Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32272 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32272 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore avverso la ordinanza n. 742/2023 RSeq del Tribunale di Roma del 17 ottobre 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta, altresì, la memoria in replica, a firma degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, entrambi del foro di Roma, rassegnata nell’interesse della ricorrente, con la quale si è insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunziata in data 17 ottobre 2023 il Tribunale di Roma, operando quale giudice del riesame cautelare proposto avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 6 settembre 2023 dal Gip del Tribunale di Civitavecchia, ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, avverso il detto provvedimento emesso nei confronti della predetta società, oggetto di indagine in relazione alla sua responsabilità ex art. 25-quinquiesdecies della legge n. 231 del 2019, con riferimento alla presentazione, quanto agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, di dichiarazioni Iva recanti un contenuto falso.
Precisa nel suo provvedimento il Tribunale di Roma che il sequestro disposto dal Gip del Tribunale di Civitavecchia aveva il seguente oggetto: sequestro preventivo, in danno della RAGIONE_SOCIALE o, in difetto di provvista, in danno della COGNOME, finalizzato alla confisca diretta della somma di euri 114.304,86, quale profitto complessivo dei reati contestati; sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di beni aventi un valore pari alla somma di euri 51.157,83, profitto riferibile al solo reato di cui al capo C per il quale vi è la responsabilità amministrativa della società, ovvero sino alla somma di euri 114.304,86 in danno di COGNOME NOME.
Il provvedimento era eseguito per l’importo di euri 114.304,86 su di un conto corrente intestato alla RAGIONE_SOCIALE presso la filiale di Montalto di Castro della Banca Intesa Sanpaolo.
Avverso il rigetto della richiesta di riesame ha interposto ricorso per cassazione tramite la propria difesa fiduciaria la RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante NOME COGNOME, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale si contesta la legittimità della ordinanza emessa dal Tribunale capitolino stante la carenza assoluta di motivazione in ordine al requisito del pericolo nel ritardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato dalla difesa della RAGIONE_SOCIALE è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.
Giova chiarire che il sequestro disposto dal Gip del Tribunale di Civitavecchia, per espressa indicazione contenuta nella ordinanza impugnata, è stato disposto, quanto alla somma di euri 114.304,86, avendo esso quale oggetto il complessivo profitto in ipotesi conseguito attraverso la commissione
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degli illeciti tributari di cui ai capi A), B) e C) della provvisoria imputazione e esso ha riguardato, trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca diretta, s la RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto che avrebbe materialmente conseguito il profitto derivante dagli stessi, e, in caso di incapienza di quella, la COGNOME qual indagata per i reati in questione, e, quanto alla somma di euri 51.157,83, avendo esso ad oggetto il profitto conseguito a seguito della sola violazione rubricata sub C), cioè la violazione tributaria riferita all’anno di imposta 2019, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in quanto responsabile, ex art. 25-quinquiesdecies della legge n. 231 del 2001 – entrato in vigore solamente a seguito della novella apportata alla legge n. 231 del 2001 con il decreto legge n. 124 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 157 del 2019 – a seguito della quale è stata estesa anche ai reati tributari, fra i quali quello oggetto de contestazione di cui si parla, la responsabilità penale dell’ente impersonale.
Chiarito tale punto, si osserva che la doglianza formulata dalla ricorrente difesa attiene alla dichiarata violazione di legge per avere, ab origine, il Gip del Tribunale di Civitavecchia, trascurato i principi giurisprudenziali espressi da questa Corte di legittimità con la sentenza delle Sezioni unite penali n. 36959 del 2021, ed omesso di motivare in relazione alla ricorrenza del periculum in mora che avrebbe giustificato la adozione della misura cautelare e per avere, in seconda battuta, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame cautelare, non rilevato, sebbene sollecitato sul punto in occasione della presentazione del ricorso in sede di merito cautelare, il vizio denunziato, incorrendo, in tale modo, anch’esso nel vizio in questione.
Deve, preliminarmente osservarsi che la censura in esame risulta essere astrattamente ammissibile nella sua integralità e non solamente in relazione alla impugnazione del sequestro, per equivalente, disposto con riferimento alla somma di euri 51.157,83, riferita al profitto concernente il solo illecito sub C), in relazione al quale il diretto coinvolgimento della RAGIONE_SOCIALE deriverebbe dal disposto dell’art. 25-quinquiesdecies della legge n,. 231 del 2001, nel testo applicabile alla imputazione di cui sopra ratione temporís.
Infatti, sebbene in passato questa Corte abbia ritenuto che, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione de bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenz di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza potere contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 agosto 2019, n. 36347, rv NUMERO_DOCUMENTO; Corte di cassazione,
Sezione VI penale, 5 ottobre 2016, n. 42037, rv 268070), fra i quali deve intendersi essere anche il periculum in mora, va osservato che, tuttavia, un con un successivo orientamento, si è ritenuto che, invece, al terzo – pur considerato persona non estranea al reato per il quale si procede sebbene per esso non oggetto di indagine e che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato – è consentito contestare, sia in sede di merito che in sede di legittimità, anche la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, posto che, se potesse fare valere solo la propria disponibilità del bene e l’insussistenza di un contributo personale al reato, il suo diritto di difesa sarebbe limitato a profili ex se non ostativi all’adozione del vincolo e subirebbe, inoltre, un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’indagato, legittimato a fare valere l’inesistenza dei presupposti della cautela reale (Corte di cassazione, 7 marzo 2024, n. 9709, rv 286032; Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 gennaio 2024, n. 3034, rv 285746).
