Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23936 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23936 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VITERBO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del TRIB. LIBERTA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 ottobre 2023, il Tribunale di Perugia rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Perugia in data 8 settembre 2023, avente ad oggetto la somma di 104.954,64 euro, costituente profitto del reato di frode fiscale ex art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, oggetto di contestazione nei confronti del medesimo quale legale rappresentante dalla RAGIONE_SOCIALE, sequestro relativo all’imposta sul valore aggiunto evasa per l’anno 2017 e per l’anno 2018.
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge per essere stato disposto il sequestro a fini di confisca in assenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di applicabilità previste dall’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
In sintesi, si duole la difesa del ricorrente per non aver i giudici del riesame motivato circa il periculum in mora che giustificherebbe il sequestro, senza confutare le argomentazioni difensive svolte in sede di riesame. Non sarebbe stato esplicato alcun argomento per cui potesse ritenersi che il denaro in sequestro, res fungibile ed intrinsecamente non illecita, potesse, nelle more della celebrazione del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alieNOME, come invece richiesto dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Ellade, n. 36959/2021. I giudici del riesame avrebbero sul punto giustificato l’applicabilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca sulla scorta di un ragionamento del tutto discutibile, desumendo il pericolo di dispersione alla luce RAGIONE_SOCIALE caratteristiche RAGIONE_SOCIALE condotte di cui all’imputazione, ciò anche in considerazione della natura del denaro, suscettibile di agevole dispersione o occultamento. Si tratterebbe di motivazione censurabile, non potendo il periculum in mora considerarsi in re ipsa, dovendo invece essere allegato e dimostrato, presupponendo l’indicazione e la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE possibili ed irreparabili conseguenze della mancata emissione del provvedimento cautelare, citando a sostegno giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 41602/2023). La difesa, in sede di riesame, avrebbe addotto una serie di elementi fattuali al fine di dimostrare che il ricorrente ad oggi non avrebbe posto in essere condotte idonee ad esporre a pericolo l’entità del patrimonio della società. In particolare, la difesa evidenzia in ricorso che, dopo aver ricevuto la notifica di tre avvisi di accertamento per gli anni dal 2017 al 2018, il ricorrente aveva proposto
ricorso cumulativo presso il giudice tributario, ottenendo l’estinzione del giudizio a seguito della presentazione della domanda di definizione RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie ex lege n. 197 del 2022, ottenendo dall’RAGIONE_SOCIALE il consenso al pagamento rateale di quanto dovuto. Documenta il ricorrente di aver provveduto alla data odierna al versamento, alle scadenze concordate, RAGIONE_SOCIALE rate richieste in base al piano di ammortamento accolto dall’Ufficio per un ammontare superiore ai 10.000 euro. A fonte di tali incontrovertibili dati di fatto dimostrativi di una volontà di conservazione del patrimonio e dell’effettiva volontà di adempimento del debito tributario, i giudici del riesame si sarebbero limitati al mero richiamo dell’art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, senza tuttavia esplicitare i motivi che impongono la misura cautelare. Inoltre, si aggiunge in ricorso, la difesa avrebbe ulteriormente dimostrato che la società del ricorrente, ad indagini in corso, sia prima che dopo il sequestro RAGIONE_SOCIALE somme, aveva continuato ad operare producendo profitti, regolarmente versati nel c/c societario, come documentato dall’allegazione degli estratti conto, sicché, si sostiene, ove il ricorrente avesse voluto distrarre tali somme, non le avrebbe certo fatte confluire sul c/c societario. Analogamente, sarebbe stato dimostrato con riferimento al patrimonio personale, che, alla data dell’Il ottobre 2023, successiva al sequestro, era rimasto immutato, risultando egli titolare oltre che di liquidità per circa 43.000 euro, anche di diverse proprietà immobiliari, come documentato dalla produzione della visura, nonché di quote societarie. I giudici non avrebbero attribuito alcuna valenza a tali elementi, escludendo che l’operatività della società avesse rilievo ai fini del sequestro, sostenendo erroneamente che le disponibilità non fossero capienti rispetto al debito tributario, risultando infatti diversamente dalla disponibilità di otto fabbricati e quattro terreni in capo al ricorrente. Anche l’importo sequestrato, pari all’entità complessiva del debito tributario, avrebbe dovuto essere ridotto del 10%, a seguito di quanto versato in ottemperanza al pagamento rateale in corso. Infine, i giudici non avrebbero preso in considerazione gli effetti che l’art. 13 e l’art. 13-bis d. Igs. n. 74 del 2000 potrebbero avere sull’esito definitivo del giudizio. Dunque, non avrebbero considerato la possibilità che il ricorrente potesse adempiere all’impegno assunto con il Fisco, quantomeno al fine di accedere ai benefici previsti dalle norme richiamate. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 16 febbraio 2024, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato.
