Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17689 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17689 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato i! DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 1.0 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n, 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO che ha insistito per raccoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. L’odierno ricorrente COGNOME NOME risulta indagato quale ritenuto partecipe di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti che si assume operante, sin dal 2019, in un vasto territorio dai materano sino alla Puglia, caratterizzata dall’attribuzione di specifici ruoli tra gli associati, laddove al vertice sareb collocato NOME COGNOME NOME, coadiuvato da plurimi sodali con funzione di cassieri (Balla NOME e Balla Anxhela), oltre a capi piazza (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME), prestanome per la società schermo adoperata per il riciclaggio dei proventi illeciti e il deposito dello stupefacente (COGNOME NOME), trasportatori di droga (NOME, NOME) e pusher (COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME).
In tale ambito criminale si contesta al ricorrente di avere avuto la funzione di corriere della droga, avendo partecipato, in uno a COGNOME, al rifornimento dello stupefacente per il sodalizio. E si ipotizzano a carico dello stesso i reati di cui ai capi: 1) artt. 74, commi 1, 2, 3, 4, 5 in relazione all’art. 80, c ma 2, d.P.R. 309/1990, in relazione ai capi successivi, con l’aggravante della transnazionalità di cui all’art. 4 I. 146/2006; :3) artt. 81 cpv e 110 cod. pen., 7 commi 1 e 6, in relazione all’art. 80 comma 2 d.P.R. 309/1990, con l’aggravante della transnazionalità di cui all’art. 4 l. 146/2006; 5) artt. 81 cpv e 110 cod pen., 73, commi 1 e 6, in relazione all’art. 80 comma 2 d.P.R. 309/1990, con l’aggravante della transnazionalità del reato associativo, di cui all’art. 4 I. 146/2006.
Per i reati di cui sopra, il G.I.P. presso il Tribunale di Potenza il 7 giugno 2023 emetteva decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, con il quale veniva disposta, previa convalida del sequestro emesso dal P.M. in data 29 maggio 2023, l’applicazione del vincolo ablatorio finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro nella disponibilità dell’indagato, contanti e/o giacenti su conti correnti postali o bancari, fino al valore di 4.284.700 euro, nonché del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del beni mobili e immobili, oltre che delle partecipazioni societarie nella disponibilità dell’indagato, per un importo pari alla differenza tra la somma di 4.284.700 euro e le somme di denaro rappresentanti il profitto diretto degli ipotizzati delitti.
In esecuzione di tale decreto venivano sottoposti a sequestro preventivo diretto finalizzato alla confisca le somme rinvenute sui conti correnti bancari intestati al prevenuto e veniva applicata !a misura del sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca sull’autoveicolo modello Cpel OPEL Insigna, targato TARGA_VEICOLOTARGA_VEICOLO nonché sui 50u/o dell’immobile ubicato in Scanzano Ionico (MT)
alla INDIRIZZO, individuato catastalmente al Foglio 60, Particella 368 sub. 1.
Avverso il decreto applicativo della menzionata misura cautelare reale, veniva tempestivamente proposta richiesta di riesame ex artt. 322 e 324 cod. proc. pen., tesa ad ottenerne l’annuliamento e la conseguente restituzione di quanto illegittimamente sequestrato all’avente diritto, per assenza dei presupposti e delle condizioni di legge, oltre che per ragioni di merito, in relazione ai cap d’accusa addebitati all’indagato.
Con ordinanza del 29 giugno 2023, il Tribunale di Riesame di Potenza rigettava il gravame cautelare, confermando iÉ provvedimento impugnato e condannando il prevenuto al pagamento delle spese della procedura incidentale.
Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. e la terza sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 46202 del 25.10.2023, annullava l’impugnato provvedimento don rinvio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod proc. pen.
Il giudice di legittimità riteneva fondate le doglianze proposte dall’odierno ricorrente in punto di periculum in mora.
Il 30 novembre 2023, il Tribunale del Riesame di Potenza, con ordinanza depositata in Cancelleria in data 21 dicembre 2023 e notific:ata al difensore a mezzo pec il 3 gennaio 2024, rigettava nuovamente l’istanza di riesame, confermando il gravato decreto di sequestro preventivo.
Ricorre COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. at:., cod. proc. pen.
Con un primo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 125 in relazione all’art. 321, comma 3, cod. proc. pen. nonché motivazione insussistente e meramente apparente in ordine al periculum in mora.
