Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9310 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9310 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
Oggi,
– 5 MAR. 2924
SENTENZA
Ltiaj.z. sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Orzinuovi il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 06/03/2023 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 6 marzo 2023 la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza in data 13 aprile 2022 del GUP del Tribunale di Bresci riconosciute le attenuanti generiche, ha ridotto la pena irrogata a NOME per il reato dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di due motivi.
Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito alla prova del rea perché la firma del verbale di consegna della documentazione fiscale e contabi era falsa, con il secondo eccepisce la mancata rinnovazione della prova c l’acquisizione di una perizia grafologica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha ricostruito in fatto che, in seguito alla segnalazione di NOME COGNOME, amministratore di fatto dell’RAGIONE_SOCIALE, i finanzieri si erano recati presso lo studio di NOME COGNOME in Gorlago. Qui, la titolare aveva esibito loro due lettere attestanti la consegna in data 24 giugno 2015, a mani del liquidatore, NOME COGNOME, della documentazione contabile e fiscale dell’RAGIONE_SOCIALE. Le lettere, cui era allegata la copia della carta d’identità dell’imputato, recavano la sua firma autografa. Il GUP ha assolto sul presupposto della falsità della firma.
In accoglimento dell’appello del PM, la Corte territoriale ha, invece, fondato il giudizio di responsabilità dell’imputato sulla base di una serie di prove non specificamente confutate: le dichiarazioni della teste COGNOME che aveva effettuato la consegna della suddetta documentazione; la sottoscrizione autografa RAGIONE_SOCIALE lettere, integralmente sovrapponibile a quella apposta dall’imputato sul verbale di notifica sia dell’avviso dell’art. 415 cod. proc. pen. sia dell’atto di nomina del difensore fiduciario, senza necessità quindi di una perizia grafologica; la disponibilità da parte della COGNOME della copia della carta d’identità dello COGNOME che, del resto, era l’unico titolato a disporre di tale documentazione, in qualità di liquidatore.
La motivazione resiste a entrambe le censure sollevate, perché la Corte territoriale ha negato la perizia grafologica siccome esplorativa e inidonea a ribaltare il risultato emerso dalle altre prove.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 19 ottobre 2023
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