I giudici del riesame giustificano il mantenimento del sequestro sotto il profilo del periculum in mora sostenendo, da un lato, che l’operatività della società non sconfesserebbe il quadro accusatorio che presuppone proprio l’operatività RAGIONE_SOCIALE società committenti, unici organismi della filiera societaria che effettivamente si avvalgono RAGIONE_SOCIALE risorse umane, assunte dalle società cartiere, per il perseguimento degli scopi sociali, sostanzialmente sottolineando come le società committenti, tra cui quella amministrata dall’indagato, sono le società attive, operative sul mercato, che si determinano a stipulare fittizi contratti di appalto al fine di acquisire maggiore competitività, mediante l’illecita detrazione di crediti IVA relativi alle fatture soggettivamente inesistenti, in alternativa alla stipulazione di contratti di lavoro dipendente o di somministrazione di manodopera, implicanti oneri economici significativamente maggiori. Dall’altro, poi, giustificano il permanere del vincolo, sostenendo che i profitti registrati ed i saldi esistenti sui cc/cc della società e dell’indagato non apparirebbero di tale entità rispetto alla somma sequestrata, tali da escludere radicalmente l’incapienza del patrimonio all’esito del processo. Concordano, dunque, con la motivazione sul punto offerta dal GIP che ha ritenuto potersi desumere il pericolo di dispersione alla luce RAGIONE_SOCIALE caratteristiche RAGIONE_SOCIALE condotte di cui all’imputazione, in particolare valorizzando il consapevole coinvolgimento dell’indagato nel meccanismo fraudolento, sofisticato perché implicante la costituzione ad hoc di cartiere e schermi societari fittizi, idonei a dissimulare l’effettiva natura RAGIONE_SOCIALE transazioni economiche, ciò anche in considerazione della natura del denaro, suscettibile di agevole dispersione o occultamento, anche eventualmente avvalendosi di meccanismi fraudolenti similari o operazioni finanziarie complesse. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La motivazione offerta dai giudici del riesame, tuttavia, non appare conforme a quanto affermato autorevolmente dalle Sezioni Unite di questa Corte, che ./’ con la richiamata sentenza “Ellade”, hanno affermato il principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro RAGIONE_SOCIALE cose la cui GLYPH / / …. 4..
fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege” (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alieNOME: Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 – 01).
4. Con particolare riferimento all’illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alieNOME, la decisione impugnata mostra evidenti vizi, soprattutto tenuto conto della natura del bene in sequestro, rappresentato da denaro, bene per sua natura non intrinsecamente illecito.
Orbene, premesso che non rileva ai fini della motivazione sul periculum in mora la circostanza che si tratti, nella specie, di un sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto, rappresentato dal denaro sequestrato (essendo stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario: tra le tante, con riferimento alla confisca obbligatoria tributaria, si v. Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284313 – 01), deve tuttavia evidenziarsi che la motivazione resa dai giudici del riesame non possa considerarsi adeguata a giustificare l’adozione del provvedimento ablatorio con funzione anticipatoria della confisca, atteso che il pericolo di dispersione del bene in sequestro, rappresentato nella specie dal denaro, è stato genericamente giustificato richiamando la particolare qualità e natura del bene ablato, il denaro, per definizione bene fungibile e quindi suscettibile di essere più facilmente disperso od occultato o comunque non più rintracciato.