Ricorda il ricorrente come i giudici di legittimità, in sede di annullamento con rinvio, abbiano ritenuto di accogliere il motivo di impugnazione proposto dalla difesa del prevenuto con cui era stato dedotto il vizio di violazione di legge della precedente ordinanza per mancanza ed apparenza della motivazione sul periculum in mora, e come da cui derivasse l’onere per I giudice del rinvio di valutare la sussistenza del predetto presupposto della misura ablatoria, integrando la motivazione in ossequio ai principi ermeneutici espressamente richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare, di quelli sanciti dalle Sezioni Uni con la sentenza n. 36959/2021 (c.ci. sentenza “Ellade”)
Secondo la tesi proposta in ricorso le premesse esplicitate in tal senso risulterebbero tradite dalle argomentazioni dell’impugnata ordinanza che, lungi dal recepire le indicazioni della sentenza rescindente e colmare il deficit motivazionale in punto di periculum in mora, incorrerebbe nella medesima violazione di legge. E invero il giudicante, al fine di dimostrare che ricorresse, in particolar modo per il ricorrente, il periculum dispersivo, avrebbe introdotto l’inedito argomento della partecipazione del predetto anche alle condotte di reirnpiego dei proventi illeciti dell’associazione, assumendo come nell’ordinanza annullata che «… sia pure in via incidentale… era stato segnalato come l’associazione in esame, di cui il COGNOME è stato ritenuto pacificamente partecipe’., operasse attività di riciclaggi dei proventi del narcotraffico» (pagina 18 dell’ordinanza impugnata), per poi proseguire attraverso la riproposizione di un episodio, accaduto in data 19 giugno 2019, in cui il capo della presunta associazione, NOME, ed il sodale NOME, avrebbero consegnato la somma di 150.000 euro, quale profitto del narcotraffico, ad un agente undercover.
Ebbene, circostanziato in tali termini il fatto criminoso di riferimento, rile va il ricorrente che il RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto la indiscutibilità della parte pazione dell’odierno ricorrente alle operazioni di reimpiego di proventi illeciti sulla scorta, anzitutto, della circostanza per cui «la predetta attività di riciclaggio costituirebbe «un elemento di particolare allarme dell’associazione di cui il RAGIONE_SOCIALE è partecipe», senza, però, illustrare in che termini siffatto elemento valga a dimostrare, quantomeno dal punta di vista indiziario, l’effettivo, concreto e consapevole coinvolgimento dell’indagato in tale attività, a meno di non voler avallare l’ipotesi tautologica per cui, dalla partecipazione all’associazione, deriverebbe l’osmotica e automatica partecipazione alle presunte operazioni di riciclaggio.
Ipotesi, questa, secondo la tesi portata in ricorso, espressamente prospettata dal tribunale che, a pagina 19 dell’impugnata ordinanza, ha asserito essere di assoluta evidenza sia la circostanza per cui «le attività di reimpiego poste in essere dall’RAGIONE_SOCIALE siano riconducibili al ricorrente in quanto questi ne era a conoscenza essendo partecipe del sodalizio dedito al narcotraffico i cui proventi venivano riciclati nel modo previamente descritto»; il che sottenderebbe l’irrazionale pretesa di giustificare il periculum in rnora con il semplicistico teorema del “non poteva non sapere”.
A suffragare tale assunto concorrerebbe, peraltro, secondo il tribunale del riesame, il dato dello svolgimento da parte del ricorrente di attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società RAGIONE_SOCIALE di cui uno dei protagonisti del richiamato episodio del 19/6/2019, ossia COGNOME NOME, è titolare e che, secondo la prospettazione giudiziale, fungeva da «schermo per i traffici illeciti del sodalizio e che era funzionale al reimpiego dei relativi proventi.
Tale dato, infatti, varrebbe a «collegare le attività del COGNOME con il predet to reimpiego», deponendo, peraltro, in tal senso, altresì il dato di «assoluto significato che COGNOME NOME sia l’unico, oltre al vertice dell’associazione, ad essere impiegato proprio nell’impresa funzionale al riciclaggio del narcotraffico» (pagina 19).
Tali elementi, costituendo una chiara evidenza della «consapevolezza e partecipazione» alle operazioni di reimpiego di denaro da parte del ricorrente, varrebbero a fondare il periculum in mora e, per l’effetto, a legittimare il mantenimento della misura reale in questione.
Per il ricorrente tale assunto è una mera asserzione presuntiva e quindi ci troveremmo di fronte ad una motivazione assente o quanto meno apparente nei termini di cui ai dicta di S.U. n. 8053/2014 e S.U. n. 22232;2016 e della giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso di specie non sarebbe stato in alcun modo colmato, secondo il ricorrente, il deficit argomentativo della precedente ordinanza in punto di periculum in mora. Diversamente opinando, del resto, risulterebbe violato il principio di diritto secondo il quale: “In tema di sequestro preventivo, la concisa motivazione del periculum in mora, che secondo il diritto vivente deve necessariamente essere rassegnata a sostegno tanto del sequestro preventivo impeditivo (Sezioni Unite, 29 gennaio 2003, Innocenti), che del sequestro preventivo anticipatorio (Sezioni Unite, 24 giugno 2021, Ellade), può fondarsi sia su elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell’onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio” (Sez. 5, n. 16294 del 14/3/203), atteso che, nel caso di specie, la determinazione giurisdizionale di conferma del decreto applicativo della misura non risulterebbe in alcun modo sorretta, né dal punto di vista oggettivo, né dal punto di vista soggettivo, da elementi idonei a ricondurre al prevenuto il paventato rischio di commissione di operazioni di movimentazione patrimoniale. E per il ricorrente la ragione di tanto non può che ravvisarsi nella insussistenza, all’interno del compendio indiziario, di dati fattuali tali da ricondurne la partecipazione materiale alle operazioni di ric claggio dei proventi del narcotraffico poste in essere li 19/6/2019, né in altre circostanze, e tantomeno di elementi idonei a dimostrare la c:onsapevolezza, da parte dello stesso, della commissione di siffatte attività da parte dei membri delta presunta associazione.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dunque, nel tentativo di giustificare il mantenimento del vincolo ablatorio illegittimamente applicato nei confronti del COGNOME, pur in as-
senza dei relativi presupposti, avrebbe per il ricorrente palesemente disatteso le coordinate all’uopo dettate da questa Corte nella sentenza n. 46202/2023 e, in particolare, dei principi di diritto sanciti dalle SU, Ellade n. 36959 d 24.06.2021, essendo incorso, ancora una volta, in una motivazione meramente apodittica con riferimento alla capacità degli indagati di porre in essere raffinate operazioni di reimpiego o di contare su terzi compiacenti in grado di movimentare il denaro provento del narcotraffico, omettendo di indicare gli elementi di prova su cui siffatte conclusioni sarebbero fondate e tantomeno di dimostrare, sulla base di elementi di riscontro effettivi piuttosto che di fantasiose presunzioni deduttive, come quelle addotte, che tali condotte concernano anche il ricorrente.
Né può ritenersi, per il ricorrente, che il vulnus motivazionale rilevato dalla sentenza di annullamento con rinvio possa considerarsi sanato attraverso le argomentazioni dispiegate dal tribunale del riesame con riferimento alla sufficienza della ricorrenza, nel caso di specie, dell’ulteriore presupposto dell’incapienza patrimoniale.
Si evidenzia in ricorso che il giudice del gravame cautelare, a pagina 20 della gravata ordinanza, ha assunto che, anche a volersi prescindere dalle considerazioni inerenti la partecipazione dell’indagato alle citate ooerazioni di illecit reimpiego di denaro, la sussistenza del pericu/um in mora rispetto alla specifica posizione del COGNOME troverebbe fondamento nella circostanza per cui, per come emerso dalla documentazione difensiva, le disponibilità patrimoniali dello stesso, ovvero, nello specifico, le somme depositate sui conti correnti oggetto di sequestro, nonché l’immobile di proprietà dello stesso – per l’acquisto del quale era stata necessaria la contrazione di un mutuo – siano di valore «irrisorio», donde «il carattere esiguo di quanto rinvenuto in capo al ricorrente», che sarebbe «espressione di incapienza patrimoniale dello stesso, soprattutto se rapportato al quantum per cui è stato disposto il sequestro, ovvero 4.284.700 euro» (pag. 21). E tanto sarebbe, dunque, di per sé sufficiente, secondo il RAGIONE_SOCIALE, a «palesare anche sotto tale profilo la ricorrenza del periculum in mora» e a legittimare la determinazione di confermare nuovamente il decreto impugnato, senza alcuna valutazione di eventuali atti di dispersione patrimoniale da parte dell’odierno ricorrente.
