Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41859 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41859 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CEGLIE MESSAPICA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/02/2023 del TRIB. LIBERTA di BRINDISI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
In difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME è presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di Roma, anche per delega orale dell’avvocato COGNOME NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brindisi, pronunciando su rinvio della Corte di Cassazione, GLYPH ha nuovamente respinto la richiesta di riesame proposta da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il provvedimento di sequestro preventivo ai fini di confisca di somme di denaro costituenti profitto dei reati fiscali di cui agli artt. 2, 5 e 8 74/2000, emesso in via diretta nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, e per equivalente nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, rispettivamente gestore di fatto ed amministratrice delle predette società.
Con la sentenza di rinvio, la Corte regolatrice aveva annullato il precedente provvedimento di rigetto della istanza di riesame accogliendo la censura relativa al difetto di motivazione in ordine al disposto sequestro, in quanto contrastante con i principi affermati dalle SU (sentenza n.36959 del 26 giugno 2001, NOME, Rv 281848-01), in base alla quale è richiesta anche l’esposizione delle ragioni fondanti il periculum in mora, ossia i motivi per cui è necessaria l’anticipazione dell’effet ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salva l’appartenenza de bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per Cassazione,
3.1 Con unico motivo, lamentano violazione della legge processuale in riferimento all’art. 627 codproc,pen,e 321, comma 2, cod.proc.pen. I giudici di merito non si erano uniformati al principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio, ch imponeva di enunciare le ragioni che giustificavano la necessità di anticipare l’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Il Tribu invece, si era soffermato su profili non più oggetto di contestazione, ovvero la legittimità dell’emessa confisca per equivalente, argomentando sulla impossibilità di reperire il profitto del reato poiché l’imputato non aveva fornito la prova del esistenza di beni in capo alla persona giuridica su cui disporre la confisca diretta. I modo altrettanto elusivo dell’onere motivazionale indicato nella sentenza di rinvio, i giudici di merito avevano poi argomentato che i ricorrenti non avevano offerto idonee garanzie patrimoniali, tale non essendo nemmeno la titolarità, in capo al COGNOME, di un bene immobile di congruo valore, essendo più difficoltosa una procedura di ablazione di un bene immobile piuttosto che l’acquisizione diretta di somme di denaro. Ciò che era stato invece richiesto in base alla sentenza di rinvio era il riferimento al pericolo che, nelle more del giudizio, il bene sequestrat potesse essere modificato, disperso, utilizzato o alienato; e non già il riferimento ad una mera incapienza patrimoniale. Peraltro, era sempre stato messo in evidenza come il ricorrente non avesse mai manifestato alcuna volontà di alienare l’immobile sito in Carovigno, e non aveva comunque dimostrato alcuna intenzione di disperdere i propri beni.
Il Irocuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa con la quale hanno dedotto che, in ragione delle carenze motivazioniali illustrate, sussiste il difetto assoluto motivazione che si sostanzia nella violazione dell’art. 125 cod,proc,pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sentenza rescindente ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipote di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege” (Sez. U – n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 – 01, NOME). Con la pronuncia citata, la Corte ha chiarito che l’onere di motivazione può ritenersi soddisfatto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.
Ciò posto, l’onere motivazionale imposto al giudice del rinvio era, secondo la sentenza rescindente, quello di ” valutare se, nel caso di specie , sussista la necessità di anticipare l’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione giudizio”.
Detto onere motivazionale non è stato assolto dal Tribunale di Brindisi, il quale nulla ha argomentato in ordine al concreto pericolo relativo alla dispersione o alienazione dei beni nelle more del giudizio. Non è invero conferente il richiamo alla incapienza del patrimonio della società, che non può assurgere di per sé a dato dimostrativo del pericolo di dispersione ed utilizzo dei beni confiscati in capo a COGNOME e alla COGNOME, GLYPH né soddisfa l’onere motivazionale richiesto la considerazione che risulterebbe più difficoltosa una procedura di ablazione di un bene immobile piuttosto che l’acquisizione diretta di somme di denaro. Detta argomentazione non riguarda, come detto, l’aspetto del periculum in mora ( si ripete, alienazione o dispersione del bene confiscato nel tempo necessario a celebrare il giudizio) ma aspetti del tutto diversi, inerenti ad eventuali diffi nella fase esecutiva.
Consegue a quanto esposto che sussiste il denunciato vizio di violazione dell’art. 627 cod proc pen. Si impone quindi l’annullamento con rinvio della decisione impugnata per nuovo giudizio sul punto.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi, competente ai sensi dell’art. 324, co.5, c.p.p. Roma, 12 settembre 2023