Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26762 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26762 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME
lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in premessa il tribunale di Caltanissetta, in funzione di tribunale del riesame, adito ex artt. 322 e 324, c.p.p., ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Caltanissetta, avente a oggetto “una cospicua somma di denaro e di numerosi altri beni, fra i quali il veicolo “RAGIONE_SOCIALE“, ritenuti il profitto dei reati di bancarotta, contestati nei capi n. 2) e n. 4) dell’imputazione provvisoria nei confronti, tra gli altri, di COGNOME Giovanni.
Avverso il menzionato provvedimento, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la società “RAGIONE_SOCIALE“, attraverso il suo legale rappresentante, COGNOME NOME, in qualità di terzo interessato, lamentando violazione di legge con riferimento all’assoluta mancanza di motivazione del provvedimento genetico della misura cautelare reale in punto di periculum in mora, con riferimento all’autovettura in precedenza indicata e alla qualità di terzo estraneo al reato del ricorrente, proprietario della suddetta autovettura, difetto di motivazione che non poteva essere sanato mediante integrazione da parte del tribunale del riesame
Con requisitoria scritta del 2.4.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa NOME COGNOME chiede che il ricorso venga rigettato.
Con memoria di replica del 10.4. 2025, l’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia della “RAGIONE_SOCIALE, insiste per l’accoglimento del ricorso, reiterando le proprie doglianze.
Il ricorso va rigettato, stante l’infondatezza dei relativi motivi.
In via preliminare va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608).
In questa prospettiva, si è rilevato, con condivisibile pronuncia, in tema di riesame delle misure cautelari reali, costituisce di violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l’omissione totale della motivazione sia la motivazione fittizia o contraddittoria, che si configurano, la prima, allorché il giudice utilizzi espressioni di stile o stereotipate e, la seconda, quando si riscontri un argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto, con esclusione della motivazione insufficiente e non puntuale (cfr. Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430)
6. Ciò posto, va rilevata l’infondatezza del primo motivo di ricorso, non trovando riscontro la doglianza difensiva, peraltro formulata in termini meramente assertivi, circa la completa assenza di motivazione, con riferimento al requisito del periculum in mora, dell’originario provvedimento cautelare reale emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Caltanissetta
Al riguardo si osserva che, come affermato da un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella motivazione del provvedimento genetico di applicazione della misura cautelare reale o di convalida della stessa può essere utilizzata la tecnica della redazione “per relationem”, purché essa dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico eventualmente rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l’esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen.
Pertanto anche attraverso una motivazione “per relationem”, il giudice può adempiere al suo specifico dovere di indicare le ragioni per le quali ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente
alla integrazione dei presupposti normativi per l’adozione della misura (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, Rv. 268800; Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019; Rv. 278509; Sez. 2, n. 8951 del 11/11/2015, Rv. 265833).
Per converso, la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nell’attribuire al tribunale del riesame il potere di integrazione della motivazione del decreto di sequestro preventivo, anche sulla scorta dei documenti in suo possesso, impedita solo dalla totale carenza di motivazione del provvedimento genetico (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 15852 del 28/02/2023, Rv. 284598; Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, Rv. 285747; Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019; Rv. 278509; Sez. 2, n. 3103 del 18/12/2007, Rv. 239267).
Solo nel caso di totale mancanza nel decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di “periculum in mora”, pertanto, non è consentito al tribunale del riesame di integrare la relativa motivazione (cfr. Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, Rv. 285747).
Va, infine, ribadito il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen. deve contenere la concisa motivazione del “periculum in mora”, che può essere desunto sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell’onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (cfr. Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Rv. 283769).
6.1. Tanto premesso, la motivazione dell’ordinanza oggetto di ricorso appare conforme a tali principi, avendo il tribunale del riesame di Caltanissetta evidenziato come il giudice per le indagini preliminari, “dopo avere esposto le fonti di prova dalle quali è derivato il corposo compendio indiziario confluito in atti”, abbia ritenuto integrato non solo il fumus commissi delicti dei fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale
per cui si procede (che il ricorrente non contesta), ma anche il periculum in mora.
Il giudice per le indagini preliminari, infatti, rileva il tribunale del riesame, ha affermato che “ove non si procedesse con urgenza, si garantirebbe agli indagati di disporre indisturbati dei vantaggi ingiustamente ottenuti, così aggravando le conseguenze dei reati commessi ed agevolando nuove ipotesi di distrazione, la cui realizzazione deve ritenersi agevolmente presumibile in considerazione della propensione dimostrata dagli indagati a porre in essere condotte decettive”.
