Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 272 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 272 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, avverso l ‘ordinanza del 08-04-2025 del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.
NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi ;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia dell’indagato COGNOME NOME , che , anche quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha insistito per l’accoglimento de i ricorsi e si è riportato alla memoria depositata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 aprile 2025, il Tribunale del Riesame di Santa NOME Capua Vetere confermava il decreto del 3 marzo 2025, con cui il G.I.P. del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere aveva disposto il sequestro preventivo del condominio Palazzo Marina, sito nel Comune di Castelvolturno, località villaggio COGNOME PinetamareINDIRIZZO, essendo stata la misura reale adottata in relazione ai reati di cui agli art. 44 lett. C del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. lgs. n. 42 del 2004 (capi A e B), contestati, tra gli altri, a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; fatti commessi in Castelvolturno dal 2012 con condotta perdurante.
Avverso l’ordinanza del Tribunale sammaritano, NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto la violazione degli art. 125 e 321 cod. proc. pen. e il difetto assoluto di motivazione rispetto al periculum in mora , rilevando che il reato di lottizzazione abusiva per cui si procede si riferirebbe a un’attività illecita posta in essere dai precedenti proprietari del fabbricato al momento della sua costruzione, risalente a prima del 1985, venendo in rilievo un bene da almeno 40 anni in uso ai privati, al pari di tutti gli altri fabbricati circostanti che diedero vita, negli anni 60-80, al cd. villaggio COGNOME. Per tutte le eventuali condotte illecite, è ormai maturata la prescrizione, fermo restando che la complessa situazione del cd. villaggio COGNOME , all’interno del quale rientra il manufatto in sequestro, è stata definitivamente risolta dapprima con l’accordo di programma del 2003 e poi con l’atto di transazione e permuta del 2005, avendo tali atti comportato la regolarizzazione delle opere ivi realizzate. Dunque, alcun periculum in mora sarebbe ravvisabile nel caso di specie, non potendo i COGNOME rispondere a titolo di concorso nell’originaria lottizzazione abusiva ascrivibile ai componenti della famiglia COGNOME, essendo l’acquisto del fabbricato lecitamente avvenuto nel 2012, senza che da tale periodo in poi vi sia stato alcun aumento di volumetria e senza che alcun rilievo sia stato mosso dal Comune, rispetto alle modifiche, del tutto marginali, che hanno riguardato il manufatto.
2.1. Con memoria trasmessa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nuovo difensore di NOME COGNOME, ha insistito per l’accoglimento del ricorso , ribadendone gli argomenti ed evidenziando che, come si evince dalla documentazione fotografica in atti, Palazzo Marina è stato oggetto di importanti interventi di ristrutturazione, che hanno restituito al territorio una struttura di grande pregio, per cui il permanere del vincolo rischierebbe di lasciare l’immobile in condizioni di degrado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Deve innanzitutto premettersi che non è oggetto di contestazione in questa sede la valutazione del fumus commisi delicti , tema sul quale del resto l’ordinanza impugnata si è diffusamente soffermata, analizzando compiutamente le risultanze investigative disponibili, riferite all’edificazione del fabbricato n. 3 di Parco Marina, sito in Castel Volturno in località Villaggio COGNOME Pinetamare.
È stato in particolare ricordato dai giudici del riesame che il fabbricato in questione, oggi denominato RAGIONE_SOCIALE Palazzo Marina, è disposto su otto livelli oltre il piano terra e fa parte del più ampio complesso Parco Marina, ex Hotel Residence Fontana Blue, realizzato dalla famiglia COGNOME nei primi anni ’80, nell’ambito della nota speculazione edilizia che ha portato alla costruzione di interi lotti, diversi dei quali abusivi e alcuni realizzati addirittura sul demanio marittimo, che hanno dato luogo a un insediamento conosciuto come Villaggio COGNOME Pinetamare. L’immobile di cui si discute, di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE che il 24 novembre 2012 otteneva un cambio di destinazione d’uso da turistico a residenziale, veniva venduto il 7 dicembre 2012 alla società RAGIONE_SOCIALE, costituita non molti giorni prima, ossia il 12 novembre 2012, al prezzo di euro 4.900.000.
Orbene, a carico degli odierni ricorrenti sono stati contestati i reati di lottizzazione abusiva (capo A) e di esecuzione di opere abusive in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale (capo B), addebitandosi in particolare agli indagati di avere compiuto opere di trasformazione urbanistica ed edilizia sul Palazzo Marina, la cui costruzione è avvenuta sulla base della falsa licenza edilizia n. 149 del 10 marzo 1964, riferita in realtà nei registri del Comune di Castel Volturno a un immobile diverso, ossia a villetta di Ischitella realizzata da tale NOME COGNOME.
I giudici dell’impugnazione cautelare , nel confrontarsi con le obiezioni difensive, hanno adeguatamente spiegato, con argomentazioni non illogiche (pag. 9 ss. dell’ordinanza impugnata) , le ragioni per le quali doveva ritenersi falsa la licenza indicata dai RAGIONE_SOCIALE nella sRAGIONE_SOCIALE presentata l’8 aprile 2021 per eseguire interventi di manutenzione e risanamento anche in virtù degli incentivi fiscali di cui al decreto legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020 (cd. Superbonus).
Ciò posto, ricostruendo i passaggi essenziali degli interventi dei COGNOME nella vicenda, il Tribunale del Riesame ha ribadito la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva, rimarcando il fatto che dal 2012 in poi gli indagati hanno iniziato una serie di attività, sia materiali che giuridiche, volte a trasformare prima il lotto da uso turistico-recettivo a uso abitativo, quindi a trasferirlo ad altri, poi a realizzare un condominio e, infine, a dividere l’immobile in vari appartamenti, ceduti fittiziamente a singoli proprietari per poter conseguire il cd. Superbonus.