Ritenendo il Collegio di dovere seguire l’orientamento ultimo citato anche in relazione alla contestazione riguardante la ritenuta carenza di motivazione in punto di periculum in mora riferito alle imputazioni di cui ai capi A) e B) – infatti, quanto alla contestazione sub C) la ritenuta responsabilità della RAGIONE_SOCIALE ex art. 25-quinquiesdecies della legge n. 231 del 2001 la rende indubbiamente legittimata a contestare la sussistenza dei presupposti per la adozione della misura – si osserva che, come puntualmente rilevato dalla ricorrente difesa, la tematica avente ad oggetto l’obbligo di motivazione in tema di pericolo nell’adozione dei provvedimenti cautelari reali ha avuto, in tempi ancora relativamente recenti, una significativa puntualizzazione giurisprudenziale.
Ed infatti, a fronte di una diffusa impostazione applicativa secondo la quale, nei termini sintetizzati a posteriori da Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 ottobre 2022, n. 39846, pag. 4, per una “buona parte della giurisprudenza (…) nel disporre il sequestro finalizzato alla confisca (era) sufficiente (da parte del giudice) la sola verifica dell’inclusione del bene da sequestrare tra le cose oggettivamente suscettibili di confisca, sia facoltativa che obbligatoria, a tenore sia del codice che delle leggi speciali”, di tal che “la stessa confiscabilità (avrebbe integrato), di per sé, la oggettiva pericolosità del bene, tanto più quando, come nel caso di specie, la confisca sia prevista come obbligatoria” (dovendosi, pertanto, ritenere, ricorrendo le descritte condizioni, non indispensabile una specifica motivazione sulla autonoma ricorrenza del pericolo nel ritardo), si è, invece, schierata la massima istanza nomofilattica di questa Corte che ha, in senso opposto e definitivamente chiarificatore precisato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod.
proc. pen., finalizzato alla confisca, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle sole ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 11 ottobre 2021, n. 36959, rv 281848).
Pertanto, una motivazione che lasciasse impregiudicato il tema del pericolo nel ritardo, sarebbe una motivazione, essendo stato in essa trascurato di dimostrare la sussistenza di uno degli elementi normativamente necessari per la adozione del provvedimento, sul punto, omissiva o, quanto meno, meramente apparente e, conseguentemente, redatta in temini non di conformità alla legge.
Ma, osserva il Collegio, non è questo il caso; si rileva, infatti, che la ordinanza impugnata, la quale sul punto rimanda al provvedimento cautelare genetico, ha giustificato l’esistenza del pericolo evidenziando che, quanto all’anno commerciale 2021, il bilancio della RAGIONE_SOCIALE presenta una perdita di esercizio pari ad oltre 17.600,00 euri, fattore questo che è di per sé indicativo di una sensibile difficoltà economica della predetta società.
Come, infatti, la giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito, sebbene l’onere motivazionale in punto di pericolo nel ritardo non possa ritenersi soddisfatto tramite il semplice riferimento, laddove il sequestro abbia ad oggetto somme di danaro, alla naturale volatilità e fungibilità del bene in questione (per tutte, in tale senso, la recentissima: Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo 2024, n. 9206, rv 286021), tuttavia è sufficiente che, anche con concisa motivazione, il giudicante dia conto delle plausibili ragioni per le quali si rende necessaria la anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio.
Nel caso ora in esame, con motivazione che non appare indubbiamente né apparente né (si osserva per scrupolo argomentativo da parte di questo Collegio, pur nella consapevolezza che la eventuale manifesta illogicità della motivazione non sarebbe, in ogni caso, suscettibile di innescare il sindacato di questo giudice della legittimità; si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 febbraio 2017, n. 2807, rv 269119) palesemente illogica, il giudice del riesame ha ricollegato l’esistenza del pericolo ad una obbiettiva situazione
di difficoltà imprenditoriale, testimoniata dalla chiusura in perdita del bilancio di esercizio, in cui si è venuta a trovare la ricorrente.
Una tale situazione, si osserva conclusivamente, neppure è suscettibile di essere confutata, come invece pretenderebbe la ricorrente difesa, attraverso la dimostrazione della esistenza di una solida situazione finanziaria a vantaggio della ricorrente; non può infatti, non rammentarsi che la provvista finanziaria della quale la RAGIONE_SOCIALE vanta la presenza in quanto depositata sul proprio conto corrente bancario è costituita, per una porzione non indifferente, da quello che, in ipotesi, si ritiene essere il profitto dei reati perpetrati nel suo interesse; sulla base di tale rilievo non è ingiustificato ritenere che la natura, secondo la prospettazione accusatoria, illecita della disponibilità di tali somme di danaro non giustifica affatto una prognosi di solvibilità della citata società, tale da fare ritenere insussistente il pericolo che, una volta esauritosi in senso negativo per essa il giudizio di penale, non sia più in alcun modo possibile procedere alla confisca obbligatoria del profitto dei reati che, secondo la provvisoria imputazione, sarebbero stati commessi.
Il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato e la ricorrente va condannata, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Preside e