Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9793 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9793 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 05/12/1999
avverso l’ordinanza del 17/12/2024 del TRIB. LIBERTA’ di PORDENONE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta proposta nell’interesse di NOME avverso il provvedimento di sequestro preventivo della somma contante di euro 3.910,00 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone il 27 novembre 2024 in relazione al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in 40 confezioni singole e in quattro panetti da circa 200 grammi ciascuno, sequestrata unitamente a 40 dispositivi di fumo e a strumenti per il confezionamento.
Il decreto di sequestro preventivo, oltre a valutare il fumus del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la cui destinazione allo spaccio è stata considerata evidente per i quantitativi detenuti, per il contestuale rinvenimento di materiale atto al confezionamento, per il trasporto fuori dall’abitazione di 20 confezioni di Live Resin e di 8 panetti nonché per la detenzione della somma contante di euro 3.910,00 suddivisa in banconote di vario taglio arrotolate, ha ritenuto sussistente la sproporzione tra la somma detenuta e le condizioni reddituali del NOME, dichiaratosi disoccupato.
Essendo prevista la confisca obbligatoria, ai sensi dell’art. 85 bis d.P.R. n.309/1990, del denaro di valore sproporzionato al reddito o alla sua attività economica, di cui la persona non può giustificare la provenienza, il sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari è stato confermato con il rigetto dell’istanza di riesame. In particolare, il Tribunale del riesame ha in dettaglio analizzato l’inattendibilità delle ragioni giustificative della disponibilità della somma, ritenendo che il provvedimento genetico avesse adeguatamente giustificato la sussistenza del periculum in mora , facendo riferimento all’assenza di fonti di reddito e alla detenzione in forma non tracciabile di denaro contante per importi rilevanti, occultato in modo da poterlo sottrarre ad acquisizione coattiva.
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando il provvedimento con unico, articolato, motivo per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 e 321, comma 2, cod. proc. pen. nonché per omessa motivazione in ordine al periculum in mora . Il ricorrente deduce che il Tribunale ha desunto la motivazione circa il periculum in mora da quanto affermato nel provvedimento genetico in ordine alla sussistenza del fumus delicti , mentre il decreto di sequestro preventivo è privo di motivazione in merito alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, essendosi limitato il giudice a motivare il sequestro in funzione della successiva confisca. Con la sentenza delle Sezioni Unite Ellade n. 36959 del 2021 è stato affermato che il provvedimento di sequestro preventivo deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , dovendosi distinguere ciò che è richiesto ai fini della misura finale dalle ragioni del provvedimento anticipatorio di essa. Il Tribunale di riesame ha tratto la motivazione in ordine al periculum in mora dalla complessiva ricostruzione e valutazione della vicenda esposta nel provvedimento, così ignorando che il decreto di sequestro preventivo ha distinto marcatamente le argomentazioni sul fumus da quelle, meramente apparenti, concernenti il periculum . Il Tribunale ha, così, effettuato una indebita integrazione, o più correttamente creazione ex novo , della motivazione sopperendo con una ricostruzione ex post all’assoluta carenza motivazionale. Tale motivazione sarebbe stata
tanto più necessaria in quanto dinanzi al Tribunale del riesame si è dato conto della disponibilità di somme di denaro di provenienza lecita in capo al prevenuto, sia per effetto dell’attività lavorativa mantenuta sino all’inizio del 2024 sia per effetto di restituzioni fattegli dai genitori dopo il fallimento della trattativa per l’acquisto di un immobile. L’obbligo di motivazione risponde anche alla ineludibile esigenza di rispetto dei criteri di proporzionalità più volte richiamati, in consonanza con la giurisprudenza sovranazionale, dal giudice di legittimità.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso invoca, in primo luogo, il principio secondo il quale in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al Tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è fonte di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep.2024, RAGIONE_SOCIALE Rv. 285747 -01). La difesa del ricorrente sostiene che il provvedimento genetico è privo di motivazione in merito al periculum in mora , e tale doglianza risulta confermata dall’esame del provvedimento, ove si trova indicato a chiare lettere «quanto al periculum in mora , sussistono i presupposti per disporre il sequestro preventivo della somma indicata in quanto funzionale alla confisca prevista dall’art. 85 bis d.P.R. 309/1990 che richiama l’art. 240 bis c.p.»
Il ricorrente è persona sottoposta a indagini per il reato di cui all’art. 73 T.U. Stup. e il provvedimento genetico si sostanzia in un sequestro funzionale all’esigenza di assicurare al processo cose di cui la legge prevede la confisca indipendentemente dalla attitudine delle stesse a dare luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione degli effetti, e reiterazione del reato, che riguardano il diverso sequestro preventivo disciplinato dall’art.321, comma 1, cod. proc. pen . Ciò non implica che il provvedimento che dispone tale sequestro si possa fondare sulla mera confiscabilità dei beni. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la necessità che il giudice fornisca una concisa motivazione anche in relazione al periculum in mora sul quale si fonda il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 bis cod. pen., anche nel caso in cui oggetto del sequestro siano somme di denaro, dovendo illustrare, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità
della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n.36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 -01; Sez. 3, n.9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021 -01; Sez. 3, n.47054 del 22/09/2022, COGNOME, Rv. 283910 -01;)
Il Tribunale nel riesame ha ritenuto che la motivazione inerente al periculum in mora sia desumibile «nei limiti minimi correlati all’esigenza anticipatoria del vincolo cautelare rispetto alla confisca» dal riferimento alla consolidata assenza di fonti di entrate, dalla operatività in forma non tracciabile in contante per importi rilevanti dimostrata dal prevenuto, dall’occultamento delle disponibilità liquide, dalla concreta possibilità di reimpiego della somma sequestrata per alimentare il traffico illecito con conseguente dispersione e sommersione. Nessuno di tali argomenti è, tuttavia, esplicitato nel provvedimento genetico, il cui vuoto motivazionale non era, pertanto, suscettibile di integrazione (Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 265212 -01).
Conclusivamente, il ricorso è fondato. Sia il provvedimento impugnato che il provvedimento genetico devono essere, pertanto, annullati con restituzione all’avente diritto della somma in sequestro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 3.910,00 emesso nei confronti di NOME NOME dal G.I.P. del Tribunale di Pordenone il 27/11/2 024; dispone la restituzione all’avente diritto del denaro in sequestro.
Così deciso il 13 febbraio 2025