Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27406 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27406 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Russia DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2023 del Tribunale del riesame di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17/11/2023, il Tribunale del riesame di Torino rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da NOME COGNOME, confermando il decreto di sequestro preventivo emesso il 15/6/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo al delitto di cui all’art. 10-bis, d. 1gs. 10 marzo 2000, n. 74.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo i seguenti motivi:
inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al periculum. Si premette che un’originaria richiesta di sequestro preventivo sarebbe stata rigettata dal G.i.p. proprio per carenza di tale elemento, per poi essere emessa – previa nuova richiesta da parte del Pubblico Ministero – sul presupposto che il ricorrente sarebbe stato condannato in primo grado per un fatto analogo e che avrebbe un altro procedimento pendente ancora per la medesima fattispecie. Ebbene, il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente valutato che, quanto al primo giudizio, l’imputato sarebbe stato assolto in appello perché il fatto non sussiste, e che, quanto al secondo, sarebbe imminente il maturare della prescrizione. L’ordinanza, pertanto, non darebbe conto di quali elementi fonderebbero il periculum. Sotto altro profilo, si lamenta che lo stesso requisito sarebbe stato confermato con mere clausole di stile, e senza considerare plurimi argomenti documentati dalla difesa: tra questi, il fatto che l’indagato, ben prima del provvedimento di sequestro, avrebbe chiesto la rateizzazione del debito, poi accolta con puntuale pagamento, così dimostrando capienza del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare; il fatto che lo stesso avrebbe poi acceduto alla cd. “Rottamazione-quatern per ulteriori debiti tributari; il fatto che superamento della soglia di punibilità sarebbe molto modesto. Ebbene, l’ordinanza non avrebbe valutato alcuno di questi elementi, specie con riguardo al pericolo di dispersione dei beni, che il Tribunale avrebbe riconosciuto con formula generica e non riferita al caso di specie, che – come indicato – indurrebbe a conclusioni opposte;
inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al fumus boni iuris, che l’ordinanza avrebbe riconosciuto senza alcuna motivazione, nonostante l’autorizzata rateizzazione del debito.
La difesa ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato quanto al motivo in punto di periculum in mora.
Con riguardo, invece, al fumus boni iuris, il Collegio rileva l’inammissibilità della censura, con la quale si contesta genericamente il carattere apodittico della motivazione, che avrebbe riconosciuto i gravi indizi di reato nonostante la accordata rateizzazione del debito tributario. Ebbene, questo argomento si pone palesemente in contrasto con la lettera dell’art. 325 cod. proc. pen., in forza della quale contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324 cod. proc. pen. è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, in essa
rientrando la radicale assenza o la mera apparenza della motivazione, non anche un eventuale vizio di illogicità.
4.1. La stessa censura, peraltro, non si confronta affatto con l’ampio argomento dell’ordinanza impugnata, che ha compiutamente rigettato l’affermazione (contenuta anche nel ricorso) secondo cui l’aver concordato un piano di rientro del debito tributario, in uno con l’intervenuta rateizzazione e l’avvenuto pagamento delle prime 5 rate del piano di ammortamento, determinerebbe il venir meno del fumus del reato in rubrica. Il Tribunale, al riguardo, ha richiamato la costante e condivisa giurisprudenza per la quale in tema di reati tributari, la disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca può essere adottata anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito, sicché è illegittima l’esecuzione della stessa in difetto di inottemperanza all’accordo, anche ove effettuata per finalità cautelari (tra le molte, Sez. 3, n. 9355 del 26/1/2021, COGNOME, Rv. 281480).
4.2. Ebbene, la mancanza di ogni considerazione al riguardo nel ricorso impone di dichiararne inammissibile il secondo motivo.
A conclusioni diverse, invece, il Collegio giunge quanto alla prima censura, in punto di periculum in mora.
5.1. Il Tribunale, pur preso atto dell’assoluzione in appello in uno degli altri procedimenti penali con oggetto la medesima fattispecie di cui all’art. 10-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, ha ritenuto comunque integrato un concreto rischio di dispersione patrimoniale, in considerazione della ridotta capacità economica della società, dell’ammontare modesto finora versato dal ricorrente all’erario e degli ulteriori piani di rientro concordati per l’omesso versamento d’imposte, “che potrebbero indurlo a mettere al riparo una consistente parte del proprio patrimonio a discapito delle pretese recuperatorie dello Stato”.
Ebbene, questa motivazione risulta meramente apparente.
5.2. A tale riguardo, si è già affermato che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, è illegittimo provvedimento di applicazione della misura che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del “periculum in mora”, anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il sequestro conservativo (tra le altre, Sez. 3, n. 31025
del 6/4/2023, COGNOME, Rv. 285042). In particolare, e in adesione a Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, NOME, è stata innanzitutto ribadita la necessità che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca contenga anche la concisa motivazione del “periculum in mora”, da rapportare – nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale – alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizi con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca. Ancora sullo stesso solco, è stata poi ribadita la necessità che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Una esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della cautela, volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero risultare vanificati.
6.2. Ed allora, se è vero che, quando si tratta di denaro, la maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinatario della misura è elemento da tenere in debita considerazione nel giudizio in esame, non può farsene tuttavia derivare alcun automatismo, né in un senso, né nell’altro, ciò che – soprattutto nella prospettiva affermata dal provvedimento qui impugnato – equivarrebbe a vanificare l’obbligo di motivazione che le Sezioni unite hanno inteso rafforzare. Se appare logicamente predicabile – anche qui, senza che se ne possa però trarre una regola assoluta – che la consistenza e solidità del patrimonio del soggetto passibile di confisca ragionevolmente riduce il pericolo di dispersione dei beni e valori confiscabili (si pensi a patrimoni e/o redditi in misura largamente superiore all’importo assoggettabile ad ablazione), non si può invece ritenere che, a fronte della titolarità di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, periculum in mora sia per ciò solo esistente, così da esonerare il giudice della cautela dall’obbligo di rendere la necessaria motivazione. Affermare questa conclusione significherebbe equiparare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di denaro – e, in particolare, alla confisca per equivalente del profitto del reato – al sequestro conservativo di cui all’art. 316 cod. proc. pen., che, in alternativa al pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale esistente al momento dell’adozione della misura, considera anche quello fondato sulla mera mancanza/insufficienza di detta garanzia, in tal caso non occorrendo, secondo la communis opinio, giustificata dalla lettera della legge (cfr. Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 261118; Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, COGNOME, Rv. 277813), che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore. Il sequestro conservativo, tuttavia, va disposto sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore, essendo irrilevante che le stesse possano essere disperse Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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per effetto dell’attività di quest’ultimo o per ragioni indipendenti dalla sua condotta e dovendo essere valutate in senso negativo anche le operazioni che rendano semplicemente più difficile il recupero del credito (così, Sez. 4, n. 39524 del 21/06/2016, Tassielli, Rv. 268873).
6.3. In ragione della ben diversa disciplina – e ratio del sequestro preventivo, nell’ambito della quale ha trovato collocazione anche la cautela reale finalizzata alla confisca di valore, non appare dunque consentito fondare il presupposto di quest’ultima sulla mera mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, o sulla generica portata degli “ulteriori piani di rientro” concordati dal ricorrente per il pagamento delle imposte. Analogamente, la già citata conclusione del Tribunale – secondo cui tali fattori “potrebbero indurlo a mettere al riparo una consistente parte del proprio patrimonio a discapito delle pretese recuperatorie dello Stato risulta argomento meramente congetturale, del quale non è indicato alcun elemento a sostegno.
6.4. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024
Il Corliere estensore
Il Pre ‘dente