Nel condividere tale impostazione il tribunale del riesame ha evidenziato, con motivazione affatto apparente, una serie di elementi, emersi nel corso delle indagini, dai quali ha desunto, con logico argomentare, non scrutinabile in questa sede, una “forte commistione di interessi tra la società ricorrente, acquirente della Porsche sequestrata, e la società che ha alienato l’autovettura, beneficiaria delle condotte di bancarotta che hanno consentito lo svuotamento della società fallita facente capo a Ferro NOME“, sottolineando, da un lato, come la società ricorrente fosse stata individuata dall’indagato NOME NOME, padre di NOME NOME, quale destinataria degli appalti facenti capo alla società “RAGIONE_SOCIALE“, amministrata dal suddetto NOME NOME, beneficiaria delle condotte distrattive poste in essere da quest’ultimo, in qualità di amministratore della società fallita “RAGIONE_SOCIALE“, in danno del ceto creditorio; dall’altro, il rinvenimento da parte degli inquirenti dei bilanci e delle scritture contabili della “RAGIONE_SOCIALE“, documentazione, invero, correttamente definita essenziale per la gestione e la vita stessa della società, presso la sede della fallita “RAGIONE_SOCIALE”
Il tribunale del riesame ha, inoltre evidenziato come, anche alla luce degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza e compendiati nella nota del 22.1.2025, tenuto conto della generale inattendibilità delle scritture contabili della “RAGIONE_SOCIALE“, non trovi alcun riscontro la tesi difensiva dell’esistenza di un credito di oltre 19.000,00 euro vantato
dalla “RAGIONE_SOCIALE” nei confronti della “RAGIONE_SOCIALE“, compensato per il tramite della compravendita della “Porsche” e dell’ulteriore pagamento della somma di euro 15.889,99, senza tacere che, ad ulteriore dimostrazione dell’indicata comunanza di interessi tra la società ricorrente e la beneficiaria delle condotte distrattive, il saldo del prezzo dell’autoveicolo sarebbe intervenuto ben diciotto mesi dopo l’avvenuta cessione, in assenza di sollecitazione all’adempimento da parte del venditore, così come con grande ritardo avvenivano, nella completa inerzia della società creditrice, a parti invertite, i pagamenti del prezzo relativi agli atti di acquisto degli automezzi venduti dalla “RAGIONE_SOCIALE” alla “RAGIONE_SOCIALE” (cfr. pp. 4-5- dell’impugnata ordinanza).
Risulta, GLYPH pertanto, GLYPH soddisfatta GLYPH l’esigenza GLYPH rappresentata GLYPH dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che, nella sua espressione più autorevole, affrontando una fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, ha ribadito come il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240, c.p., debba contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (cfr. Cass., Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848).
Il giudice dell’impugnazione cautelare, invero, proprio in considerazione dell’evidenziata comunanza di interessi tra le società in precedenza indicate, del rapporto di stretta parentela tra l’indagato NOME NOME e il figlio NOME NOME, legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE” e dell’accertata diretta utilizzazione da parte di quest’ultimo dell’autovettura di cui si discute (cfr. p. 6 dell’impugnata ordinanza), ha condiviso la decisione assunta sul punto dal giudice per le indagini preliminari, richiamando quanto da quest’ultimo argomentato nel provvedimento genetico (come gli è consentito: cfr. Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, Rv. 285737), arricchendone, nel contempo, il percorso motivazionale.
Percorso, giova evidenziare, nel quale è stato affrontato anche il tema del terzo estraneo al reato, qualità che, sulla base degli elementi di fatto
in precedenza sintetizzati, il giudice dell’impugnazione cautelare ha ritenuto di non potere attribuire alla società ricorrente, in applicazione
del principio, secondo cui, in tema di sequestro preventivo ai fini di confisca, è persona estranea al reato, nei confronti della quale tale
misura di sicurezza non può essere disposta ex art. 240, commi secondo e terzo, cod. pen., il soggetto che non abbia ricavato vantaggi e utilità
dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo del bene per fini
illeciti (cfr., ex plurimis,
Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, Rv. 285207), senza che al riguardo la società ricorrente abbia articolato censure
dotate di sufficiente specificità.
7. Al rigetto, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 18.4.2025.