Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40220 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40220 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 07/04/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa NOME COGNOME ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, a seguito di appello del AVV_NOTAIO Mìnistero, ha disp misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME NOME perché ritenuti gravemente indiziati del delitto di associaz delinquere finalizzata a commettere delitti contro la pubblica amministrazione e pubblica, nonché di una serie di reati di corruzione e di falso.
COGNOMECOGNOME dipendente pubblico in servizio presso il Comando provinciale RAGIONE_SOCIALE Vigil fuoco di Napoli, successivamente assegnato al Distaccamento RAGIONE_SOCIALE Capri con la qual di capo Reparto, sarebbe stato socio occulto e gestore di fatto della RAGIONE_SOCIALE
avente ad oggetto l’attività di riparazione e manutenzione di estintori, e dell RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’attività di commercio elettronico all’ingrosso e al articoli antincendio e antinfortunistici, nonché di installazione, manut riparazione di impianti di spegnimento antincendio
NOME, sarebbe stato socio unico e amministratore della RAGIONE_SOCIALE e socio RAGIONE_SOCIALE.
In questo contesto, secondo la prospettazione d’accusa, COGNOME, insieme a NOMENOME NOME società suindicate i clienti tenuti al r normativa antincendio, predisposto, insieme a tecnici compiacenti, certific progetti, relazioni necessarie per la presentazione delle istanze per il riconosc requisiti antincendio, e fatto assegnare le pratiche a ispettori compiacenti.
A fronte di tali attività sarebbero state corrisposte denaro e altre utilità.
Il Tribunale, oltre a disporre le misure cautelari personali a cui si è fat anche disposto:
il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivale confronti di NOME NOME e in relazione ai capi 2 – 6 – 10 ( si tratta d concorso in corruzione propria), di somme di denaro o, in subordine, dii beni d equivalente fino alla concorrenza di euro 2.750 euro ;
il sequestro finalizzato alla confisca cd. allargata nei confronti di Bruzza ad oggetto un dato immobile;
il sequestro preventivo impeditivo delle quote societarie della RAGIONE_SOCIALE
Hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati.
Nell’interesse di COGNOME sono stati articolati due motivi.
3.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale, il tema attiene a proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che, si assume, sarebbe stato inammissibile per di specificità.
Nella specie, difetterebbe innanzitutto la specifica indicazione del capo o oggetto di impugnazione; il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in particolare, da una parte, non avrebbe impugnato “il rigetto delle misure cautelari reali, bensì proposto appello rispet della ordinanza che rigetta la richiesta di applicazione della misura cautelare ricorso) e, dall’altra, si sarebbe limitato a riprodurre la precedente richies cautelare, senza proporre nessuna critica argomentata avverso il provvedimento impugnato.
Il Tribunale avrebbe “interpretato” in senso sfavorevole all’indagato la d cautelare, recependo una richiesta di fatto diversa da quella originaria, e, da avrebbe affermato che, rispetto ad un provvedimento lacunoso, il AVV_NOTAIO mini potesse riproporre l’originaria richiesta cautelare senza confrontar
provvedimento impugnato, ma, dall’altra, avrebbe poi provveduto esso stesso, i autonoma, a valutare lo specifico contenuto del provvedimento di rigetto.
Il Tribunale avrebbe inoltre “spostato” in avanti l’inizio dell’iter criminis esecuzione del patto corruttivo; lo stesso avrebbe fatto quanto NOME altr criminose, in relazione NOME quali avrebbe pure autonomamente analizzato le si vicende.
3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione q al periculum in mora, fatto derivare semplicemente dall’astratto rischio di dis dei beni in ragione della spregiudicatezza di COGNOME.
COGNOME sarebbe stato a conoscenza del procedimento da circa due an (perquisizione del novembre del 2022) e non avrebbe fatto alcunchè.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando un unico mot che attiene alla inammissibilità dell’appello del Ppubblico AVV_NOTAIO
Il motivo è strutturalmente sovrapponibile a quanto detto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, in cui nessuna specifica censura è stata dedotta quanto al requ fumus commissi delicti, è fondato limitatamente al profilo della sussiste periculum in mora.
