Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42468 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42468 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Lagonegro il DATA_NASCITA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di “RAGIONE_SOCIALE“
avverso l’ordinanza del 21/03/2024 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni, per il ricorrente, dell’AVV_NOTAIO, che ha chiest l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 21 marzo 2024, e depositata il 22 marzo 2024, il Tribunale di Salerno, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società “RAGIONE_SOCIALE“, avverso l’ordinanza con
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la quale il G.i.p. del Tribunale di Vallo RAGIONE_SOCIALE Lucania aveva respinto l’istanza di dissequestro RAGIONE_SOCIALE somma di 78.467,91 euro, presente sui conti correnti RAGIONE_SOCIALE precisata società, nonché del capitale sociale RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, tutti nella disponibilità di NOME COGNOME.
La somma appena indicata è stata sottoposta a sequestro preventivo a fini di confisca diretta e per equivalente con riferimento ai reati di cui agli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 483 cod. pen. in relazione all’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, e 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ipotizzati in relazione ad indebite compensazioni effettuate dal 16 luglio al 14 ottobre 2020 e dal 9 aprile al 10 agosto 2021 mediante l’utilizzo di crediti inesistenti connessi a costi per attività di formazione di personale in realtà mai eseguita, per l’importo complessivo di 194.313,52 euro.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società “RAGIONE_SOCIALE“, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando un motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 325, comma 1, e 125, comma 3, cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.
Si deduce che l’ordinanza impugnata espone una motivazione meramen1.e apparente in ordine alle osservazioni, formulate nell’istanza di revoca, sull’insussistenza delle esigenze cautelari per il mantenimento del sequestro.
Si rappresenta che, secondo il Tribunale, il rischio di dispersione dei beni deriva dalla «particolare spregiudicatezza criminale dell’indagato nella complessiva elaborazione ed attuazione del progetto criminoso, indicativa di una specifica volontà oltre che abilità nella movimentazione dei flussi di danaro, anche al fine di eludere le conseguenze delle proprie azioni delittuose», come desumibille dalle imputazioni provvisorie, e che ciò «richiede, a prescindere dalla solidità finanziaria RAGIONE_SOCIALE società e dello stesso indagato, un tempestivo intervento ablativo nella prospettiva di assicurare definitivamente il profitto dei contestati reati».
Si osserva, poi, che l’affermazione RAGIONE_SOCIALE irrilevanza RAGIONE_SOCIALE solidità RAGIONE_SOCIALE situazione economica e finanziaria RAGIONE_SOCIALE società si pone in contrasto con la necessità che il sequestro preventivo a fini di confisca abbia una funzione anticipatoria, volta ad evitare che la concreta fattibilità dell’ablazione possa essere vanificata dal trascorre del tempo. Si rileva, inoltre, che l’ipotesi di reato contestat non può essere indicativa RAGIONE_SOCIALE sussistenza di esigenze cautelari, anche perché nella specie non è emerso alcun elemento sintomatico di un concreto pericolo di dispersione dei beni sequestrati. Si aggiunge che, anzi, in data 11 luglio 2023,
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quindi successivamente al sequestro, l’attuale ricorrente, nella qualità di amministratore e socio unico RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, ha provveduto ad un rilevantissimo aumento del capitale sociale, elevandolo fino a 800.000,00 euro, ed interamente versandolo, così dando causa ad una circostanza oggettivamente incompatibile con ogni finalità dispersiva.
Si precisa, quindi, che il sequestro copre l’intero valore dell’ipotizzato profitto del reato, pari a 194.313,52 euro, perché il capitale sociale RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, interamente sottoposto al vincolo reale, è stato, prima del sequestro, in data 1 marzo 2023, aumentato fino a 250.000,00 euro, e il relativo importo è stato interamente versato. Si rimarca, ancora, che la società “RAGIONE_SOCIALE“, come poteva evincersi dal bilancio relativo al 2022, allegato all’istanza di revoca del sequestro e all’atto di appello, versa in una solidissima situazione patrimoniale, ed è anche proprietaria di un immobile acquistato al prezzo di 330.000,00 euro.
In data 25 settembre 2024, successivamente alla presentazione RAGIONE_SOCIALE requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, il difensore del ricorrente ha depositato memoria, nella quale si ripropongono e si sviluppano le censure formulate nel ricorso e si replica alle deduzioni esposte nell’a requisitoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
La questione posta, che attiene alla (in)sussistenza delle esigenze cautelari per il mantenimento del sequestro nei confronti RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, rende necessarie, per chiarezza, due precisazioni.
2.1. La prima precisazione concerne i limiti del sindacato RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione in materia di provvedimenti relativi a misure cautelari reali.
In proposito, va richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, enunciato anche dalle Sezioni Unite, in forza del quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (così Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv.
239692 – 01, nonché, per citare la più recente decisione massimata sul punto, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01).
2.2. La seconda precisazione ha ad oggetto i criteri di riferimento per ravvisare la sussistenza delle esigenze cautelari necessarie per il mantenimento del sequestro preventivo a fini di confisca, in particolare sul denaro.
Ai fini dell’applicazione del sequestro preventivo a fini di confisca, infatti, come precisato dalle Sezioni Unite, occorre anche la concisa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo RAGIONE_SOCIALE confisca rispetto alba definizione del giudizio, salvo che per le ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, per le quali è sufficiente la mera indicazione RAGIONE_SOCIALE appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01).
Ora, in linea AVV_NOTAIO, la sussistenza del periculum in mora può essere desunta sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell’onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (così Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, COGNOME, Rv. 283769 – 01).
Tuttavia, le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo RAGIONE_SOCIALE confisca rispetto alla definizione del giudizio non possono consistere in un generico riferimento alla fungibilità del denaro oggetto di sequestro (cfr. Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, COGNOME, Rv. 286671 – 01, e Sez. 3, n. 41602 del 14/09/2023, COGNOME, mass. per altro), né in un generico richiamo alle condotte illecite ipotizzate (Sez. 6, n. 8124 del 23/01/2024, COGNOME, mass. per altro), perché altrimenti si creerebbero indebiti automatismi, implicanti la sussistenza in re ipsa del requisito del periculum in mora.
L’ordinanza impugnata ritiene necessario il mantenimento del sequestro preventivo a fini di confisca RAGIONE_SOCIALE somma di 78.467,91 euro, presente sui conti correnti RAGIONE_SOCIALE società “RAGIONE_SOCIALE“, nonché del capitale sociale di questa società, RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, tutte quote nella disponibilità di NOME COGNOME, quale profitto, o equivalente del profitto, dei reati di indebite compensazioni di crediti inesistenti, per ragioni attinenti alle condotte ipotizzate ed alla personali dell’amministratore RAGIONE_SOCIALE ditta.
Si evidenzia che l’attuale ricorrente, nonché legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società “RAGIONE_SOCIALE“, è persona inaffidabile, perché ha posto in
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essere plurime condotte illecite di natura fraudolenta, specificamente indicative «di una specifica volontà oltre che abilità nella movimentazione dei flussi di denaro, anche al fine di eludere le conseguenze delle proprie azioni delittuose». Si sottolinea, precisamente, che, secondo quanto emerge dalle attività di indagine, NOME COGNOME: a) al fine di costituire i crediti fittizi poi indebitamen compensati per conto RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, avrebbe realizzato ulteriori condotte fraudolente funzionali ad attestare spese di formazione del personale in realtà non sostenute, come quella costituita dall’apposizione di una marca da bollo falsa sul contratto collettivo aziendale, così da farlo risultare stipulato in dat antecedente; b) dopo la commissione del reato di indebita compensazione per conto RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, avrebbe trasferito una parte del profitto di tale reato alla società “RAGIONE_SOCIALE“, gestita dai promotori dell’operazione criminosa, formalmente a titolo di pagamento di fatture in realtà per operazioni oggettivamente inesistenti, così ostacolando concretamente l’identificazione RAGIONE_SOCIALE loro provenienza delittuosa, ed integrando il delitto di cu all’art. 648-ter cod. pen.
La motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari necessarie per il mantenimento del sequestro non risulta affetta da vizio di violazione di legge, né, in particolare, l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento può ritenersi del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Il Tribunale, infatti, ha motivato in ordine al requisito delle esigenze cautelari indicando il pericolo RAGIONE_SOCIALE dispersione dei beni da sottoporre a confisca in ragione del comportamento dell’attuale ricorrente, interessato dal provvedimento perché incidente sui beni suoi e RAGIONE_SOCIALE società “RAGIONE_SOCIALE“, di cui è unic socio ed amministratore, segnalando la pluralità di contestazioni a carico del medesimo, e la commissione di condotte concretamente indicative RAGIONE_SOCIALE sua capacità di occultare le proprie disponibilità economiche.
In questo modo, l’ordinanza impugnata, da un lato, ha posto a fondamento delle proprie conclusioni sul periculum in mora criteri di valutazione rispondenti a quelli indicati dalla giurisprudenza, valorizzando elementi soggettivi attinenti al comportamento del soggetto interessato dal sequestro, e, dall’altro, ha richiamato circostanze specifiche e concrete per evidenziare la corretta applicazione, in fatto, degli indicati criteri di valutazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità – al versamento a favore
RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende, RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
Così deciso 1’01/10/2024.