Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2803 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2803 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, nel procedimento a carico di: COGNOME nato in Armenia il 10-01-1956, COGNOME NOME, nato in Armenia il 14-11-1980, avverso l’ordinanza del 29-03-2024 del Tribunale di Vicenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall’avvocato NOME COGNOME difensore degli indagati COGNOME e COGNOME NOMECOGNOME che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 29 marzo 2024, con cui il Tribuna del Riesame di Vicenza ha annullato il decreto di sequestro preventivo finalizza alla confisca ex art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, emesso il 16 febbraio 2024 dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME indagati rispettivamente, il primo, del reato di cui all’art. 10 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 1) e, il secondo, dei reati di cui agli art. 4 (capo del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 3). Il Tribunale del Riesame disponeva dunque restituzione agli aventi diritto del denaro e dei beni in sequestro.
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale è stata dedo l’erronea applicazione degli art. 321, commi 1, 2 e 2 bis cod. proc. pen. e 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, evidenziandosi che, a differenza di quanto erroneame sostenuto dal Tribunale, nel caso di specie la motivazione del decreto di sequest sul perículum in mora, pur se concisa, doveva essere ritenuta adeguata, posto che il G.I.P., oltre a qualificare il sequestro come finalizzato alla confisca, con conseguenze di legge, aveva ragionevolmente valorizzato le pendenze erariali e l’importo elevato delle somme oggetto delle violazioni tributarie contestate, la serialità rivelerebbe l’inclinazione degli indagati alla distrazione di risorse az
Con memoria trasmessa il 30 settembre 2024, l’avvocato NOME COGNOME difensore degli indagati, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso del P.M., osservando che, nel caso di specie, correttamente evidenziato dal Procuratore generale, il ricorrente si è limit contestare del tutto genericamente le valutazioni del Tribunale di Vicenza, peral ben motivate e con richiami giurisprudenziali pertinenti, a ciò aggiungendosi ch nel corso del procedimento di riesame, si è fornita la prova contraria d insussistenza di alcun periculum in mora, essendo stato dimostrato”la società RAGIONE_SOCIALE, dal mese di aprile 2021 (e cioè poche settimane dopo l notifica del P.V.C. del 18 gennaio 2021 della Guardia di Finanza), sta regolarment provvedendo al pagamento rateizzato del debito tributario avente ad oggetto l ritenute non versate per gli anni di imposta 2017 e 2018, oltre sanzioni interessi, essendo state prodotte le quietanze F24 relative ai pagamenti eseg dalla RAGIONE_SOCIALE rate concordate con l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. In via preliminare, occorre richiamare l’affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, ricorrente Ellade), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”. Si è infatti sottolineato che il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, per cui la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente tale aspetto, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire successivamente impraticabile. Ciò comporta, tuttavia, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento a seconda, non già della diversa tipologia formale della confisca cui il sequestro è finalizzato (se, cioè, definita, dalla legge, come obbligatoria ovvero come facoltativa), ma dei riflessi del necessario giudizio prognostico sull’an del sequestro. Nessun utile parametro può infatti essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria o come facoltativa, e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell’altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dall’anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili. Si è quindi chiarito che la distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa rischia in tal senso di essere artificiosa e foriera di conseguenze illogiche, non comprendendosi perché, per restare al caso del sequestro di un bene quale profitto del reato, la prescrizione che imponga la confisca del bene all’esito del giudizio e unicamente a seguito di una pronuncia di condanna o di applicazione della pena dovrebbe, per ciò solo, nel caso di cui all’art. 322 ter cod. pen., esentare il giudice della cautela, a differenza di quanto richiesto dall’art. 240 cod. pen., dall’onere di spiegare perché, ancor prima che tali condizioni si realizzino, il bene debba essere sequestrato, in tal modo Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò premesso, deve evidenziarsi che il Tribunale ha operato buon governo di tali coordinate interpretative, peraltro richiamate nell’ordinanza impugnata. I giudici dell’impugnazione cautelare, infatti, hanno legittimamente censurato il decreto applicativo del vincolo reale, nella misura in cui il G.I.P., dopo aver erroneamente affermato la superfluità della motivazione sul periculum in mora, ha evidenziato che il pericolo che gli indagati potessero disfarsi di ulteriori beni al fine di evitare l’imposizione fiscale sarebbe stato ricollegabile alle “pendenze erariali”.
Tale riferimento, invero, è stato ragionevolmente ritenuto del tutto generico, sia perché riferito alla sola esistenza dei debiti tributari per cui si procede, sia perché non è stato operato alcun raffronto fra l’importo del profitto dei singoli reat contestati e il patrimonio dei soggetti presso i quali il profitto medesimo avrebbe dovuto in futuro essere appreso, ciò nell’ottica di rimarcare eventuali sproporzioni. Né è stata operata, nel provvedimento genetico, alcuna distinzione tra le posizioni soggettive degli indagati e delle società coinvolte, non essendosi ad esempio considerato che la società RAGIONE_SOCIALE dalla fine del 2021, si è impegnata in rateizzazioni del debito tributario, che risulta adempiuto regolarmente.
Di qui l’annullamento del decreto di sequestro, avendo il Tribunale del Riesame, correttamente richiamato l’impossibilità di integrare la motivazione apparente o del tutto carente in tema di perículum in mora del provvedimento applicativo del sequestro (cfr. Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 285747),
Orbene, con le pertinenti considerazioni dell’ordinanza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, limitandosi sostanzialmente a proporre censure motivazionali e a sollecitare differenti valutazioni di merito che, tuttavia, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità in materiale cautelare reale, dovendosi al riguardo ribadire (cfr. Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710) che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, errori e vizi che non appaiono affatto configurabili nel caso di specie.
Alla stregua di tali considerazioni e in conformità con le conclusioni del Procuratore generale, il ricorso del P.M. deve essere ritenuto quindi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 08.10.2024