Il primo motivo dei ricorsi, relativo alla ammissibilità dell’appello del AVV_NOTAIO, è infondato.
Dal provvedimento del Giudice per le indagini preliminari si evince che il ma accoglimento della richiesta di misura cautelare personale fu motivato in ragion insussistenza sia del requisito dei gravi indizi di colpevolezza (chiarissimo su Giudice a pag. 47), che di quello delle esigenze cautelari.
In particolare, il Giudice ritenne che, pur sussistendo indizi “del compim attività illecite”, questi non fossero gravi, precisi e concordanti.
Nell’ambito di un provvedimento dedicato quasi interamente alla richiesta di m cautelare personale, il Giudice, solo alla penultima pagina (cfr. pag. 61), domanda di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, quanto al fumus, sull delle considerazioni in precedenza svolte, cioè sulla base della mancanza dei grav di colpevolezza (“devono ribadirsi le considerazioni svolte in precedenza in ord mancanza di elementi indiziari sufficienti in relazione NOME condotte illecite as indagati”) e, inoltre, per l’insussistenza del periculum in mora.
Dunque, un provvedimento di rigetto in cui non fu considerato il diverso stan probatorio necessario e sufficiente ai fini della domanda cautelare reale, costi
dai gravi indizi di colpevolezza, quanto, piuttosto, da indizi rivelatori della sussist oggettiva del reato.
In tale contesto, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO predispose un atto di appello strutturato una prima parte – costituita da due pagine – in cui si assumeva che il Giudice non avesse tenuto conto di una serie di elementi nella formulazione del giudizio sui gravi indizi colpevolezza, indicati nelle successive circa 400 pagine, sostanzialmente riproduttive della richiesta cautelare.
Da pag. 431 dell’atto di appello, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO affrontò invece il tema del rig della domanda cautelare reale, facendo, tra . l’altro, un chiaro riferimento al sequestrò finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto e del prezzo derivante d fatti corruttivi (pag. 432 e ss.).
Nei riguardi di COGNOME e NOME, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO chiarì inoltre che la somma da sottoporre a sequestro, anche per equivalente, doves,quantificarsi in 21.313,93 euro (pag. 434) ed evidenziò come COGNOME* fosse titolare anche di beni immobili.
Successivamente fu chiesto anche il sequestro: a) preventivo finalizzato alla confisca allargata (pag. 437 – 476) per un ammontare di 102.611,01 euro “rinvenibile in forma liquida o disponibile sui conti correnti); b) il sequestro impeditivo ex art. 231 del delle quote di una serie di società.
In tale articolato quadro di riferimento il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO fece inoltre riferime quanto al periculum in mora, al rischio di dispersione, procedendo inoltre ad indicare gl elementi dimostrativi della sproporzione per la confisca allargata.
Dall’esame della ordinanza impugnata emerge chiaramente come la valutazione del Tribunale prenda le mosse da un presupposto, quello, cioè, che il provvedimento di rigetto del Giudice AVV_NOTAIO le indagini preliminari fosse strutturalmente lacunoso e che rispetto a una motivazione di tal tipo, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO avesse legittimament riproposto la domanda cautelare.
A fronte di una motivazione gravemente lacunosa ed a una rilevante omissione di valutazione di dati probatori, il Tribunale ha ritenuto cioè che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, l da criticare profili motivazionali specifici – in realtà insussistenti -, potesse invocare un giudizio più analitico riproponendo gli argomenti non valutati.
Dunque, secondo il Tribunale, la specificità dei motivi di impugnazione non poteva che essere proporzionata alla specificità della motivazione del provvedimento impugnato.
4. Si tratta di una motivazione corretta.
I motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, i
requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censur questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame (Sez. 6, n. 01/10/2013, Rv. 258664).
In particolare, l’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen. ha la strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenz allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l’impugnazione deve non solo ind capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l’indicazion delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta 9432 del 12/01/2017, Rv. 269098).
L’onere di specificità non viene meno di fronte’un provvedimento immotivato, po che in tal caso la critica sarà diretta pur sempre al vizio del provvedimento e essere surrogata dalla mera riproposizione della istanza.
Le Sezioni Unite infatti hanno tuttavia chiarito che l’onere di specificità dei impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è diret proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di f fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti (Sez. U 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822; nello stesso senso Sez. 1919 del 10/12/2024- dep. 2025- COGNOME, Rv. 287512; Sez. 6, n. 32355 08/07(2024, COGNOME, Rv. 286857).
Quanto più il provvedimento impugnato si presenta carente sotto il pr argomentativo, tanto più si attenua da parte dell’impugnante l’onere difen confutare in modo puntuale e rigoroso le valutazioni espresse dal primo giudice ne di impugnazione.
Nel caso di specie, rispetto ad un provvedimento del Giudice per le ind preliminari che aveva escluso in modo lacunoso i gravi indizi di colpevolezza e che rigettato la domanda cautelare reale facendo riferimento ad un non condivis principio di diritto – quello per cui l’assenza di gravi indizi di colpevolezza s preclusiva della possibilità di configurare il fumus commissi delicti in tema di s preventivo -, il Tribunale ha correttamente ritenuto non generico l’appello del AVV_NOTAIO, che aveva censurato la valutazione del Giudice per le indagini prelimi quanto generica, incompleta e parziale a fronte del compendio indiziario po fondamento della domanda cautelare.
Rispetto cioè ad un provvedimento che, senza specifica motivazione, non ave preso in considerazione una serie di elementi che erano stati indicati nella cautelare, non è inammissibile l’appello del AVV_NOTAIO che evidenzi nuovam le ragioni originarie la cui valutazione è stata omessa.
Nel caso di specie, non si sono riproposte le stesse argomentazioni contenute domanda cautelare senza confrontarsi con la motivazione che quelle argomentazio
non aveva condiviso, ma si sono invece indicati elementi e fatti rispetto ai motivazione del Giudice era assente ovvero sbrigativa.
In tale quadro di riferimento, i motivi di ricorso rivelano la loro infondatez non si confrontano con la struttura complessiva del provvedimento impugnato.
I motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il qua obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica dif frammentazione del ragionamento sotteso ai ricorsi, la molUplicazione di r argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fa piani di indagine non ancorata al ragionamento complessivo dell’atto di appello ordinanza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato vien ed esaminato atomisticamente rispetto all’intero contesto, violano il necessario specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 105 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379).
5. È invece fondato il motivo relativo alla esigenze cautelari.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito del periculum sulla presupposto che, intervenuto il sequestro, il ricorrente in modo “certo” avrebbe disperdere la somma oggetto del provvedimento cautelare se la stessa gli fosse restituita “essendo evidente che COGNOME non continuerebbe a tenerla in casa in di una futura confisca, consapevole che sia le forze dell’ordine che l’autorità g conoscono questa sua illecita detenzione”.
Secondo il Tribunale, cioè, a seguito del sequestro, vi sarebbe una impossib restituzione del bene perché, una volta sequestrato, il bene, se restituit certamente disperso dal titolare.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il periculum in mora in considerazio rischio di dispersione e della spregiudicatezza criminale degli indagati che “vi del falso e delle corruttele nell’ambito di un mercato illecito” (così a pag. ordinanza impugnata).
Si tratta di una motivazione viziata
Come affermato dNOME Sezioni Unite (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, 281848), il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2 proc. pen., deve contenere la coincisa motivazione anche del periculum in mor rapportare NOME ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto abla confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione co reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di confiscabili ex lege.
In motivazione la sentenza ha affermato che “nessun utile parametro” può es rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria (per la secondo un certo indirizzo, nessun obbligo motivazionale si porrebbe) o, invece, facoltativa (per la quale sola, invece, il giudice sarebbe tenuto a motivare): solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta norm di qualificare in un senso o nell’altro le predette misure non in base caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presuppost funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma s perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentat anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmen potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose d dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili”.
Una distinzione, secondo le Sezioni unite, artificiosa e foriera di cons illogiche, non comprendendosi perché – ad esempio, nel caso del sequestro di un quale profitto del reato – la prescrizione che imponga la confisca del bene all giudizio e unicamente a seguito di una pronuncia di condanna o di applicazione pena dovrebbe, per ciò solo, nel caso di cui all’art. 322-ter cod. pen., esentare della cautela, a differenza di quanto richiesto dall’art. 240 cod. pen., da spiegare perché, ancor prima che tali condizioni si realizzino, il bene debb sequestrato, in tal modo finendosi, infatti, per eludere un presupposto p legislatore a garanzia, come già spiegato sopra, del principio di presunzione colpevolezza.
Se, dunque, hanno spiegato le Sezioni unite, il criterio su cui plasmare motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla n anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto che il provvedi soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizi modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.
In definitiva – hanno concluso le Sezioni Unite -, è dunque il parametro della “e anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapp contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazion pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potrann diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedim e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, l della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.
In tale contesto non assume decisiva valenza nemmeno lo stato di incapienza ovv la natura fungibile del denaro.
Invero, quando si tratta di denaro, la maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinatario della misura è certamente un elemento da tenere in debita considerazione nel giudizio in esame, e tuttavia da esso non può farsene derivare alcun automatismo, né in un senso, né nell’altro profilo, atteso che ciò equivarrebbe a vanificare l’obbligo di motivazione che, come detto, le Sezioni Unite hanno inteso esigere.
In altri termini, non può ritenersi che, a fronte della titolarità di un patrim inferiore a quello suscettibile di confisca ovvero di una entità oggettivamente rilevante del valore da confiscare, il periculum in mora sia per ciò solo sempre esistente al punto da esonerare il giudice della cautela dall’obbligo di rendere la necessaria motivazione; diversamente opinando si equiparerebbe il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di denaro – e, in particolare, alla confisca per equivalente del profitto del reato – al sequestro conservativo di cui all’art. 316 cod. proc. pen., che, rispondendo a una ratio differente, ha presupposti e disciplina differenti da quelli che regolano appunto, il sequestro preventivo (Sez. 6, n. 45268 del 18/09/2024, COGNOME, Rv. 287311; Sez. 3, n. 22936 dell’11/04/2024, COGNOME, Rv. 286671; Sez. 3, n. 45533 del
È utile, peraltro ; sottolineare come tale tipo di motivazione sia stata già ritenuta no sufficiente anche per giustificare l’ablazione funzionale ad un sequestro conservativo, avendo la Corte in più occasioni affermato come il “periculum in mora”, presupposto del sequestro conservativo, non possa essere giustificato sulla sola considerazione che la cosa sequestrata si identifichi in una ingente somma denaro, per sua natura suscettibile di pericolo di dispersione, essendo,invece i necessario verificare che il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l’entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall’altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo (Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Rv. 252865).
Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, facend sostanzialmente derivare il periculum in mora dalla gravità dei fatti e del modo di operare degli indagati, ritenendo peraltro COGNOME un soggetto in possesso di una “ricchezza nascosta”, senza tuttavia considerare, da una parte, che l’indagato è risultato formalmente proprietario di beni immobili- evidentemente non occultati- e, dall’altra, che lo stesso indagato è a conoscenza da anni della indagine in corso nei suoi riguardi e che non risulta aver posto in essere atti di dispersione del suo patrimonio.
Ne consegue che sul punto l’ordinanza deve essere annullata; il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e formulerà un nuovo giudizio sulla sussistenza e periculum in mora
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025.