Sequestro Preventivo e Periculum in Mora: L’Obbligo di Motivazione è Inderogabile
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 11602/2024) ribadisce un principio fondamentale in materia di misure cautelari reali: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve sempre essere accompagnato da una specifica motivazione sul periculum in mora. Questo articolo analizza la decisione, che chiarisce come l’assenza di tale motivazione non sia un semplice errore formale, ma un vizio insanabile che porta all’annullamento del provvedimento.
I Fatti del Caso: Un Sequestro per Reati Tributari
Il caso ha origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Vallo della Lucania. Il sequestro era finalizzato alla confisca, sia diretta che per equivalente, nei confronti di una società e del suo legale rappresentante, indagati per reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.
L’indagato, tramite il suo difensore, ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale del Riesame di Salerno, lamentando un vizio cruciale: la totale assenza di motivazione riguardo al cosiddetto periculum in mora, ossia il pericolo concreto che i beni potessero essere dispersi prima della conclusione del processo.
La Decisione Contestata del Tribunale del Riesame
Il Tribunale del Riesame ha rigettato l’istanza, adottando una linea interpretativa particolare. Pur riconoscendo l’assenza di una motivazione esplicita sul pericolo, ha sostenuto che il GIP avesse comunque espresso una motivazione, seppur erronea, aderendo a una tesi superata secondo cui il periculum sarebbe implicito nella stessa confiscabilità del bene. Secondo il Riesame, questa ‘motivazione errata’ poteva essere integrata e corretta in sede di riesame, sanando così il vizio originario. Questa posizione si basava su una precedente sentenza della Cassazione.
L’Obbligo di Motivazione del Periculum in Mora secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’imprenditore, annullando senza rinvio sia l’ordinanza del Riesame sia il decreto di sequestro originario. La Suprema Corte ha smontato completamente la tesi del Tribunale del Riesame, evidenziando un punto temporale e giuridico non trascurabile. Il decreto del GIP era stato emesso nel marzo 2023, quasi due anni dopo la storica sentenza ‘Ellade’ delle Sezioni Unite (n. 36959/2021). Questa sentenza aveva stabilito in modo definitivo che ogni provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa ma specifica motivazione sul periculum in mora.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha chiarito che, al momento dell’emissione del sequestro, l’obbligo di motivare il periculum era ormai un principio consolidato e un ‘bagaglio giuridico definitivamente acquisito’. Di conseguenza, l’omissione totale da parte del GIP non poteva più essere interpretata come una ‘scelta motivazionale errata’, bensì come una vera e propria ‘carenza di motivazione’.
Questo vizio, secondo la Cassazione, non è sanabile dal Tribunale del Riesame. Il potere integrativo del Riesame, infatti, può correggere o arricchire una motivazione esistente, ma non può crearla dal nulla laddove essa sia completamente assente. L’assenza della motivazione sul pericolo di dispersione dei beni costituisce una violazione di legge che rende il provvedimento nullo.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La sentenza 11602/2024 ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, rafforza le garanzie difensive, imponendo ai giudici di non limitarsi a constatare la presunta esistenza di un reato (fumus commissi delicti), ma di dimostrare anche la necessità concreta e attuale della misura cautelare. Non è sufficiente che un bene sia ‘confiscabile’ in astratto; il giudice deve spiegare perché esiste il rischio reale che quel bene scompaia prima della fine del processo.
In secondo luogo, traccia una linea netta tra ‘motivazione errata’ e ‘carenza di motivazione’. Dopo la sentenza ‘Ellade’, l’omissione della valutazione sul periculum ricade in questa seconda categoria, rappresentando un vizio genetico dell’atto che non può essere sanato successivamente. Per le difese, ciò significa che un decreto di sequestro privo di tale elemento è immediatamente vulnerabile e deve essere annullato.
È sempre necessario motivare il ‘periculum in mora’ in un sequestro preventivo finalizzato alla confisca?
Sì. La Corte di Cassazione, richiamando la sentenza ‘Ellade’ delle Sezioni Unite, ha confermato che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una specifica e concisa motivazione sul rischio concreto e attuale che i beni vengano dispersi.
Se il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) omette la motivazione sul periculum, il Tribunale del Riesame può ‘correggere’ il provvedimento?
No. La sentenza chiarisce che una totale assenza di motivazione sul periculum non è un’errata motivazione che può essere integrata dal Tribunale del Riesame, ma una ‘carenza di motivazione’. Questo è un vizio fondamentale che rende il provvedimento nullo e non può essere sanato in una fase successiva.
Cosa succede a un sequestro disposto senza motivazione sul periculum in mora?
Un sequestro disposto senza una adeguata motivazione sul periculum in mora è illegittimo. In questo caso, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio sia l’ordinanza del Tribunale del Riesame sia il decreto di sequestro originale del GIP, ordinando l’immediata restituzione di tutti i beni sequestrati.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11602 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Carlentini il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 29.06.2023 del tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ; udite le conclusioni del Sostituto AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 29 giugno 2023 il tribunale del riesame di Salerno adito nell’interesse di COGNOME NOME quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti della predetta società e in caso di incapienza finalizzato alla confisca diretta e per equivalente nei confronti del legale rappresentante della stessa (cfr. ordinanza impugnata pag. 28) emesso dal Gip del tribunale di Vallo della Lucania il 14 marzo 2023 e disposto in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen. 81 cpv. 10 quater comma 2 dlgs. 74/2000, rigettava l’istanza.
Avverso tale ordinanza COGNOME NOME nella predetta qualità mediante il proprio difensore ha proposto ricorso deducendo un solo motivo di impugnazione.
Rappresenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. ordine al rigetto della istanza con riferimento alla dedotta assenza motivazione sul periculum in mora nell’ambito del provvedimento di sequestro disposto dal Gip. Il tribunale avrebbe invece dovuto annullare il pred provvedimento per la dedotta assenza di motivazione, né sarebbe corretta spiegazione offerta dal tribunale, che ha inteso integrare la ritenuta motiva qui in contestazione, con il relativo richiamo a una sentenza di questa Supr Corte (sez. III del 13 maggio 2022 n. 39846) nella parte in cui si sostiene Gip avrebbe pur sempre formulato una motivazione seppure erronea, laddove avrebbe aderito alla superata tesi per cui in caso di confisca non sarebbe necessario motivare in ordine al relativo periculum, siccome esistente in re ips ragione della confiscabilità astratta del bene. Ciò perché con la citata sente faceva riferimento a una decisione di sequestro anteriore alla sentenza con cu SS.UU (sent. del 24.06.2021 n. 36959 Ellade) hanno stabilito la necessità de motivazione del periculum inerente la confisca, pur con talune specificazioni, an in caso di sequestro ex art. 321 comma 2 cod. proc. pen.
Inoltre nell’integrare la ritenuta sussistente motivazione il tribunale s incorso in errore laddove ha sostenuto la sussistenza del periculum in mora n tenendo conto della documentata capienza della citata società, Erra anche laddov sempre ai fini in esame valorizza, per spiegare il rischio di dispersion patrimonio societario, eventi futuri ed incerti quanto al buon esito di a imprenditoriali della società. Il collegio neppure avrebbe considerato l’ampio l temporale intercorso tra i fatti e l’applicazione della misura e la mancanza m tempore di prove di condotte della ricorrente volte a occultare propri beni.
Il ricorso è fondato. In proposito questo collegio ritiene di dov discostare dalla tesi sostenuta dal tribunale, per cui il Gip avrebbe espres motivazione al riguardo, seppur sub specie del rilievo – erroneo – per c pericolosità sarebbe stata insita nella confiscabilità del bene. Così da legitti ricorso, come nel caso di specie, al potere integrativo della motivazione in ca tribunale del riesame. Tale scelta interpretativa richiama espressamente l’indir in tal senso espresso da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 3 -, n. 39846 13/05/2022 Rv. 283831 – 01), che tuttavia appare non pienamente riconducibile al caso di specie, connotato dalla adozione,, alla data del marzo 2023, provvedimento genetico di sequestro; in epoca, quindi, ormai distante dalla no decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il provvedimento sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzat confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione a del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria
l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definiz giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quel confiscabili “ex lege” (Sez. U – , n. 36959 del 24/06/2021 Itv. 281848 Cosicchè, diversamente dal contesto in cui è stato elaborato il principio dì d citato dal tribunale del riesame, il nuovo indirizzo sancito dalle Sezioni U sopra indicato, al momento della decisione del Gip costituiva ormai un bagagl giuridico da ritenersi definitivamente acquisito, per cui la mancata spiegazione periculum non può più ritenersi frutto di una scelta motivazionale esistente, se errata in diritto. Ed integra quindi il vizio della carenza di motivazione sul La questione assorbe l’ulteriore censura di cui al medesimo motivo in ordine a ritenuta apoditticità della motivazione integrativa formulata dal tribunale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto vada annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza del Gip d tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzion quanto in sequestro all’avente diritto. Manda alla cancelleria per l’immed comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
annulla senza rinvio, l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza del Gip de tribunale di Vallo della Lucania in data 14/0:3/2023 e ordina la restituzion quanto in sequestro all’avente diritto. Manda alla cancelleria per l’immed comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso, Roma, 14 settembre 2023
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