Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38240 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FORMIA il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 12/02/2024 del TRIB. LIBERTA di RIETI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il Procuratore generale, in persona della dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore AVV_NOTAIO, in sost. dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
La Terza Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 47202 del 10 novembre 2023, aveva annullato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti del 11 maggio 2023 limitatamente al reato di cui all’art. 10 bis d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e al periculum in mora, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Rieti. In particolare, il decreto data 11/05/2023 disponeva il sequestro preventivo in forma diretta finalizzato alla confisca di denaro e altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili a profitto del reato tributario in relazione ai capi 26) e 27) della rubrica (indebi compensazione di crediti inesistenti e omesso versamento di ritenute certificate da parte del sostituto d’imposta) relativamente alla RAGIONE_SOCIALE, di cui è legale rappresentante COGNOME NOME, in relazione a fatti commessi, secondo l’ipotesi accusatoria, il 9/02/2021 e il 1/03/2021; con il medesimo provvedimento veniva disposta la confisca per equivalente sui conti correnti, beni immobili e”trnmobili del COGNOME fino alla concorrenza della somma di euro 2.476.085,32 quale profitto dei predetti reati.
La Corte di cassazione aveva rilevato l’omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari giustificative della misura e, con riferimento al fumus delicti in relazione al capo 27), ossia l’art. 10 bis d. Igs. n. 74/2000, aveva ritenuto insufficiente l’esame del moRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO e il confronto con i modelli F24 di pagamento, in assenza di prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti.
Il Tribunale di Rieti, quale giudice del rinvio, ha in primo luogo ritenuto sussistente il periculum in mora rispetto al capo 26) ossia il reato di cui all’art. 10 quater, comma 2, d. Igs. n. 74/2000, mettendo in luce che tra le società cooperative nel tempo coinvolte vi fosse un rapporto di sostanziale continuità in quanto la GDO destinataria del decreto di sequestro risulta subentrata nell’aprile 2019, con il COGNOME quale legale rappresentante, alla RAGIONE_SOCIALE, della quale costituisce una sostanziale duplicazione, emergente dagli esiti investigativi. Il tribunale ha sottolineato che le società che hanno preceduto la RAGIONE_SOCIALE in tali rapporti sono sottoposte a ispezioni straordinarie da parte degli ispettori del RAGIONE_SOCIALE e sono destinatarie di proposte di scioglimento d’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies cod. civ. in quanto non idonee a perseguire lo scopo mutualistico o comunque a raggiungere gli scopi per cui erano state costituite. Su tale base il tribunale ha ritenuto ragionevolmente presumibile il difficile recupero del profitto dei reati in oggetto
in quanto si tratterebbe di soggetti giuridici che si sono succeduti per eludere i controlli attraverso apparati societari fittizi e meri prestanomi.
Con riguardo al reato di cui al capo 27) ha, invece, escluso il fumus delicti difettando in atti la dimostrazione dell’avvenuta consegna delle certificazioni rilasciate ai sostituiti.
Il tribunale ha, quindi, disposto il sequestro preventivo diretto ai sensi dell’art. 240 cod. pen. finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibil di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario pari a eu 1.667.087,12 ancora nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE, il sequestro preventivo diretto e, in subordine, in caso di incapienza dei conti correnti precedenti, sui conti correnti bancari nella disponibilità dell’indagato COGNOME NOME; il sequestro per equivalente ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen. ai sensi dell’art. 12 bis d. Igs. n.74/2000 finalizzato alla confisca al netto dei valo eventualmente oggetto di sequestro diretto sui mobili, beni mobili registrati, quote societarie e su ogni altro bene suscettibile di valutazione economica nella disponibilità dell’indagato COGNOME NOMENOME
4. NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso censurando l’ordinanza, con il primo motivo, per violazione degli artt. 324 e 309, comma 9, cod. proc. pen. per avere il tribunale del riesame integrato la motivazione del decreto di sequestro con riferimento al presupposto del periculum in mora rispetto al capo 26) dell’imputazione. I ricorrenti ritengono che il potere di annullamento del tribunale di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. sia applicabile in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale per cui, in caso di motivazione mancante o priva di autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono i presupposti, il tribunale del riesame deve annullare il provvedimento impugnato non potendo integrare una motivazione assente.
