Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45273 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45273 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 12/02/1953 a Crotone
avverso la ordinanza del 12/09/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito l’Avvocato NOME COGNOME in sostituzione dell’Avvocato NOME COGNOME che ha insistito nei motivi del ricorso;
letti i motivi nuovi depositati dall’Avvocato COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato il decreto di convalida del sequestro preventivo d’urgenza emesso dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro il 6 luglio 2023,
con contestuale emissione di decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata di beni riconducibili ad Aracri Salvatore (unità abitative, terreni, autoveicoli, motoveicoli, sei società comprensive di compendio aziendale).
COGNOME è indagato per il reato di partecipazione all’associazione mafiosa denominata “ndrangheta” operante nel territorio del Comune di Crotone, in particolare con i compiti 1) di gestire investimenti finanziari all’estero nel campo della ristorazione e dell’industria alimentare, mantenendo rapporti in Germania con esponenti di vertice delle “locali” di Cirò e Cutro, e 2) di coinvolgere imprenditori esteri attraverso l’impiego dei proventi delle attività criminali della cosca, insieme al fratello COGNOME NOME (con condotta permanente).
In relazione a tale reato il ricorrente è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita, con altra meno afflittiva, con ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del 7 giugno 2023, confermata dal riesame il 16 agosto 2023. Su di essa si è formato il giudicato cautelare, avendo questa Corte dichiarato inammissibile il ricorso di Aracri con sentenza n. 21104/2024 del 5 aprile 2024.
Quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti, il Tribunale del riesame ha rinviato integralmente all’ordinanza de libertate di cui sopra.
Per ciò che concerne, invece, la specifica esigenza di procedere a confisca cosiddetta allargata o per sproporzione ai sensi dell’art. 240-bis cod. proc. pen., il Tribunale del riesame, ha evidenziato la presenza del reato “spia” di cui all’art. 416-bis cod. pen. e di una non confutata sproporzione tra i redditi nella disponibilità del nucleo familiare e il valore dei beni posseduti. Il Collegio si è soffermato sulle allegazioni della difesa – tendenti a comprovare la disponibilità economica di Aracri e della moglie e, quindi, la legittima provenienza dei beni in esame – spiegando le ragioni della ritenuta irrilevanza ai fini della decisione.
A proposito, infine, del periculum in mora, il Collegio della cautela, riprendendo la motivazione del G.i.p., ha sottolineato che «la libera disponibilità dei beni in capo agli indagati può determinare il rischio di dispersione, deterioramento e alienazione con conseguente vanificazione della successiva confisca».
2.Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione Aracri deducendo, come unico motivo, la violazione di legge, anche processuale, in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e all’art. 111, comma 6, Cost.
Difetterebbe completamente la motivazione circa il periculum in mora, essendosi il Tribunale limitato a ricorrere a formule di stile.
Inoltre, il Collegio della cautela non avrebbe preso in considerazione le deduzioni della difesa per confutare la asserita sproporzione tra redditi disponibili
e valore dei beni posseduti e, quindi, 1) la traduzione dal tedesco di un atto notarile comprovante l’acquisto da parte della moglie, in parte a nome proprio, in parte quale rappresentante di una società tedesca, di un terreno per l’estensione di 5.039 mq.; 2) la sentenza dichiarativa di avvenuta usucapione in favore di COGNOME e dei fratelli di immobili in Crotone, nonché 3) il sequestro di prevenzione disposto con decreto del Presidente di Tribunale di Tribunale di Crotone il 9 ottobre 2009.
La difesa ha depositato motivi nuovi nei quali ha evidenziato, quanto alla documentazione depositata e ritenuta irrilevante dal Tribunale del riesame, che:
-con riferimento alla traduzione dal tedesco dell’atto notarile comprovante l’acquisto di un terreno in Muenster per l’estensione di 5.039 mq., la mera carenza dell’asseverazione non consentiva al Collegio di escludere dal novero degli atti valutabili quel contratto. Infatti, con riferimento al combinato disposto degli artt. 242, e 143, comma 2, cod. proc. pen., nell’ipotesi di produzione in giudizio di documenti in lingua straniera, il giudice ha senz’altro l’obbligo di farli tradurre e non può rifiutarne l’acquisizione o – come avvenuto nel caso in esame – ometterne la valutazione per il solo fatto che gli stessi non sono redatti in lingua italiana;
-con riferimento alla sentenza dichiarativa dell’usucapione, in favore di COGNOME e dei suoi fratelli, degli immobili siti in Crotone e al sequestro di prevenzione del 9 ottobre 2009 richiamato nella motivazione dell’ordinanza, la mancanza di prova circa la definitività o meno dei due provvedimenti (peraltro entrambi risalenti nel tempo) non li priva della loro valenza dimostrativa, pur se con tutti i limiti connessi al libero apprezzamento;
con riferimento al periculum in mora, il Tribunale del riesame dedica in concreto a tale imprescindibile presupposto poche righe (14 e 15 di pag. 2), motivando per relationem con la “sintetica motivazione in merito all’urgenza di provvedere” contenuta nel provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione alla omessa motivazione circa la sussistenza del periculum in mora. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio.
