Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7089 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7089 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 33/2026
NOME COGNOME
CC – 13/01/2026
NOME COGNOME
– Relatore –
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
UBALDA COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica Presso il Tribunale DI NAPOLI nel procedimento nei confronti di: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/07/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Con lÕordinanza in data 14/07/2025, il Tribunale di Napoli rigettava lÕappello cautelare proposto dal Procuratore della Repubblica del medesimo Tribunale avverso lÕordinanza del 12/05/2025 del Giudice per le indagini preliminari di Napoli, con la quale era stata rigettata lÕistanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, ex artt. 321, cod.proc.pen., 240 cod.pen. e 12-bis D.Lgs. del 2000, n. 74, in relazione al profitto del delitto di cui allÕart. 3 D.Lgs. del 2000, n. 74 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione dellÕart. 606, co. 1 lett. e), in relazione allÕart. 321 cod.proc.pen.
Il Procuratore della Repubblica lamenta la contraddittorietˆ della motivazione, resa dal Tribunale del Riesame, con specifico riferimento allÕelemento del periculum in mora. Pur avendo correttamente richiamato lÕormai consolidata giurisprudenza di legittimitˆ in merito ai presupposti fondanti tale misura, il Tribunale avrebbe tuttavia disatteso tali coordinate, mancando di valorizzare
elementi del caso concreto che, nella lettura del ricorrente, sarebbero invalsi a configurare quelle esigenze cautelari, idonee a fondare lÕapplicazione della misura richiesta. Segnatamente, il ricorrente censura momento di verifica riguardante il giˆ richiamato elemento del periculum in mora con riguardo al giudizio prognostico avente ad oggetto Çi contegni propri dellÕindagatoÈ in quanto potenzialmente idonei a determinare il depauperamento della garanzia patrimoniale, e, dunque, idonei a fondare il rischio che la misura della confisca, eventualmente disposta a seguito del definitivo accertamento della penale responsabilitˆ dellÕindagato, risulti priva di qualsiasi efficacia. Evidenzia innanzitutto come la circostanza che lÕindagato svolga unÕattivitˆ dÕimpresa risulterebbe idonea a fondare tale rischio, essendo lo stesso patrimonio, in tale circostanza, soggetto a potenziali e rapide attivitˆ di erosione, che la circostanza che i reati tributari risulterebbero specificamente rivolti allÕevasione della pretesa erariale, e, dunque, per converso, allÕaccrescimento del patrimonio attraverso lÕindebita ritenzione di tali somme, determinerebbe lÕesclusione in via assoluta del rischio di depauperamento patrimoniale valevole a fondare la misura del sequestro preventivo ex art. 321, 2 comma, con conseguente esclusione aprioristica dellÕapplicazione di tale misura. Lo stesso Tribunale, secondo il ricorrente, avrebbe compreso tal rischio allorquando avrebbe ritenuto valorizzabili gli elementi costituiti dalla Çnatura dei reati commessiÈ e dalla Çtipologia dei beni occultabiliÈ, che, secondo il ricorrente PM sarebbero sussistenti nel caso specifico, essendo il reato contestato in questa sede, finalizzato alla sottrazione di disponibilitˆ economiche allo Stato ed avente ad oggetto somme di denaro. Non avrebbe poi accertato il Tribunale le condizioni finanziarie-patrimoniali della societˆ e dellÕCOGNOME evidenziando che, quandÕanche le stesse fossero risultate superiori alla pretesa tributaria evasa, non avrebbero fatto venire meno le ulteriori considerazioni. Secondo il ricorrente in definitiva ricorrerebbe il periculum in mora in capo al soggetto che in quanto operatore economico prosegua nella sua attivitˆ anche grazie al reimpiego delle somme sottratte alla pretesa tributaria, essendo dunque lo stesso indotto a reiterare tali condotte da cui anche il rischio di depauperamento.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile – ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 bis e 325 cod.proc.pen. – solo per violazione di legge, e che costituisce di Òviolazione di leggeÓ, legittimante il ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l’omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241
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del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. RAGIONE_SOCIALE in proc. COGNOME, Rv. 226710) ovvero i vizi della motivazione cos’ radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093). Non pu˜, invece, essere dedotta l’illogicitˆ manifesta della motivazione, la contraddittorietˆ, che possono denunciarsi nel giudizio di legittimitˆ soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606, cod.proc.pen. (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. COGNOME in proc. COGNOME, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME SNOME, Rv. 224611). Dunque, al di fuori, della motivazione apparente, non è consentito a questa Corte alcun sindacato sulla motivazione.
Non appartiene al novero dei motivi deducibili in questa sede, il dedotto vizio di motivazione carente, esclusa la deduzione della contraddittorietˆ della motivazione, per le ragioni sopra esposte, sul periculum in mora.
Ci˜ premesso, lÕordinanza impugnata non è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, essendo, al contrario, sorretta da una motivazione, anche logica e corretta in diritto, che non appare carente.
Nella pronuncia NOME, le Sezioni Unite di Questa Corte hanno affermato la necessitˆ che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delicti, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalitˆ “confiscatoria” del mezzo, evidentemente diversa da quella “impeditiva” dello strumento del comma 1 dell’art. 321 cod. proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca (S.U. n. 36959 del 24/06/2021, NOME, Rv. 281848).
Secondo la citata pronuncia Òse, infatti, il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrˆ non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. criterio su cui plasmare l’onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose
profitto del reato, l’indirizzo che afferma la necessitˆ, sia pure facendola impropriamente rientrare nell’alveo dell’esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtˆ giˆ insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienatoÓ (S.U. NOME cit.).
Si tratta, conclude la Corte di legittimitˆ, di unÕesigenza rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.
Quanto allÕonere di motivazione, è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarˆ tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilitˆ di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.
6. A tali principi si è attenuto il Tribunale che ha argomentato che, sulla base del deposito di una quietanza mod. NUMERO_DOCUMENTO in data 13/10/2023 e del deposito di un atto formato in data 12/03/2025, attestante un Òaccoglimento parziale di istanza di rateizzazioneÓ, Çla societˆ si stia attivando proficuamente per rientrare nelle esposizioni debitorie nei confronti dellÕErario, denotando una oggettiva volontˆ collaborativa che appare distonica rispetto al pericolo di sottrazione di sostanze per evitare future confische, tanto più in un contesto di mancato riscontro (e conoscenza) di patrimoni da aggredireÈ (si veda pag. 18 dellÕordinanza). La motivazione che è presente, e non apparente, è corretta in diritto non potendosi condividere il sillogismo logico introdotto dal ricorrente secondo cui il pericolo di dispersione discenderebbe dallo svolgimento dellÕattivitˆ di impresa nella quale verrebbe impiegato il profitto del reato costituito dal risparmio di spesa.
Il ricorso del P.M. va dichiarato inammissibile.
Dichiara inammissibile il ricorso. Cos’ è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME