Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16967 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che periculum in lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avvocato AVV_NOTAIO, che ha sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Agnone 2.RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 07/11/2023 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; ha chiesto che l’ordinanza sia annullata con rinvio limitatamente al mora;
insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 novembre 2023 il Tribunale del Riesame di Isernia ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME e della “RAGIONE_SOCIALE” di revocare il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 22.982,53 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia il 13 ottobre
2023 ex artt. 321, comma 2, 322-ter cod. proc. pen. e 240 cod. pen., in relazione ai reati ex artt. 110, 81, comma 2, 479 e 316-ter cod. pen. cod. pen., così riqualificato il fatto, in relazione alla utilizzazione di attestazioni false, formate e rilasciate dagli impiegati dell’RAGIONE_SOCIALE di Vastogirardi, sulla conduzione di terreni per il pascolo di equini, per indurre in errore l’RAGIONE_SOCIALE sulla effettiva estensione e disponibilità delle superfici di terreno (comunale ma gravato da uso civico di pascolo) utili per ottenere dei fondi europei conseguiti dall’azienda agricola del ricorrente negli anni 2016 e 2021.
Il Tribunale, in linea con il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto che il sequestro, relativo al profitto del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., è consentito, quale sequestro in via diretta e sino alla concorrenza dell’importo dei contributi illecitamente conseguiti, su tutte le somme di denaro nella disponibilità dell’indagato e della società (nel caso rispettivamente ascendenti a euro 5.986,87 e euro 728,39) 1 poiché la naturale volatilità del denaro rende concreto e attuale il pericolo di dispersione.
Nel ricorso presentato, con motivi comuni, dal difensore dell’COGNOME e della società si chiede l’annullamento dell’ordinanza per carenza di motivazione circa la sussistenza del “fumus commissi delicti” e del periculum in mora giustificativo del sequestro.
I ricorrenti denunciano, in particolare:
2.1.carenza di motivazione sulla sussistenza del reato dal momento che l’indagato è estraneo al rilascio dei provvedimenti amministrativi con i quali sono state duplicate le domande di concessione dell’area che, sia pure in misura ridotta, ha da decenni condotto in pascolo;
2.2. violazione di legge (artt. 125 e 321, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen), Iper carenza di motivazione in ordine al periculum in mora che costituisce elemento indefettibile per la legittimità del sequestro preventivo diretto alla confisca, alla stregua della più recente sentenza delle Sezioni Unite in materia. Il giudice, infatti, anche se in forma sintetica,deve motivare espressamente la sussistenza del possibile danno in cui potrebbe incorrere la pretesa di confisca del profitto, se rimanesse senza alcuna forma di tutela giuridica fino alla pronuncia di merito, pericolo di dispersione che non può arrestarsi alla considerazione della naturale volatilità del denaro e della facilità del suo occultamento, con una motivazione che risulta giuridicamente erronea e sostanzialmente apodittica perché si limita a ipotizzare eventi futuri e incerti / prescindendo dalla effettiva motivazione circa la capienza del patrimonio dell’indagato e da un giudizio prognostico correlato al suo comportamento anche processuale, una volta avuta
conoscenza delle indagini a suo carico. Il Tribunale non ha compiuto tale valutazione, trascurando un espresso motivo di impugnazione. Le somme giacenti sui conti a distanza di anni dai fatti dimostrano, secondo la tesi difensiva, che l’indagato non aveva mes5in atto alcun espediente per occultare il denaro dalla cui privazione, trattandosrcolo imprenditore agricolo, potrebbero derivare gravi danni trovandosi nella impossibilità di 131D far fronte alle spese correnti di gestione dell’azienda. La misura, pertanto, è anche sproporzionata.
I ricorsi sono stati trattati in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al competente Tribunale sulla sussistenza del periculum in mora.
Il primo motivo di ricorso sulla carenza di motivazione in relazione al fumus delicti è generico e infondato.
Va ricordato che nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice non può limitarsi alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa. (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, COGNOME, Rv. 285966).
La valutazione del Tribunale, nel caso in esame, risponde a tali requisiti poiché, sulla base delle dichiarazioni rese dagli allevatori non residenti, che effettivamente conducevano i terreni, e dít, ‘ sopralluoghi eseguiti dai carabinieri è risultata la natura fittizia delle attestazioni rilasciate dal RAGIONE_SOCIALE ad allevatori residenti nel territorio comunale che, illecitamente, avevano conseguito i contributi. Il Tribunale, esaminando le deduzioni difensive, ha rilevato come il ricorrente si fosse limitato ad una generica deduzione di estraneità ai fatti o ma non avesse allegato alcun elemento di fatto idoneo a superare gli elementi che, invece, comprovavano, a livello indiziario, anche il coinvolgimento della sua azienda nella vicenda perché non aveva utilizzato i fondi, in uso ad altri soggetti.
3.E’, viceversa, fondato il secondo motivo di ricorso.
Deve ribadirsi che il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, tranne nei casi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, nei quali la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848; Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023, COGNOME, Rv. 284757; Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284145).
In particolare. quando il vincolo reale derivante dall’applicazione della misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca riguarda una somma di denaro, va adeguatamente considerata la maggiore o minore consistenza e solidità del patrimonio del destinatario del sequestro, perché questa influisce sul pericolo di dispersione dei beni e dei valori (Sez. 6, n. 7302 del 10/01/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, COGNOME, Rv. 285042).
Invece, la motivazione del provvedimento in esame fa riferimento alla “naturale volatilità del denaro” e all’epoca risalente del fatto, reiterato nel 2021, ritenendo irrilevante che non siano ascrivibili al ricorrente condotte distrattive o di occultamento di somme nella sua disponibilità, trattandosi di circostanze non idonee a delegittimare, perché superfluo, il disposto sequestro.
Si tratta, infatti, di argomentazioni apodittiche i r spetto alle quali non vengono esaminati, secondo un ragionevole criterio di bilanciamento e sulla base di circostanze di fatto relative alle condizioni patrimoniali del ricorrente, il diritto di proprietà dell’istante e le pretese dello Stato in relazione alla futura esecuzione del provvedimento di confisca.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Isernia, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 12 marzo 2024
La Consigliera relatrice
Il Presidente