La censura sulla insussistenza della sproporzione e sulla omessa valutazione da parte del Collegio della cautela della documentazione prodotta dalla difesa è manifestamente infondata, avendo l’ordinanza impugnata evidenziato, con motivazione immune da vizi censurabili in questa Sede, che:
-ratto di acquisto del terreno non era corredato da traduzione giurata effettuata da organi istituzionali;
-ratto di usucapione non era corredato da annotazione di formale passaggio in giudicato;
-non risultava la irrevocabilità del decreto del Presidente del Tribunale di Crotone.
GLYPH È ravvisabile, invece, nell’ordinanza impugnata, un totale deficit motivazionale circa la sussistenza del periculum in mora, presupposto essenziale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca “allargata”, che, in tale tipologia di misure cautelari reali, si sostanzia nelle argomentazioni relative alle ragioni anticipatorie dell’eventuale ablazione definitiva futura.
2.1. E, infatti, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01, hanno stabilito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
Tra le ragioni anticipatorie, sufficienti a sostenere l’onere motivazionale richiesto, rientrano quelle attinenti al fatto che il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, nelle more del giudizio.
La sentenza NOME ha proposto un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., fornendo un paradigma interpretativo di ordine generale, applicabile al sequestro preventivo funzionale a qualsiasi tipo di confisca ed avente ad oggetto qualsiasi tipo di bene (tranne le cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato di per sé), poiché derivato dalla lettura in massima espansione del principio di proporzionalità e scaturente dal combinato disposto degli artt. 3 e 42 Cost., canoni centrali del nostro ordinamento: l’obbligo motivazionale relativo al periculum in mora imposto dalla sentenza Ellade, pertanto, deve ritenersi esteso anche al sequestro funzionale alla confisca ex art. 240-bis cod. pen.
In linea con l’interpretazione estensiva qui proposta, si richiama la sentenza Sez. 6, n. 32582 del 5/7/2022, COGNOME, Rv. 283619, che ha sostenuto tale opzione, prendendo le distanze da alcuni primi distinguo (cfr. la sentenza Sez. 6,
n. 12513 del 23/2/2022, Grandis, Rv. 283054) tendenti a limitare la portata espansiva del precetto interpretativo di garanzia proposto dalle Sezioni Unite. La sentenza COGNOME ha ritenuto che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare – nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale – alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, sia con riguardo alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa così come di proprietà o di valore, e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro. A sostegno dell’opzione, la sentenza n. 32582 del 2022 ha fatto notare come il massimo Collegio nomofilattico abbia rimarcato che l’iniziativa cautelare non può prescindere dalle indicazioni argomentative che giustificano l’anticipazione della tutela giacché « il solo fatto che gli effetti di misur limitative di diritti dell’imputato (ordinariamente condizionati all’affermazione di responsabilità o comunque all’accertamento del fatto) vengano anticipati rispetto alla decisione finale, non può non comportare un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del fumus del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili». In tale prospettiva, ed in un’ottica inevitabilmente generale, infatti, la stessa sentenza NOME ha evidenziato il paradosso che deriverebbe da una tesi alternativa a quella qui proposta: affermare che possa bastare sempre, in caso di sequestro finalizzato alla confisca, la motivazione in ordine alla riconducibilità del bene tra le categorie di cose oggettivamente suscettibili di confisca, significherebbe semplicemente motivare ciò che è richiesto, né più né meno, ai fini della misura finale, in tal modo annullando ogni divaricazione tra il piano cautelare e il piano del giudizio, sì che, davvero, la mera confiscabilità finirebbe, inammissibilmente, per giustificare ipso iure il sequestro. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Evidentemente, tale prospettiva logico-ermeneutica ha valenza generale, nell’ottica delle Sezioni Unite, a prescindere dalla fattispecie concreta risolta (relativa al sequestro funzionale alla confisca dei profitto ex art. 240 cod. pen.) e “soffre” l’unica eccezione delle cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato di per sé, per le quali la sentenza Ellade ha chiarito che l’onere motivaziona!e può essere soddisfatto dai riferimento alla sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili.
2.2. La motivazione del provvedimento impugnato, come già evidenziato, risulta del tutto mancante, sì da dar luogo ad un vizio di violazione di legge, con riguardo al punto della necessità di anticipazione della cautela reale, funzionale ad assicurare l’eventuale futura confisca “allargata” (cfr. Sez. U, n. 25932 del 2008, COGNOME, alle pronunce Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, COGNOME, Rv. 226710), nei termini più coerenti con il paradigma interpretativo della sentenza delle Sezioni Unite Ellade.
Il Collegio del riesame si è, infatti, limitato a sostenere che «la libera disponibilità dei beni in capo agli indagati può determinare il rischio di dispersione, deterioramento e alienazione con conseguente vanificazione della successiva confisca», senza però indicare le ragioni poste a fondamento di tale valutazione.
L’ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro che rivaluterà l’istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. alla luce delle indicazioni ermeneutiche evidenziate dal Collegio.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 15 ottobre 2024.