4.1. Con il secondo motivo deducono violazione degli artt. 178,179 lett. b) e 321 cod. proc. pen. per inosservanza del principio devolutivo della domanda cautelare. Il tribunale per il riesame ha ritenuto di poter desumere la sussistenza delle esigenze cautelari dal contenuto della richiesta di applicazione della misura avanzata dal pubblico ministero; nella originaria domanda cautelare, tuttavia, il pubblico ministero aveva totalmente omesso qualsivoglia specificazione in ordine all’esigenze cautelari. In assenza di qualsivoglia allegazione da parte del pubblico ministero circa la sussistenza e configurabilità di esigenze cautelari, si assume, il tribunale ha svolto autonoma valutazione sostituendosi all’Ufficio di Procura. Considerato che il procedimento cautelare soggiace al principio devolutivo, la
decisione del giudice della misura è limitata da quanto devoluto dal pubblico ministero mentre, nel caso in esame, il provvedimento applicativo ha oltrepassato il perimetro tracciato dalla richiesta di applicazione, con violazione delle norme indicate.
4.2. Con il terzo motivo deducono violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. per omessa motivazione in merito al periculum in mora con riferimento ai beni del signor COGNOME. Il tribunale si è limitato a presupporre un diffici recupero del profitto dei reati con esclusivo riferimento ai beni della RAGIONE_SOCIALE senza addurre alcuna motivazione in ordine alla sussistenza di un rischio di dispersione che giustificherebbe la misura anche sui beni del signor COGNOME, sebbene nella sentenza rescindente la Corte di cassazione avesse avuto modo di precisare come fosse necessaria la motivazione del periculum in mora tale da giustificare l’anticipazione degli effetti ablativi prima della definizione del giudizio anche con riferimento alla confisca obbligatoria.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il principio enunciato con riferimento al potere del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali, per cui non è consentito a tale giudice integrare una motivazione del tutto mancante, non trova applicazione nel caso in esame; il tribunale del riesame è stato, infatti, investito del giudizio di rinvio p annullamento del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari a seguito di ricorso per saltum. Trova, quindi, applicazione il diverso principio secondo il quale «In tema di misure cautelari reali, nel giudizio conseguente all’annullamento, da parte della Corte di cassazione, del provvedimento di sequestro preventivo impugnato con ricorso “per saltum”, il tribunale del riesame, individuato quale giudice del rinvio ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen., può
disporre la misura richiesta pur in assenza di impugnazione avanti a sé del provvedimento annullato dalla Corte, non essendogli preclusa la valutazione degli elementi indiziari in base ai quali precedentemente era stata chiesta la sua emissione e delle ragioni che rendono opportuna l’imposizione della cautela in vista della confisca del bene» (Sez. 3, n. 20745 del 05/05/2022, Lin, Rv. 283232 – 01); tale massima costituisce applicazione del principio che riconosce al giudice del rinvio, in simili casi, piena cognizione.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Con riguardo al tema del principio devolutivo, al tribunale del riesame, quale giudice del rinvio con poteri di cognizione piena, era imposta dalla sentenza rescindente la valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari indipendentemente dalla loro specifica allegazione nella richiesta formulata dal pubblico ministero, come del resto già affermato in linea di principio dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo ai poteri del tribunale del riesame in rapporto al principio devolutivo (Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, Rv. 282023 – 01).
3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Secondo quanto si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, il tribunale ha affrontato il tema del periculum in mora in due passaggi. Il primo passaggio è rinvenibile allorchè, per evidenziare il succedersi di diversi soggetti giuridici con il fine elusivo dei controlli, s richiamata la CNR alle pagg.171 e segg. in merito alla riferibilità, come soggetti decisori, alle medesime persone fisiche. Il secondo passaggio si trova nel punto dell’ordinanza dedicato alla giurisprudenza di legittimità, alla lett. c), laddove si fatto riferimento alla legittimità del sequestro finalizzato alla confisca pe equivalente nei confronti del patrimonio di un amministratore di società all’esito della valutazione sullo stato patrimoniale della persona giuridica (Sez.4, n.10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238 – 01). La fittizietà degli apparati societari e l’uso di prestanomi sono stati ritenuti, in altre parole, la ragione indicativa de periculum in mora; tuttavia, tali ragioni non sono chiaramente riferibili a soggetti diversi dalla RAGIONE_SOCIALE (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646 – 01). Infatti non vi è alcun accenno all’indagato e al pericolo di dispersione dei suoi beni in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente sui beni riferibili al COGNOME. Il giudice del rin ha, dunque, omesso di esporre le ragioni che sostengono l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto al patrimonio dell’indagato, da indicare in relazione alla natura «mista» del provvedimento (Sez. 2, n. 42411 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282132 – 01; Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, B., Rv. 274074 01).
Conclusivamente, il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è infondato e va rigettato; segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il provvedimento impugnato deve essere, invece, annullato limitatamente al sequestro disposto nei confronti dei beni di COGNOME NOME per omessa motivazione sul periculum in mora, con rinvio al Tribunale di Rieti per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al periculum in mora e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Rieti.
Rigetta il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 settembre 2024
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