Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50380 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50380 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 482-476 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 609, commi 1 e 3 bis cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla istanza di rinnovazione istruttoria e alla riferibilità del falso all’imputat “travisamento del dato probatorio”, è manifestamente infondata sotto vari concorrenti profili:
le norme della legge processuale che si assumono violate sono l’una inconferente e l’altra insussistente;
il vizio di motivazione sulla mancata istituzione di perizia grafica è generico perché non si confronta con le ragioni della decisione e manifestamente infondato; invero la contraffazione in rilievo attiene alla “attestarone di avvenuto pagamento” che è stata apposta attraverso una macchina senza interessare la grafia dell’autore della contraffazione; inoltre la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936);
il vizio di motivazione sulla responsabilità dell’imputato e la denuncia di travisamento probatorio si risolvono in deduzioni in fatto, senza riuscire a cogliere alcuna caduta logica nell’impianto argomentativo della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023