Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3738 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato ad Abbadia San Salvatore il DATA_NASCITA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE., avverso l’ordinanza in data 26/06/2023 del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, letta per l’indagato la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 26 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nell’ambito di un più complesso procedimento di frodi fiscali.
L’indagato ha articolato due motivi di ricorso per cassazione, il primo relativo all’assenza del fumus commissi delicti e il secondo relativo all’assenza di motivazione sul periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. E’ fondato il secondo motivo di ricorso, ciò che solleva la Corte dall’esame del primo.
Le Sezioni Unite Ellade (sentenza n. 36959 del 24/06/2021) hanno affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili, “ex lege” obbligatoria. E’ stato ulteriormente precisato che il “periculunn in mora” può essere desunto sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell’onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (Sez. 3, n. 44874 dei 11/10/2022, COGNOME, Rv. 283769 – 01). E’ tuttavia sempre escluso qualsiasi automatismo decisorio (Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, COGNOME, Rv. 283694-01).
Il principio di diritto delle Sezioni Unite Ellade è stato pacificamente ritenuto applicabile anche alla confisca “tributaria” (tra le più recenti, Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313 – 01).
Nello specifico, il GIP non ha reso alcuna motivazione sul periculum in mora, mentre il Tribunale del riesame ha ritenuto la motivazione implicita e l’ha integrata, richiamando le sentenze di questa Corte n. 31380 del 2022, n. 39846 del 2022, n. 44641 del 2022. Sennonché, nella prima, la Sezione Sesta ha validato l’integrazione perché il Tribunale del riesame aveva ritenuto la motivazione del GIP insufficiente e non mancante; nella seconda, questa Sezione ha evidenziato che il provvedimento del GIP era stato pronunciato in data anteriore alle Sezioni Unite Ellade; nella terza, la Sezione Seconda ha parlato solo di motivazione implicita, senza ulteriori approfondimenti in fatto sul rapporto tra i due provvedimenti cautelari. I citati precedenti non sono perciò conferenti.
Ritiene, dunque, il Collegio che l’ordinanza impugnata abbia erroneamente integrato una motivazione inesistente e non implicita.
Le Sezioni Unite Ellade richiedono infatti che la motivazione del sequestro si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, ragioni del tutto assenti nell’ordinanza cautelare, essendosi limitato il giudice a illustrare i motivi per i quali, trattandosi di confisca di denaro, ben ne era possibile la confisca diretta.
Il GIP nulla ha argomentato invece con riferimento alle ragioni che rendevano necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, con conseguente assenza motivazionale assoluta non integrabile da parte del giudice del riesame. Il potere-dovere d’integrare la motivazione dell’ordinanza cautelare, personale o reale, sussiste, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., quando vi sia una motivazione anche in forma stringata ed espressa “per relationem”, in adesione alla richiesta cautelare, non quando la motivazione sia del tutto priva di vaglio critico dell’organo giudicante, perché, in tal caso mancherebbe la materia da sottoporre al contraddittorio delle parti (tra le più recenti, Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 01).
Alla stregua delle considerazioni svolte, l’ordinanza impugnata e il provvedimento genetico vanno annullati senza rinvio, con conseguente restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro, mandando al AVV_NOTAIO generale in sede per quanto di competenza a norma dell’art. 626, cod. proc. pen.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso, il 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore