Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21251 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21251 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nata a Taurianova il 06/09/1981, in proprio e nella qualità di le rappresentante della Società RAGIONE_SOCIALE avverso la ordinanza del 28/01/2025 del Tribunale di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell’Avv.NOME COGNOME difensore di Arcuri Car che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Reggi Calabria, in funzione di giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen., decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Seconda Sezione de Corte di cassazione con la sentenza n. 2314 del 19 dicembre 2024, ha confermato il decreto emesso in data 16 luglio 2024 dal Giudice delle indagini preliminari Tribunale di Palmi, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo ai
dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., del complesso aziendale della società RAGIONE_SOCIALE amministrata dalla ricorrente, e di altre due società, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, ai sensi degli artt 321, comma 2, cod. proc. pen., 640-quater e 648-quater cod. pen., delle somme appostate nel sistema bancario e dei beni mobili registrati e beni immobili, per un valore equivalente al profitto del reato, indicato in 1.348.920 euro, nella disponibilità di NOME COGNOME e di NOME COGNOME sottoposti a indagini e alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati previsti dagli artt. 110, 64 bis e 61 n. 7 cod. pen. (capo 1), 110, 648-ter.1 cod. pen. (capo 2), 81, secondo comma, 110, 640-bis e 61 n. 7 cod. pen. (capo 6), 81, secondo comma, 110, 648 – ter.1 cod. pen. (capo 7).
La Corte di cassazione aveva disposto l’annullamento della prima ordinanza del Tribunale per il riesame del 9 agosto 2024 limitatamente al profilo del c.d. periculum in mora riferito al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente delle somme appostate nel sistema bancario e dei beni mobili registrati e beni immobili, per un valore equivalente al profitto del reato, indicato in euro 1.348.920, nella disponibilità di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
In particolare, l’ordinanza è stata annullata per avere ravvisato il presupposto del pericolo di dispersione dei beni personali in ragione della capacità degli indagati di utilizzare artifici, raggiri e “macchinazioni”, con una motivazione riferita al sequestro impeditivo, indicando elementi del tutto privi di attinenza con l’esigenza cautelare necessaria a giustificare l’anticipazione degli effetti della confisca alla luce del principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36959 del 24/06/2021, NOME Rv. 281848.
tg, Il Tribunale, limitando la propria cognizione alla verifica della sussistenza del periculum in mora riferito al sequestro finalizzato alla confisca dei beni personali dei due indagati NOME e del coniuge NOME NOME, ha confermato il provvedimento di sequestro valorizzando quali indici di detta esigenza cautelare: 1) l’incapienza dei beni societari in rapporto ad un sequestro eseguito per un importo di euro 1.026.814,55, rispetto al maggiore importo del profitto indicato in euro 1.348.920,00 euro; 2) la verificata intestazione della proprietà di tutti i beni mobili ed immobili in capo alla COGNOME, indice della final di sottrarli ad eventuali provvedimenti ablativi nei confronti di COGNOME NOME; 3) la dimostrata attitudine a condotte truffaldine quale indice del pericolo che il denaro e gli altri beni mobili ed immobili possano essere dispersi anche con trasferimenti a terzi soggetti o con altre forme di occultamento.
Tramite il proprio difensore di fiducia, NOME ha proposto ricors per i motivi di seguito indicati.
3.1. Con i primi due motivi deduce violazione di legge in relazione presupposto del c.d. periculum in mora.
In particolare, con ampia e diffuse argomentazioni che si rifanno ai princ fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite Ellade, la ricorrente rileva l’ordinanza impugnata presenti una motivazione soltanto apparente avendo valorizzato l’intestazione dei beni a nome dell’COGNOME quale indice del perico dispersione, sebbene tali beni siano di provenienza ereditaria, avulsi dal con criminoso, e comunque acquistati in epoca successiva ai fatti criminosi, qui quando l’COGNOME aveva assunto già la veste di legale rappresentante delle soc interessate con le conseguenti correlate responsabilità.
3.2. Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine al sequestro in funzione della confisca per equivalente dei beni person dell’indagata ed in particolare dell’immobile adibito ad abitazione di famiglia.
In particolare, non sono illustrate le ragioni dell’estensione del seque beni del tutto estranei al contesto criminoso e quindi in violazione del princi proporzionalità rispetto all’abitazione la cui funzione sociale è riconosciuta Costituzione e dalle convenzioni sovranazionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Innanzitutto, deve rilevarsi la estraneità delle censure dedotte nel motivo al perimetro di cognizione fissato dall’annullamento con rinvio dispos dalla Corte di cassazione, entro il quale la Corte di appello ha confinato il p giudizio, attenlenciosi scrupolosamente alle indicazioni ed ai criteri di valut enunciati dalla sentenza rescindente.
Le censure relative alla violazione del principio di proporzionalità sono s già respinte in sede di annullamento disposto dalla Corte di cassazione sul ril che la confisca per equivalente per definizione colpisce beni privi di correlaz con il reato, avendo natura sanzionatoria.
La motivazione del presupposto del periculum in mora, che rappresenta l’unico profilo investito dall’annullamento con rinvio, è stata rimodulata riferimento al rischio di condotte simulatorie in ragione della dimostrata capa a delinquere per le frodi tributarie per cui si procede, connesse al conseguim illecito dei crediti di imposta (cc.dd. bonus edilizi) di rilevante importo, ind euro 1.348.920 ed al fatto che solo la COGNOME è risultata intestataria di beni
ed immobili diversamente dal coniuge-coindagato, COGNOME NOMECOGNOME che risulta nullatenente per effetto dei trasferimenti operati in epoca successiva ai fatt
Sebbene la circostanza che l’COGNOME quale legale rappresentante di una de società utilizzate per commettere le frodktu3W112 parimenti esposta alle azio 0».2giudiziarie di rivalsa in modo non dissimile dal coniuge, inn ‘ itglin;, effettivamente sminuire la rilevanza sintomatica attribuita dalla Corte territoria concentrazione delle intestazioni dei beni in capo alla ricorrente, tuttavi trasferimenti assumono al contrario significato alla luce delle ipotesi di re cui si procede e che rappresentano il presupposto del sequestro preventivo.
Dalla motivazione dell’ordinanza impugnata si evince, infatti, che il coni della ricorrente è considerato il socio occulto e amministratore di fatto della s nominalmente amministrata dalla moglie, utilizzata per le cessioni dei credit imposta, e che sempre il predetto coniuge avrebbe assunto la qualifica liquidatore della società coinvolta nell’esecuzione delle frodi fiscali.
Quindi f il fatto che il dominus effettivo delle società intestate alla Arcuri / (possa essere il marito della ricorrente, fa assumere al fatto che tutti i beni si intestati alla moglie la valenza di elemento sintomatico, dotato di ragione plausibilità, della sussistenza del rischio di dispersione dei beni in atte confisca.
È infatti implicita in tale valutazione la considerazione che nell’ottica di commesso il reato nella veste di dominus, il trasferimento dei beni e delle società a nome della moglie possa essere stato operato al fine di ostacolare l’accertam delle responsabilità e nel contempo sottrare tali beni alla confisca in c condanna del solo titolare effettivo delle società stesse, indipendentem dall’ipotizzato concorso nel reato anche da parte della ricorrente.
Si tratta di condotte valutate nel loro complesso come fraudolente e, pertan indicative anche della concreta possibilità che nelle more del giudizio i intestati fittiziamente a nome della moglie possano subire ulteriori trasferime fine di sottrarli ad una eventuale confisca.
2. Si tratta, in definitiva, di una motivazione che appare coerente ai crit valutazione evidenziati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36959 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, secondo cui deve tenersi conto della natura de beni e del carattere provvisorio del provvedimento, poiché «è il parametro de “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condann di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegarein termini naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle
caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di
elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio».
9 In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 aprile 2025
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Il Co GLYPH
Il Presidente