Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19392 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del Gip del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimentop del 17/10/2023, il Gip del Tribunale di Milano ha disposto – per quanto qui rileva – il sequestro preventivo, anche per equivalente, dei beni mobili registrati, dei beni immobili, dei rapporti bancari e finanziar intestati all’indagato, fino alla concorrenza del profitto, di euro 269.559,00, i relazione a diverse ipotesi di traffico di stupefacenti, di cui all’art. 73 del d.P.R. 309 del 1990.
Avverso il provvedimento, l’indagato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma 2, cod. proc. pen., sulla premessa che il procedimento coinvolge numerosi imputati e ben 74 fattispecie criminose, di cui solo tre contestate all’indagato stesso (capi 27, 30, 70) e che il giudice, dopo brevi considerazioni applicabili a tutti i soggetti coinvolti, dà atto della sussisten del fumus commissi delicti, rimandando alla motivazione dell’ordinanza di custodia cautelare del 14 aprile 2023, e riqualifica la richiesta del pubblico ministero i sequestro del profitto, anziché del prodotto dei reati, ritenendo applicabile, perciò, la confisca per equivalente e il principio secondo cui, in caso di concorso di persone, è confiscàbile al concorrente l’intero profitto del reato, a prescindere dall’utilità individualmente percepita.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la mancanza di motivazione sulla sussistenza del periculum in mora, quale presupposto per l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca.
2.2. In secondo luogo, si denuncia la violazione di legge, sul rilievo che il provvedimento avrebbe impiegato una nozione errata di profitto, ovvero il corrispondente monetario dell’oggetto del reato ipotizzato, anziché il vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito.
2.3. In terzo luogo, si censura la mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione del profitto del reato effettivamente attribuibile all’indagato, no essendo stati vagliati elementi di prova che consentissero l’imputazione pro quota del profitto complessivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo.
1.1. La difesa correttamente richiama il principio, affermato nella giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’a 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (ex plurimis, Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023, Rv. 284757; Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 06/02/2023, Rv. 284313; Sez. 3, n. 49491 del 04/11/2022, Rv. 2839939).
GLYPH
As
Sarebbe stata dunque necessaria, nel caso di specie, una motivazion sull’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca, espressamente qualificata dal Gip come confisca per equivalente del profitto dei reati; motivazione mancante nel provvedimento impugnato, quanto alla posizione dell’odierno ricorrente e neanche desumibile dalle iniziali considerazioni di carattere generale operate dal giudice.
1.2. Il secondo motivo di doglianza è inammissibile per genericità.
La difesa si limita ad asserire che il provvedimento avrebbe impiegato una nozione errata di profitto – quale corrispondente monetario dell’oggetto del reato ipotizzato, anziché quale vantaggio patrimoniale effettivo – ma non richiama i relativi passaggi motivazionali del provvedimento impugnato. Né è comunque errato ritenere – come fa il giudice – che il profitto del reato possa esser determinato in sede cautelare e in via presuntiva con riferimento al valore dello stupefacente trattato, essendo evidente che lo scopo del traffico è proprio il profitto e che il traffico normalmente consegue tale scopo, come emerso – a livello indiziarlo – anche nel caso di specie.
1.3. Il terzo motivo di doglianza è manifestamente infondato e formulato in modo non specifico. Del tutto correttamente il giudice, in fase cautelare, ha ritenuto di disporre la confisca per equivalente dell’intero profitto del reato ciascun indagato, non essendovi elementi per operare una ripartizione pro quota.
Va ricordato che, in tema sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il vincolo può essere disposto nei confronti di uno dei concorrenti nel reato, per l’intero importo del prezzo o profitto dello stesso, nonostante le somme di illecita provenienza siano state incamerate, in tutto o in parte, da altri concorrenti, salvo l’eventuale riparto tra i medesimi, che costituisce fatto interno a costoro, privo di rilievo penale, stante il principio solidaristico che uniforma disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa a ciascun agente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio (ex plurimis, Sez. 2, n. 22073 del 17/03/2023, Rv. 284740; Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, Rv. 279494).
Risulta in ogni caso assorbente, nel caso di specie, la considerazione che la difesa, con il ricorso per cassazione, non ha concretamente prospettato la sussistenza di elementi sulla base dei quali il giudice avrebbe potuto operare una eventuale ripartizione del profitto, non avendo richiamato la specificità della posizione del ricorrente ed essendosi, anzi, limitata a generiche asserzioni sul punto.
Da quanto precede consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente alla mancanza di
GLYPH
motivazione circa il periculum in mora, con rinvio al Tribunale di Milano, sezione Gip, che procederà a nuovo giudizio sul punto facendo applicazione del princip enunciato sub 1.1. Il ricorso deve per il resto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, nei confronti di COGNOME NOME, limitatamen al periculum in mora, con rinvio al tribunale di Milano. Dichiara inammissibile nel resto di ricorso.
Così deciso il 23/01/2024.