato colpevole dei delitti di ricettazione e detenzione di arma clandestina, rinvenuta a seguito di perquisizione all’interno dell’abitazione ove l’imputato si trovava in detenzione domiciliare.
In primo grado, era stata effettuata perizia psichiatrica, che aveva rilevato l’incongruenza tra il quadro psichico manifestato dall’imputato nel corso del colloquio diagnostico, compatibile con una sindrome psicotica, e una serie di emergenze procedimentali di segno contrario, che lasciavano concludere per la natura simulata e strumentale del quadro medesimo. L’imputato era stato, di conseguenza, ritenuto capace di intendere e volere.
In secondo grado, era respinta la richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale al fine di rinnovare la perizia psichiatrica, giudicata dalla Corte di appello esaustiva.
XXXXXXX ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Nel motivo unico il ricorrente denuncia violazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, rimarcando la sostanziale ambiguità delle conclusioni peritali, in parte travisate e comunque inidonee a permettere un responso definitivo.
Un ulteriore accertamento medico-legale sarebbe stato pertanto doveroso.
Il giudizio di cassazione si Ł svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , seconda proposizione, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo principi consolidati (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820-01; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 256968-01; Sez. 2, n. 3458 del
01/12/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233391-01), la riapertura dell’istruttoria in appello fuori dell’ipotesi di prove «nuove», tali perchØ sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado – Ł evenienza eccezionale, subordinata, pur a fronte di tempestiva richiesta difensiva a norma del comma 1 dell’art. 603 cod. proc. pen., alla valutazione giudiziale, di natura discrezionale, che non si possa decidere allo stato degli atti, per l’insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti; il contrario opinamento Ł insindacabile in cassazione se logicamente motivato.
In sede di rito abbreviato, il limite Ł ancor piø stringente, andando in ogni caso a coincidere con quello della assoluta necessità ai fini del decidere, stabilito dal comma 3 dell’art. 603 del codice di rito (Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069-01), atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e piø ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado.
Nel giudizio abbreviato d’appello, in altre parole, l’unica attività d’integrazione probatoria consentita Ł quella esercitabile officiosamente, non essendo configurabile un vero e proprio diritto alla prova della parte (cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria), con la conseguenza che il mancato esercizio, da parte del giudice del gravame, dei poteri officiosi di integrazione probatoria non può mai integrare un vizio autonomamente denunciabile in cassazione, salvo l’anzidetto controllo di logicità della motivazione (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260840-01; Sez. 3, n. 20262 del 18/03/2014, L., Rv. 259663-01; Sez. 6, n. 7485 del 16/10/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242905-01).
Nella specie, l’esito del controllo Ł ampiamente positivo e il ricorso risulta, pertanto, manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha specificamente enunciato le ragioni della ritenuta mancata decisività del mezzo istruttorio oggetto della richiesta rinnovazione, la quale trova ampio riscontro nel tessuto argomentativo della pronuncia, completo nella disamina ed esente da lacune e aporie di ragionamento.
La Corte di merito ha ripercorso gli accertamenti e le valutazioni peritali, che accreditano perfettamente la tesi secondo cui XXXXXXX simula in parte, e in parte strumentalizza, i comportamenti anoressici che fanno parte della sua storia clinica, all’evidente scopo di violare impunemente la legge penale. Le modalità dell’avvenuto arresto, e le condotte che lo hanno immediatamente preceduto e seguito, messe dal perito a confronto con l’anamnesi del paziente, con l’obiettività clinica e la documentazione acquisita, rivelano che l’imputato agisce in piena lucidità e si determina ben consapevole del significato della sua condotta e delle relative conseguenze, che, inscenando uno stato catatonico e tenendo artatamente comportamenti autolesionistici, egli mira piuttosto a schivare.
L’assoluta necessità di procedere a nuova perizia Ł stata, dunque, giudizialmente esclusa con argomenti ineccepibili.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in conseguenza della sua rilevata manifesta infondatezza.
Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 17/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME