Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27811 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27811 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 22.2.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza.
Con ordinanza del 22.2.2024 il Tribunale di Lecce ha respinto l’istanza di riesame che era stata proposta nell’interesse di NOME COGNOME quale terzo intestatario di beni immobili e di un’autovettura oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. disposta nell’ambito del procedimento instaurato nei confronti COGNOME del figlio NOME COGNOME COGNOME contestualmente attinto dalla misura cautelare personale in quanto gravemente indiziato di essere partecipe di una associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché di numerosi episodi di approvvigionamento, detenzione e spaccio di dette sostanze;
ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia NOME COGNOME deducendo:
2.1 inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell’applicazione della legge penale in relazione agli artt. 240-bis cod. pen., 125 e 321 cod. proc. pen.: rileva che il Tribunale di Lecce è incorso in violazione di legge laddove ha ritenuto di disattendere la censura difensiva concernente l’assenza di motivazione dell’ordinanza genetica in punto di periculum in mora che l’ordinanza qui impugnata non avrebbe potuto integrare trattandosi di motivazione del tutto assente e non già insufficiente o inadeguata; richiama la giurisprudenza di questa Corte in ordine all’onere di motivare sul periculum in mora anche al di fuori delle ipotesi oggetto di vaglio da parte delle SS.UU. “Ellade”;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come chiarito da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione delle ragioni che giustificano la diagnosi sull’esistenza di un periculum in mora tale da rendere necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose delle quali la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione costituiscano reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
Tra le ragioni anticipatorie, sufficienti a sostenere l’onere motivazionale richiesto, rientrano quelle attinenti al fatto che il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, nelle more del giudizio.
Dopo qualche iniziale incertezza è ormai altrettanto pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che l’obbligo di motivare, sia pur succintamente, sull’esistenza del periculum in mora per giustificare l’effetto anticipatorio della misura ablativa finale, riguarda anche i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen. e alla confisca obbligatoria di cui all’art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283810 – 01; Sez. 3 , n. 37727 del 22/06/2022, COGNOME, Rv. 283694 – 01; conf., non massimate, anche Sez. 4, n. 20218 del 13.3.2024, COGNOME; Sez. 2, n. 12665 dell’1.3.2024, COGNOME).
Per altro verso, è pure consolidato il principio per cui, in tema di impugnazioni COGNOME cautelari COGNOME reali, COGNOME non COGNOME è COGNOME consentito COGNOME al COGNOME tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 3 , n. 3038 del 14/11/2023, dep. 24/01/2024, COGNOME Emme COGNOME Ci COGNOME Tex, COGNOME Rv. 285747 COGNOME 01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 08/03/2018, COGNOME, Rv. 272596 – 01, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265365 – 01, che hanno dato continuità a Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789 – 01 le quali affermò che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa).
Tanto premesso, rileva il collegio come nel caso di specie il principio da ultimo richiamato non possa trovare applicazione.
Il GIP, infatti, nel provvedimento con cui aveva adottato la misura cautelare reale, non aveva affatto trascurato il profilo del periculum in mora che aveva invece giudicato sussistente motivando sul punto in esplicita adesione a quanto
sostenuto nella sentenza Sez. 4, n. 25350 del 17.5.2023, COGNOME, nella cui motivazione si afferma che la confisca “allargata” è caratterizzata da una “… struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest’ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell’articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al fumus commissi delicti, l’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato, di uno dei reati in esso indicati quanto al periculum in mora, la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi”.
Il Tribunale non ha ignorato i principi affermati dalla giurisprudenza a partire dalle SS.UU. Ellade ed riferiti, anche, al sequestro preventivo finalizzato alla confisca “per sproporzione” sostenendo che, tuttavia, il GIP non aveva omesso di motivare sul punto ma aveva semmai reso una motivazione “… non condivisibile che però può essere integrata dal Tribunale del Riesame, in particolare con riferimento all’esigenza di indicare, in maniera concisa, le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo …” che ha ravvisato nella “.. eventualità che i beni, nelle more del giudizio, possano essere dispersi, deteriorati o alienati” (cfr., 7 dell’ordinanza in verifica).
Il Tribunale ha operato correttamente.
Ben possono valere, nel caso in esame, le considerazioni svolte da Sez. 3 , n. 39846 del 13/05/2022, COGNOME, Rv. 283831 – 01, in una fattispecie diversa da quella in esame cui, tuttavia, esse possono essere certamente riferite: il caso esaminato, infatti, riguardava un decreto di sequestro emesso in relazione al delitto di cui all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che il tribunale del riesam aveva confermato, integrandone la motivazione, con l’indicazione delle esigenze cautelari giustificative dell’adozione del vincolo, conformemente al principio di diritto enunciato dalla sentenza Ellade, sopravvenuta rispetto alla decisione dei giudici dell’impugnazione cautelare.
Nell’occasione, la Corte ha giudicato legittima l’ordinanza con cui il tribunale, facendo uso dei propri poteri integrativi, aveva posto rimedio all’errore di diritto del giudice per le indagini preliminari che, nel decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, aveva omesso, ritenendola non dovuta, la motivazione in punto di periculum in mora.
In motivazione, infatti, i giudici della IV Sezione hanno spiegato che “… il silenzio serbato sul punto dal GIP … non risponde ad una svista o ad un’omissione, bensì al convincimento, condiviso prima dell’intervento delle Sezioni Unite da una buona parte della giurisprudenza) e chiaramente esplicitato nel provvedimento con il quale ha disposto il sequestro in contestazione, secondo il quale nel disporre il sequestro finalizzato alla confisca è sufficiente la sola verifica dell’inclusione del bene da sequestrare tra le cose oggettivamente suscettibili di confisca, sia facoltativa che obbligatoria, a tenore sia del codice che delle leggi speciali”; tanto premesso aveva sostenuto che “… deve allora escludersi che il ricorso da parte del Tribunale del riesame ai propri poteri integrativi fosse finalizzato a colmare una lacuna non consentita del provvedimento impugnato, essendo piuttosto diretto ad emendare l’errore di diritto in cui era incorsa l’ordinanza gravata nell’eludere l’obbligo motivazionale in punto di periculum in mora”; si è infatti escluso “… che il provvedimento genetico fosse affetto da una nullità radicale inficiante per mancanza di motivazione uno dei presupposti, ovverosia quello relativo alle esigenze cautelari, fondanti l’adozione della misura e come tale lesiva del diritto di difesa per l’impossibilità del destinatario di far valere le proprie ragioni innanz al Tribunale del riesame sulla insussistenza o meno del suddetto elemento costitutivo, trattandosi invece dell’espressione del convincimento che in caso di sequestro finalizzato alla confisca nessuna motivazione fosse necessaria sulla base di un sostanziale automatismo tra la confiscabilità del bene e la sua intrinseca pericolosità. Del resto, ove si consideri che la ratio sottesa alla preclusione per il Tribunale del riesame di un intervento ad adiuvandum, integrante la motivazione mancante del provvedimento impugnato risiede nella esigenza di colpire quei provvedimenti assolutamente carenti in ordine all’indicazione degli elementi costitutivi della misura, rispondendo la comminatoria di nullità al principio generale per cui l’esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione (…), risulta evidente la radicale difformità dell fattispecie in esame in cui la carenza argomentativa in ordine al periculum è stata espressamente giustificata dal GIP con il rilievo che non si trattasse nel caso di sequestro ex art. 321 secondo comma cod. proc. pen. di un elemento costitutivo della misura, spettando al giudice il solo compito di verificare che il bene attinto dalla misura rientrasse tra le categorie dei beni oggettivamente suscettibili di confisca”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza suindicata ha pertanto concluso nel senso che “… il Tribunale del riesame ha, per contro, rilevato come la corretta esegesi della norma in esame non consentisse alcun automatismo applicativo ai fini dell’emissione del sequestro finalizzato alla confisca, facendo conseguentemente legittimo ricorso ai propri poteri integrativi con i quali ha evidenziato come la natura fungibile del danaro ed
il pericolo di dispersione ad esso connaturato, valutato unitamente alla propensione mostrata dall’indagato al ricorso ad espedienti volti a dissimulare la realtà economica sottostante per sottrarsi agli obblighi tributari a suo carico, coerentemente desunta dalle stesse condotte delittuose in contestazione, costituisse la ragione del rischio che il bene potesse sfuggire nelle more del giudizio alla futura abiezione” giudicando perciò “… legittimo … a fronte del censurato errore in diritto dell’ordinanza gravata, l’integrazione della motivazione in ordine alle esigenze cautelari che proprio perché ritenute elemento necessario ai fini dell’adozione della misura che sono state esplicitate dal Tribunale … nell’esercizio del potere-dovere attribuitogli ex lege, a completamento delle carenze rilevate sul punto nel provvedimento impugnato, così correggendone la motivazione”.
La fattispecie qui esaminata si presenta simile: anche in tal caso, infatti, il GIP non ha affatto omesso di motivare sul periculum in mora avendo reso una motivazione non condivisibile in diritto che, pertanto, legittimamente, il Tribunale ha integrato in termini coerenti con il principio affermato dalle SS.UU. Ellade e ritenuto applicabile – contrariamente a quanto opinato nell’ordinanza genetica anche alla confisca “allargata”.
Le considerazioni suesposte impongono, pertanto, il rigetto del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20.6.2024