Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45923 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45923 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/04/2023 del TRIB. LIBERTA di TRANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trani, giudicando in sede di rinvio, ha respinto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME – indagato per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE – avverso il decreto di sequestro preventivo di beni immobili e mobili registrati disposto dal GIP del Tribunale di Trani in data 12.9.2022.
La sentenza rescindente della Corte di cassazione aveva annullato la precedente ordinanza del Tribunale, limitatamente ai beni immobili e mobili registrati, per assenza di motivazione in ordine al relativo periculum in mora.
In sede di rinvio, il Tribunale ha confermato il sequestro preventivo anche per tali beni, motivando nel senso che, a fronte di un importo sequestrabile fino alla concorrenza di euro 1.059.371,00, l’esigenza anticipatoria della confisca poteva essere desunta dalla scarsa rilevanza patrimoniale sia del denaro rinvenuto nei conti correnti dell’indagato, sia del valore nominale delle quote societarie, nonché in considerazione dell’avvenuto trasferimento (in data prossima all’emissione del decreto di sequestro) di un autoveicolo da parte dell’indagato in favore del figlio COGNOME NOME, circostanza quest’ultima idonea a superare la massima di esperienza relativa alla maggiore difficoltà di circolazione del diritto di proprietà su tali beni.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, lamentando violazione di legge per difetto assoluto di motivazione in ordine al periculum in mora e per non essersi il Tribunale uniformato ai principi di diritto sanciti dalla Corte di cassazione.
Deduce che la motivazione pecca di estrema astrazione con riferimento ai beni immobili e mobili registrati, limitandosi a fare riferimento all’entità de credito ed assumendo in via congetturale che non vi sia una florida situazione patrimoniale in capo all’indagato. Osserva che la cessione dell’autovettura, del valore di poche migliaia di euro, non sia indicativa del periculum.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per il vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692).
Così delimitato il controllo riservato al giudice di legittimità dall’art. 32 cod. proc. pen., si deve osservare che l’ordinanza impugnata non presenta profili che attengano ad errori in diritto o ad una totale assenza o apparenza di motivazione idonei a configurare una violazione di legge; né sono deducibili in cassazione, per le misure cautelari reali, vizi motivazionali ai sensi della lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nessuna violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. appare riscontrabile nel percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, la quale non si è affatto discostata dal decisum in diritto della sentenza rescindente della Corte di cassazione, ma vi si è, piuttosto, uniformata, offrendo una articolata ed esauriente motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi di riscontro atti a configurare, nella presente fase sommaria, il requisito del periculum in mora.
Sotto questo profilo, le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata non appaiono affatto assenti o apparenti, avendo il Tribunale dato compiutamente conto delle ragioni per cui è stato ritenuto necessario (tramite il disposto sequestro) anticipare la confisca dei beni, al fine di non disperdere le ragioni del credito, sia in considerazione della scarsa rilevanza patrimoniale del denaro rinvenuto nei conti correnti del COGNOME e della società, sia per il limitato valore nominale delle quote societarie (pari a 55.000 euro, di gran lunga inferiore all’importo dell’imposta evasa), sia per la risconl:rata operazione di cessione di un’autovettura da parte dell’indagato in favore del figlio; in particolare, quest’ultima operazione è stata ritenuta indicativa di un comportamento “pericoloso” che potrebbe ulteriormente portare alla vendita, e quindi alla distrazione, di altri beni immobili o mobili registrati da parte de prevenuto, facendo così venire meno la consistenza patrimoniale della futura confisca.
Appare evidente come in tale motivazione non sia rinvenibile alcuna violazione di legge, unica censura ammissibile – in materia di misure cautelari reali – nella presente sede di legittimità.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023
Il