Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39212 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. a Scafati il 28/8/1983 NOME l’ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in data 3/4/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’ar comma 8, D.L. 137/2020 e successive modificazioni; visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza ilTribunale di Napoli rigettava l’istanza di riesame propost nell’interesse di COGNOME NOME il provvedimento di sequestro preventivo, in via diretta o per equivalente, finalizzato alla confisca allargata, adottato dal Gip del Tribunale in data 10/11/2023 in relazione all’importo di euro 2.767.538,20, provento de delitto di riciclaggio commesso attraverso la RAGIONE_SOCIALE
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagata, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del perículum in mora. La difesa sostiene che l’ordinanza impugnata, a fronte della censura difensiva relativa all’apprensio di beni immobili di esclusiva proprietà degli indagati e non di quelli della RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto l’immobile Villa S. Giuseppe, cespite di proprietà della società, non agevolmen identificabile come profitto del reato di riciclaggio contestato al capo 94, nonostante il tenore dell’incolpazione provvisoria, le dichiarazioni dell’indagata e il valore del ben avrebbe assicurato la completa apprensione del quantum oggetto del vincolo. Aggiunge che non appare perspicua la ragione relativa al mancato sequestro della Villa S. Giuseppe, in quanto, una volta vincolate in via diretta le somme giacenti sui conti correnti della RAGIONE_SOCIALE e dei singoli indagati, si è omesso di eseguire il sequestro per equivalente su struttura della clinica apponendo, invece, il vincolo sugli immobili personali dell’indagata
2.2 la mancanza di motivazione in relazione al periculum in mora per avere il Gip emittente la misura omesso di chiarire le ragioni che rendevano necessaria l’anticipazion dell’effetto ablatorio, circostanza che avrebbe imposto l’annullamento del provvedimento genetico da parte del Tribunale, il quale ne ha invece disposto l’integrazione in assenza d presupposti di legge. Secondo la ricorrente, inoltre, l’ordinanza impugnata non ha spiegat su quali basi ha fondato il rischio di dispersione, tenuto conto che la misura reale è interve a distanza di cinque anni dai fatti addebitati.
3.Premesso che in materia di misure cautelari reali il sindacato della Corte adita è limit alla sola violazione di legge, cui è equiparata l’omessa o solo apparente motivazione de provvedimento impugnato, le censure formulate nel primo motivo, peraltro eccentriche rispetto alla denunziata contraddittorietà e carenza motivazionale in punto di periculum in mora, aggrediscono l’apparato giustificativo dell’ordinanza lamentando incongruenze e dissonanze, con particolare riguardo alle modalità di applicazione del vincolo cautelare e al selezione dei beni da apprendere per equivalente, profili esulanti dal perimetro riservato giudice di legittimità.
Questa Corte ha, inoltre, precisato in tema di sequestro preventivo che la determinazione delle modalità di esecuzione della cautela, che si rendano necessarie per garantire il rispe dei principi di adeguatezza e proporzionalità, spetta al giudice procedente solo nella f applicativa della misura stessa, mentre, dopo l’emissione del titolo, compete al predet giudice la sola valutazione dei presupposti per il mantenimento o la revoca della misura rientrando nelle prerogative del pubblico ministero ogni questione concernente l’esecuzione del sequestro, salva la possibilità di sollecitare, con ricorso al giudice dell’esecuzi controllo di legittimità relativo alle modalità di esecuzione della misura (Sez. 3, n. 3040
08/04/2016, Rv. 267587-01; Sez. 2, n. 44504 del 3/7/2015, Rv. 265103-01; in senso conforme anche Sez. 1, Ordinanza n. 8283 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280604 – 01).
4. Il secondo motivo è infondato. La ricorrente, nel sostenere che l’ordinanza impugnata ha indebitamente supplito all’assenza di motivazione del provvedimento genetico in punto di periculum in mora, con conseguente violazione dell’art. 324, comma 7, in relazione all’art 309, comma 9, ultima parte, cod.proc.pen., precisa che il primo giudice sul punto ha fat ricorso a mere clausole di stile e al richiamo di arresti giurisprudenziali risalenti ne senza riferimenti specifici alla posizione della COGNOME, nella sostanza lamentando un motivazione inadeguata ed erronea ma non omessa.
La giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante ritiene, in linea con i principi dalle pronunzie delle Sezioni Unite Capasso ed Ellade, che in tema di impugnazioni cautelari reali non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decret sequestro preventivo a fini di confisca in punto di “periculum in mora” nel caso in cui essa del tutto mancante in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen (tra le più recenti, Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 285747 – 01).
Nella specie, il provvedimento genetico ha argomentato il periculum trascurando la più recente evoluzione giurisprudenziale sicché l’intervento additivo dell’ordinanza impugna risulta del tutto legittimo. Il collegio cautelare (“ad integrazione di quanto rilevato d giudice”) ha risposto alle doglianze difensive alle pagg. 20/31, valorizzando le modal esecutive dell’illecito ascritto, attuato attraverso condotte sistematiche e seriali, pianificazione criminosa involgente anche la realizzazione di più reati fiscali, e formulando prognosi di inaffidabilità della prevenuta in ordine alle esigenze di conservazione del ben vista della futura ablazione. La motivazione rassegnata, effettiva e coerente con le risulta scrutinate, appare resistente alle obiezioni difensive e incensurabile in questa sede.
Alla luce della complessiva infondatezza dell’impugnazione s’impone il rigetto de ricorso con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 25 settembre 2024
Sentenza a motivazione semplificata