Trattasi, tuttavia, di giustificazione argomentativa non sufficiente a fondare la configurabilità del periculum, la motivazione sulla cui sussistenza, come chiarito dalle richiamate Sezioni Unite “Ellade”, deve prevedere l’esplicita specificazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui si ritiene che, nelle more del giudizio, la cosa (nella specie, il denaro), suscettibile di confisca, possa essere modificata, dispersa, de-
teriorata, utilizzata o alienata, rendendone imprescindibile l’immediata apprensione, stante il rischio che la confisca possa successivamente divenire impraticabile.
La ratio della misura è, infatti, quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Operando un parallelismo con l’istituto del sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen., l’indicata sentenza ha inequivocabilmente esplicato che, in definitiva, «è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda RAGIONE_SOCIALE caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio».
6. Ed allora, in tal maniera chiariti i principi espressi dalle Sezioni Unite, osserva il Collegio come di essi non sia stata fatta corretta applicazione da parte del Tribunale del riesame nell’ordinanza impugnata, non essendo state adeguatamente precisate (se non con un generico riferimento alla fungibilità del denaro, oggetto del sequestro, che renderebbe in sostanza sussistente in re ipsa il requisito del periculum ogniqualvolta ad essere sequestrato fosse una somma di denaro, motivazione che già questa Corte ha ritenuto non sufficiente per giustificare l’ablazione funzionale ad un sequestro conservativo, principio applicabile per identità di ratio anche a quello preventivo, essendosi affermato che il “periculum in mora” non può essere giustificato sulla sola considerazione che la cosa sequestrata si identifichi in un’ingente somma di denaro, per sua natura suscettibile di pericolo di dispersione: Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Rv. 252865), in ossequio a quanto richiesto dal Supremo Collegio, le ragioni di attuale sussistenza di una situazione di periculum tale da rendere necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
I giudici del riesame non hanno, in particolare, esplicitato le ragioni di sussistenza del periculum in mora, e cioè gli specifici motivi per cui è stato ritenuto che il confiscando bene – peraltro fungibile e non intrinsecamente illecito, trattandosi di una somma di denaro – possa, nelle more della celebrazione del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alieNOME (per un’applicazione
analoga, si v., da ultimo: Sez. 3, n. 41602 del 14/09/2023, Rv. 285163 – 01, non massimata sul punto; Sez. 4, n. 29398 dell8/06/2022, Torreg rossa, non massimata).
Anzi, ritiene il Collegio che, proprio quanto documentato davanti ai giudici del riesame, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad una più attenta ponderazione della sussistenza del periculum, considerando sia l’operatività della società che la costante redditività della stessa – tanto che sugli stessi cc/cc risultano costantemente affluire somme derivanti dalle attività societarie (sulla cui liceità allo stato non è possibile interloquire) e che non risultano essere state poste in essere condotte di dispersione del patrimonio societario e personale del ricorrente -, sicché l’affermazione contenuta nell’ordinanza, secondo cui il denaro potrebbe essere disperso od occultato “anche eventualmente avvalendosi di meccanismi fraudolenti similari o operazioni finanziarie complesse”, appare una valutazione ipotetica e congetturale, non suffragata da elementi concreti (ma, anzi, smentita da quanto documentato fattualmente dalla difesa) che lascino presagire una possibile dispersione del denaro o un suo occultamento.
Versandosi, conclusivamente, in un caso di motivazione apparente, risulta dunque integrato il vizio di violazione di legge che rende sindacabile in questa sede di legittimità il provvedimento impugNOME (per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua. Rv. 226710 – 01).
S’impone, pertanto, l’annullamento dell’impugnata ordinanza affinché colmi il deficit argomentativo con riferimento al periculum in mora.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia, competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso, l’11 aprile 2024
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