Il ricorrente eccepisce che, sebbene una maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinatario della misura sia elemento da tenere in debita considerazione nel giudizio in esame, non può farsene, tuttavia, derivare alcun automatismo, atteso che ciò equivarrebbe a vanificare l’obbl.go di motivazione che le Sezioni Unite hanno, invece, inteso rafforzare.
In altri termini, benché appaia logicamente sostenibile che la consistenza e solidità del patrimonio del soggetto passibile di confisca ragionevolmente ridu-
ca il pericolo di dispersione dei beni e valori confiscabili, non si può, a contrario ritenersi che, a fronte della titolarità di un patrimonio inferiore a quello suscet bile di confisca, il periculum in mora sia per ciò solo esistente, così da esonerare il giudice della cautela dall’obbligo di rendere la necessaria motivazione, poiché, in tal caso, si giungerebbe ad una equiparazione tra il sequesl:ro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di denaro – e, in particolare, alla confisca per equivalente del profitto del reato – ed il sequestro conservativo di cui all’art. 31 cod. proc. pen., che, in alternativa al pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale esistente al momento dell’adozione della misura, considera anche quello fondato sulla mera mancanza o insufficienza di detta garanzia, in tal caso non occorrendo che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore.
In ragione della diversa disciplina e ratio del sequestro preventivo, non appare dunque consentito -conclude il ricorrente- fondare il presupposto della cautela reale finalizzata alla confisca sulla mera mancanza o insufficienza della garanzia patrimoniale, da tanto derivando l’onere per i; giudicante di fondare il periculum, dandone adeguata motivazione, sulla valutazione prognostica concernente gli eventi suscettibili di verificarsi medio tempore e tali da poter pregiudi care l’esecuzione della confisca sul patrimonio di cui i’autore del reato dispone, quale che esso sia.
Chiede pertanto che questa Corte annulli l’ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato.
Ed invero, quanto al primo aspetto, ovvero alla motivazione circa il periculum in mora desumibile, secondo lo standard indiziarlo tipico della fase cautelare, dalla partecipazione dell’odierno ricorrente alle operazioni di illecito reim piego di denaro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motivazione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede di cautela reale, contiene l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, o5;sia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto.
Il che è sufficiente ad avviso del RAGIONE_SOCIALE alla tenuta complessiva delle ragioni che hanno indotto il tribunale lucano a confermare il vicolo reale sui beni dell’odierno ricorrente.
Come si dirà, invece, non pare operare un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità l’affermazione che il giudice del gravame cautelare, opera a pagina 20 dell’ordinanza impugnata, laddove assume che, anche a volersi prescindere dalle considerazioni inerenti la partecipazione dell’indagato alle citate operazioni di illecito reimpiego di denaro, la sussistenza del periculum in mora rispetto alla specifica posizione del COGNOME troverebbe fondamento nelle scarse disponibilità patrimoniali dell’indagato («il carattere esiguo di quanto rinvenuto in capo al ricorrente»). Ci si riferisce al punto, già ricordato in premessa (pag. 21 dell’ordinanza impugnata) in cui il tribunale lucano dà atto di ritenere che la circostanza per cui, per come emerso dalla documentazione difensiva, le disponibilità patrimoniali dell’indagato – ovvero, nello specifico, le somme depositate sui conti correnti oggetto di sequestro, nonché l’immobile di proprietà dello stesso, per l’acquisto del quale era stata necessaria la contrazione di un mutuo – siano di valore «irrisorio» ed «espressione di incapienza patrimoniale dello stesso, soprattutto se rapportato al quantum per cui è stato disposto il sequestro, ovvero 4.284.700 euro» sarebbe, di per sé, sufficiente a «palesare anche sotto tale profilo la ricorrenza del periculum in mora».
2. Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che, ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen,, la concessione del sequestro preventivo è subordinata alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. E che l’art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, tuttavia, come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice vedasi Sez. n. n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 269296).
E’ stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo ; pur consentito solo per
violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e inter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così Sez. 6, n, 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all’affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative).
Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.
Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è invece necessario valutare le concrete emergenze istruttoriE per ricostruire la vicenda anche in semplici termini di “fumus”.
Nel caso in esame, si è senz’altro al di fuori di tali ipotesi perché il Tr bunale di Potenza, in ossequio al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, ha congruamente motivato in ordine ai profilo del periculum in mora.
I giudici del riesame hanno dato conto degli elementi indiziari di un consapevole coinvolgimento del ricorrente nell’attività di riciclaggio e reimpiego posta in essere dal sodalizio (pagg. 17-20 dell’ordinanza impugnata).
Il tribunale RAGIONE_SOCIALE, correttamente, ha dato atto di essere chiamato a valutare se sussistesse il periculum in mora, integrando la motivazione in accordo ai precedenti richiamati, e, in particolare, al dictum di S.U. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade Rv 281848. Di conseguenza, come richiestogli dalla sentenza rescindente, ha inteso precisare le condotte di reimpiego dei proventi illeciti dell’associazione e stabilire se la condotta partecipativa di RAGIONE_SOCIALE possa ritenersi estesa altresì a tale fattispecie delittuosa, radicando il predetto pericu lum dispersivo.
Così impostato il tema da affrontare, i giudici dei gravame cautelare evidenziano come l’associazione in esame, di cui pure il COGNOME è stato ritenuto pacificamente partecipe ai fini cautelari (essendovi stata conferma della precedente pronuncia in relazione ai fumus commissi delitti), operasse attività di riciclaggio
dei proventi del narcotraffico. E nel provvedimento impugnai:o si sottolinea che tale attività di riciclaggio costituisce un elemento di particolare allarme dell’asso ciazione di cui il COGNOME è partecipe, costituendo un quid pluris rispetto all’associazione finalizzata al narcotraffico il cui profitto è oggetto del menzionato decreto di sequestro oggetto dell’originaria impugnativa.
Ebbene, si osserva nel provvedimento impugnato che, in ambito cautelare, non può mettersi in discussione la partecipazione del COGNOME alle predette operazioni di reimpiego deponendo in tal senso plurimi elementi.
Si evidenzia, in particolare, che l’attività di riciclaggio era operata mediante la società RAGIONE_SOCIALE, di cui erano dipenoenti due soggetti appartenenti al sodalizio dedito al traffico degli stupefacenti, ovvero il vertice del compagine, NOME COGNOME, e proprio l’odierno ricorrente COGNOME.
Nello specifico, l’azienda RAGIONE_SOCIALE facente capo ai predetto sodale, ubicata in Scanzano Jonico, veniva adoperata come copertura dei traffici illeciti del sodalizio capeggiato da NOME, essendo strumento di reimpiego dei ricavi illegali del narcotraffico che venivano reinvestiti nell’attività RAGIONE_SOCIALE ed in operazioni di ric claggio internazionale.
In merito, il tribunale lucano evidenzia che COGNOME NOME, sodale e datore di lavoro del COGNOME, ha partecipato personalmente, in uno al predetto COGNOME, alla consegna di 150.000 euro ad un incaricato (rivelatosi ur agente undercover) che dovevano essere riciclati mediante reinvestimento operato adoperando una rete internazionale. La p.g. ha altresì accertato l’origine illecita della provvista, co segnata a Scanzano Jonico dal prefato COGNOME all’incaricato, ovvero all’undercover summenzionato. Tale accertamento – si ricorda – è avvenuto grazie al contenuto della conversazione n. 14 del 19/6/2020. In tale conversazione, infatti, NOME COGNOME e il fratello NOME – operante in Albania e che si occupava dell’approvvigionamento di stupefacente e del reimpiego del denaro dell’associazione – parlavano della consegna dei 150.000 euro, ricavati dagli incassi della vendita di droga dei giorni precedenti, condividendo immagini del denaro suddiviso in 15 pezzi da 10, laddove le foto caricate nelle cripto chat raffigurano 15 mazzette da 10.000 euro l’una.
Così delineate le attività di reimpiego poste in essere dall’associazione, logico appare il rilievo che le stesse siano riconducibili, in chiave indiziaria, anch al ricorrente, in quanto questi ne era a conoscenza essendo partecipe del sodalizio dedito al narcotraffico i cui proventi venivano riciclati nel modo previamente descritto. Inoltre, a collegare le attività del COGNOME con il predetto reimpiego, sottolinea che, come detto, questi era impiegato proprie -, nell’attività RAGIONE_SOCIALE che fungeva da schermo per i traffici illeciti del sodalizio e che era funzionale al reimpiego dei relativi proventi.
Sotto tale profilo, viene evidenziato essere di assoluto significato che il COGNOME sia l’unico, oltre al vertice dell’associazione, ad essere impiegato proprio nell’impresa funzionale al riciclaggio dei proventi del narcotraffico.
Nel medesimo senso si evidenzia che nelle condotte contestate al COGNOME e previamente evidenziate vi è non solo l’approvvigionamento di droga, ma anche il ritiro di denaro, avendo quindi un ruolo specifico, secondo la prospettazione accusatoria, anche alla gestione del denaro dell’organizzazione illecita.
Per i giudici del gravame cautelare di assoluto rilievo in tal senso appaiono i dialoghi tra l’odierno ricorrente e il sodale COGNOME relativi al ritiro di s dal capopiazza COGNOME, laddove COGNOME e COGNOME commentano il taglio delle banconote ricevute.
Tali elementi, con motivazione logica e congrua, sono stati ritenuti rappresentare una chiara evidenza, secodno lo standard della fase cautelare, della ricorrenza delle predette operazioni di reimpiego da parte dell’associazione sia della consapevolezza e partecipazione alle stesse da parte del ricorrente, non solo in quanto partecipe della predetta organizzazione connotata dall’attività di riciclaggio dei proventi del narcotraffico, ma anche per essere dipendente della società deputata al reimpiego delle somme illecite e avendo egli stesso partecipato al ritiro dei proventi illeciti dalle varie piazze di spaccio, ad ulteriore riprova d sua diretta connessione con le attività in questione che rendono concreto il pericolo di dispersione.
Ribadiscono, dunque, i giudici del gravame cautelare — con una motivazione che c’è, e, dunque, non può ritenersi censurabile sotto i i profilo della violazione di legge- di ritenere fondato il periculum in mora, e di pervenire a tale conclusione non in considerazione che lo stesso sia in re ipsa, come censurato dalla sentenza rescindente rispetto alla precedente ordinanza, ma che sia conseguenza delle delineate attività di reimpiego cui, per gli espasti motivi, il Ball deve ritenersi partecipe.
4. Come si è detto il vizio di motivazione non è deducibile avverso i provvedimenti in materia di misure cautelar’ reali nei confronti dei quali è possibile proporre soltanto il vizio di violazione di legge. Invero, la specificità dell’art. 6 lett. e) cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di defi nirne l’ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole pi . ocessuali concernenti la motivazione, attraverso l’utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui alla lettera c) dello stesso articolo. E ciò, sia perché la deducibilità per cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabiiità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indica-
zione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazion le; sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l’analisi di determinati, specifici elementi probatori (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998 dep. 26/01/1999, Rv. 212248).
Ebbene, pare evidente che nel caso in esame r on è certo configurabile una motivazione mancante o fittizia e la stessa sfugge, pertanto, alle censure del ricorrente che si limitano, invero a contestare le valutazioni operate dal tribunale.
Ben poteva il tribunale dell’impugnazione cautelare reale – come ha fatto – integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora, essendogli ciò inibito solo nel caso – che non è quello che ci occupa – in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, EMME CI TEX, Rv. 285747 – 01; conf. Sez. 3, n. 47120 del 26/11/2008Gargiulo Rv. 242268 – 01 che ha precisato che il potere in questione non è esercitabile allorquando il requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti sia del tutto carente, come nel caso della sola indicazione delle norme di legge violate, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità de decreto impugnato).
Va rilevato, infine, come già anticipato, che fondato, ma non tale da vulnerare la tenuta complessiva del provvedimento impugnato, è il secondo motivo di ricorso, che censura la ordinanza impugnata laddove ha valorizzato il profilo dell’incapienza patrimoniale del COGNOME, in aggiunta alle considerazioni articolate in ordine al suo coinvolgimento nelle attività di reimpiego, dovendosi escludere quella sorta di “automatismo” che i giudici potentini paiono adombrare.
Ed invero, com’è stato ancora recentemente chiarito da questa Corte, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, è illegittimo I provvedimento di applicazione della misura che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del “periculum in mora”, anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il sequestro conservativo (Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023 Benzoni Rv. 285042 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la concanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p cessuali.
Così deciso il 21 marzo 2014
Il Ccisigliere este ore
Il Presidente