Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45824 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45824 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOMECOGNOME nata a Milano il 31/08/1967 avverso la sentenza del 02/05/2023 del Tribunale della libertà di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, d Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catania avente ad oggetto la somma di 1.390.698 euro, quale profitto dei reati ex artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, oggetto di provvisoria contestazione, nei confronti della ricorrente, ai capi 28) e 29), dopo che un precedente decreto era stato annullato dal Tribunale del riesame per mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, 309, comma 9, 324, comma 7, cod. proc. pen. Rappresenta il difensore che la motivazione dell’ordinanza genetica sarebbe apparente – e quindi mancante con riferimento alla sussistenza del periculum in mora, laddove ha fatto esclusivo riferimento al fatto che i delitti in contestazione siano stati realizzati mediant accurati stratagemmi; il Tribunale del riesame, pertanto, avrebbe dovuto annullare l’ordinanza e non procedere ad integrare la motivazione. In ogni caso, la motivazione del Tribunale sarebbe censurabile, in quanto, per un verso, la accertata assenza di condotte distrattive poste in essere dalla Indraccolo depone nel senso dell’insussistenza di un attuale periculum in mora, per altro verso la asserita incapienza della ricorrente è smentita dal provvedimento di esecuzione del sequestro, da cui risulta che il valore dei beni mobili è pari a 1.916.000 euro, superiore al profitto del reato.
2.2. Con un secondo motivo, eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e 321 cod. proc. pen. Argomenta il difensore che il Tribunale cautelare ha desunto la sussistenza del periculum sulla base degli elementi e circostanze che attengono unicamente alla sussistenza degli indizi di reità.
In data odierna è pervenuta memoria, con documentazione allegata, da parte dei difensori dell’indagata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In primo luogo, si osserva che non può tenersi conto della memoria inviata, in data odierna, dai difensori dell’indagata, in quanto tardiva; eventuali fatti sopravvenuti potranno essere portati all’attenzione del giudice che procede per le valutazioni di sua competenza.
Ciò posto, il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo collegati, è inammissibile.
Si osserva, in primo luogo, che è inammissibile, perché manifestamente infondata, la censura incentrata sull’asserita apparenza della motivazione contenuta nel provvedimento genetico.
Invero, come costantemente predicato da questa Corte di legittimità, la motivazione apparente – e, dunque, inesistente – è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, P.G. in c. COGNOME, Rv. 263100; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247682; Sez. 6, n. 6839 del 01/03/1999, P.G. in c. COGNOME, Rv. 214308).
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale, la motivazione del decreto genetico, testualmente riportata a p. 2 dell’ordinanza impugnata, certamente non merita l’appellativo di “apparente”, nel senso dinanzi chiarito, in quanto essa ha argomentato la sussistenza del periculum in mora non mediante l’impiego di formule di stile o attraverso un percorso argomentativo oscuro, bensì facendo espresso riferimento a precisi elementi di fatto, accertati nel corso delle indagini, ossia alle modalità fraudolente delle condotte contestate in concorso e al conseguente pericolo che, mediante gli stessi stratagemmi, gli indagati potrebbero disperdere le garanzie del credito e creare le apparenze di un patrimonio depauperato.
Su queste basi, il Tribunale ha perciò legittimamente esercitato i poteri di integrazione della motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora, espressamente previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen.
Anche le ulteriori doglianze, che censurano la motivazione in relazion alla sussistenza del periculum in mora come integrata dal Tribunale, sono inammissibili.
Come affermato dalle Sezioni Unite Ellade (n. 36959 del 24/6/2021, Rv. 281848), il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pe contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della con rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipo sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienaz costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene novero di quelli confiscabili ex lege.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione deve soffermarsi sull ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modifi disperso, deteriorato, utilizzato od alienato; un’esigenza, questa, rappo appunto alla ratio della misura cautelare, volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del pr potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.
In definitiva – hanno concluso le Sezioni Unite -, è dunque il parametro de “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenz condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potrann tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, de sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.
Ai fini di tale valutazione, il giudice può certamente considerare o elemento presente nel caso concreto, ivi comprese le modalità di realizzazio degli illeciti oggetto di provvisoria contestazione, purché siano indicativ pericolo di dispersione del bene, tale da rendere necessaria l’anticipaz dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
Richiamati gli stringenti limiti stabiliti dall’art. 325 cod. proc. tenore del quale il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari natura reale è consentito unicamente per violazione di legge, in tale nozi dovendosi comprendere sia gli errores in iudícando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto
sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, COGNOME; Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656), nel caso di specie non può affermarsi che la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, sia omessa o ovvero apparente, in quanto il Tribunale non ha utilizzato espressioni di stile o stereotipate, avendo desunto il pericolo di dispersione del denaro dal contenuto di talune conversazioni telefoniche, da cui emerge che, per fronteggiare le triangolazioni delle fatture di cui era parte la Crea – di cui l ricorrente era legale rappresentante – gli indagati procedevano periodicamente a rimborsarsi/anticiparsi/restituirsi somme di denaro, con modalità che impedivano il tracciamento dei trasferimenti del denaro medesimo.
La ricorrente, a ben vedere, attacca la motivazione, ciò che esula dal perimetro tracciato dall’art. 325 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 19/09/2024.