Tale condotta illecita si è protratta almeno fino al 14 novembre 2021, allorché venivano effettuate la demolizione con volumetria e una diversa distribuzione degli spazi interni del piano terra, con trasformazione in un unico ambiente destinato ad area commerciale, impostazione questa coerente con la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 21910 del 07/04/2022, Rv. 283325 – 03), secondo cui la contravvenzione di lottizzazione abusiva, in quanto reato a consumazione anticipata, è integrata non solo dall ‘ effettiva trasformazione del territorio, ma da qualsiasi attività che comporti anche il mero pericolo di un ‘ urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata, purché si traduca, come nel caso di specie, in interventi mirati alla realizzazione di opere che, per caratteristiche o dimensioni, pregiudichino la riserva pubblica di programmazione territoriale, sicché, in caso di lottizzazione abusiva materiale, è necessario e sufficiente che la condotta tenuta, valutata con giudizio ‘ ex ante ‘ , sia idonea e oggettivamente adeguata a determinare l ‘ evento, potendo infatti integrare, sul piano oggettivo, gli estremi del reato anche le condotte di inizio di esecuzione di opere suscettibili di determinare una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio in violazione di previsioni di piano o normative ovvero in assenza di autorizzazione.
Tanto premesso in punto di fumus , occorre evidenziare che le censure sul giudizio concernente il periculum in mora sono meritevoli di accoglimento.
Al riguardo deve richiamarsi il principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, ricorrente Ellade), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del ‘ periculum in mora ‘, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ‘ ex lege ‘. Si è infatti sottolineato che il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, per cui la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente tale aspetto, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire successivamente impraticabile. Ciò comporta, tuttavia, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento a seconda, non già della diversa tipologia formale della confisca cui il sequestro è finalizzato (se, cioè, definita, dalla legge, come obbligatoria ovvero come facoltativa), ma dei riflessi del necessario giudizio
prognostico sull’ an del sequestro. Nessun utile parametro può infatti essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria o come facoltativa, e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qua lificare in un senso o nell’altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dall’anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili. La distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa, in tal senso, rischia di essere artificiosa e foriera di conseguenze illogiche, non comprendendosi perché, per restare al caso del sequestro di un bene quale profitto del reato, la prescrizione che imponga la confisca del bene all ‘ esito del giudizio e unicamente a seguito di una pronuncia di condanna o di applicazione della pena dovrebbe, per ciò solo, nel caso di cui all’art. 322 ter cod. pen., esentare il giudice della cautela, a differenza di quanto richiesto dall’art. 240 cod. pen., dall’onere di spiegare perché, ancor prima che tali condizioni si realizzino, il bene debba essere sequestrato, in tal modo finendosi, infatti, per eludere un presupposto posto dal legislatore a garanzia del principio di presunzione di non colpevolezza. Del resto, anche a volersi fondare sulla sola caratterizzazione normativa della misura, il fatto che la confisca sia stabilita come ‘obbligatoria’ non basterebbe, evidentemente, a rendere ‘obbligatorio’ anche il sequestro dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. se non altro perché, sulla base di detta norma generale e onnicomprensiva, il giudice, come già osservato, ‘può’, e quindi non ‘deve’, adottare la misura cautelare. Se, dunque, il criterio su cui plasmare l’onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi necessario, con riferimento al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Un’esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l ‘ esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo, di cui non si può non cogliere il parallelismo rispetto al sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di gara ntire l’effettività delle statuizioni relative al ‘pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all ‘erario dello Stato’, presenta le stesse caratteristiche di
preservazione della operatività di dette statuizioni, anch’esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono. Tale impostazione è stata ripresa dall’evoluzione giurisprudenziale successiva alla citata sentenza delle Sezioni Unite, essendosi ad esempio ribadito (cfr. Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Rv. 283910 e Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Rv. 283694) che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, deve contener e la concisa motivazione anche del ‘ periculum in mora ‘, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario.
2.1. In applicazione delle coordinate interpretative appena esposte, non può non rimarcarsi che i giudici del riesame hanno sostanzialmente omesso di pronunciarsi sul requisito del periculum in mora , limitandosi ad affermare (pag. 13 dell’ordinanza impugnata ) , in maniera assertiva, che ‘sussistendo il fumus del reato di lottizzazione abusiva, si impone il sequestro dell’immobile, atteso che l’art. 44 lettera C d.P.R. 380/2001 prevede espressamente che gli immobili oggetto di lottizzazione abusiva son o soggetti a confisca obbligatoria’.
Orbene, tale apparato argomentativo si traduce in una sostanziale elusione dei principi fissati dalla ricordata ‘ sentenza Ellade ‘ , non essendo stato affrontato nell’ordinanza impugnata il tema ben più pregnante della verifica delle ragioni che , in concreto, avrebbero reso necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, non potendosi in tal senso prescindere né da una disamina complessiva della vicenda illecita, almeno con riferimento al ruolo in essa assunto dagli odierni ricorrenti, né dall ‘ ulteriore considerazione che ogni attività sull’immobile, anche se autorizzata, costituisce pur sempre una ripresa della lottizzazione abusiva (in termini Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Rv. 282162).
Alla stregua di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata limitatamente alla motivazione sul periculum in mora , con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, Sezione Riesame.
P.Q.M
Annulla l ‘ ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza del periculum e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Santa NOME Capua Vetere competente ai sensi dell ‘ art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME