Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17664 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME, nato a Agnone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 del Tribunale di Isernia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che l’ordinanza sia annullata con rinvio limitatamente al periculum in mora.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 7 novembre 2023 il Tribunale del Riesame di Isernia ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME di revocare il decreto di sequest preventivo della somma di euro 113.326,12 nella sua disponibilità, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia il 13 ottobre 2023 ex artt. 321, comma 2, 322-ter cod. proc. pen. e 240 cod. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 479 e 316-ter cod. pen. cod. pen., così
riqualificati i fatti dal giudice per le indagini preliminari in sede di emissione decreto di sequestro preventivo.
La vicenda in esame concerne l’utilizzazione di attestazioni false, formate e rilasciate dagli impiegati dell’RAGIONE_SOCIALE Comune RAGIONE_SOCIALE Vastogirardi, relative alla conduzione di terreni per il pascolo di equini per indurre in errore l’RAGIONE_SOCIALE sulle effettive estensione e disponibilità delle superfici di terreno (comunale ma gravato da uso civico di pascolo) utili per ottenere dei fondi europei.
I reati, commessi negli anni 2018, 2020 e 2021, hanno condotto al sequestro preventivo, in danno del ricorrente, della somma di euro 61.398,88 giacente sul conto corrente nonché del deposito titoli dell’importo di euro 51.927,24.
Il Tribunale, in linea con il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto che il sequestro, relativo al profitto del reato di cui all 316-ter cod. pen., è consentito, quale sequestro in via diretta e sino alla concorrenza dell’importo dei contributi illecitamente conseguiti, su tutte le somme di denaro nella disponibilità dell’indagato e della società (nel caso rispettivamente ascendenti a euro 5.986,87 e euro 728,39), poiché la naturale volatilità del denaro rende concreto e attuale il pericolo di dispersione.
Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. p pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorre denuncia:
2.1. carenza di motivazione sulla sussistenza degli artifici e raggiri, quali elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen. / che il Tribunale non ha esaminato sul rilievo che la ricostruzione accusatoria non involge il reato di truffa e truffa aggravata;
2.2. violazione di legge (ex artt. 125 e 321, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen.), per carenza di motivazione in ordine al periculum in mora, che costituisce elemento indefettibile per la legittimità del sequestro preventivo diretto alla confisca, alla stregua della più recente sentenza delle Sezioni Unite in materia. Il giudice, infatti, anche se in forma sintetica, deve motivare espressamente la sussistenza del possibile danno in cui potrebbe incorrere la pretesa di confisca del profitto, S e alcuna icvrna ch tutela ciiuridica frìe , alla prgmincia
Ti pericolo di dispersione non può arrestarsi alla considerazione della naturale volatilità del denaro e della facilità del suo occultamento, con una motivazione che risulta giuridicamente erronea e sostanzialmente apodittica perché si limita a ipotizzare eventi futuri e incerti prescindendo dalla effettiva motivazione circa l capienza del patrimonio dell’indagato e da un giudizio prognostico correlato al suo
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comportamento anche processuale, una volta avuta conoscenza delle indagini a suo carico.
Ciò posto, si assume che il Tribunale non ha compiuto tale valutazione trascurando l’esame della documentazione difensiva, dalla quale risulta che il ricorrente è imprenditore agricolo di lungo corso, titolare di una solida e strutturata azienda nella quale sono allevati numerosissimi capi di bestiame su vaste estensioni di terreno (la maggior parte delle quali di proprietà) e che, nonostante gli avvisi di proroga delle indagini preliminari, non ha mai compiuto attività finalizzate al depauperamento delle proprietà immobiliari o dei valori mobiliari.
L’ordinanza impugnata e, prima ancora, il decreto di sequestro preventivo, ad avviso del ricorrente, non hanno esaminato tali aspetti e, pertanto, sono del tutto carenti di motivazione.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al competente Tribunale, in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
E’ generico il primo motivo di ricorso che non si confronta con la intervenuta t riqualificazione giuridica del fatto operata con il decreto di sequestro preventivo, che aveva sussunto il fatti, già qualificati come reati di cui agli artt. 640 e 640-b cod. pen., nel reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. che differisce da quello di tru aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. peri.) per la mancanza, nel primo reato, dell’elemento dell’induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri (Sez. 2, n. 47064 del 21/09/2017, Virga, Rv. 271242).
3.E’, viceversa, fondato il secondo motivo di ricorso.
Deve ribadirsi che il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen. deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, tranne nei casi di sequestro dell cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, nei quali la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848;
Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023, COGNOME, Rv. 284757; Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284145).
In particolare, quando il vincolo reale derivante dall’applicazione della misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca riguarda una somma di denaro, va adeguatamente considerata la maggiore o minore consistenza e solidità del patrimonio del destinatario del sequestro, perché questa influisce sul pericolo di dispersione dei beni e dei valori (Sez. 6, n. 7302 del 10/01/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, COGNOME, Rv. 285042).
Invece, la motivazione del provvedimento in esame fa riferimento alla “naturale volatilità del denaro” e all’epoca risalente dei fatti, commessi fin dal 201 e reiterati negli anni a seguire, ritenendo irrilevanti sia le condizioni patrimoni dell’istante, documentate dalle produzioni difensive, sia il comportamento processuale dell’indagato.
Non risulta, infatti, che siano ascrivibili al ricorrente condotte distrattive occultamento di somme nella sua disponibilità anche durante le indagini per le quali veniva raggiunto dagli avvisi di proroga dei termini NUMERO_DOCUMENTO circostanze ritenute non idone – e)re -ndere superfluo il disposto sequestro. Si tratta, al contrario, di un indicatore rilevante ai fini del pericolo di dispersione che, in sostanza, decreto di sequestro mira a prevenire e che, pertanto, va verificato in concreto piuttosto che sulla base di astratte considerazioni fondate sulla “naturale volatilit del denaro”.
Le argomentazioni del Tribunale del riesame si rivelano, dunque, apodittiche perché non sono stati esaminati, secondo un ragionevole criterio di bilanciamento formulato sulla base di circostanze di fatto relative alle condizioni patrimoniali de ricorrente comportamenti, che, in concreto, denotino il pericolo di dispersione, il diritto di proprietà dell’istante e le pretese dello Stato in relazione alla fu esecuzione del provvedimento di confisca.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Isernia, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 12 marzo 2024
La Consigliera relatrice