Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45533 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45533 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 06/03/2023 del Tribunale della liberà di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al capo F4), l’inammissibilità nel resto; udito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Milano, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Milano finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto in relazione ag illeciti amministrativi di cui ai capi G1), G3), G5), G7), G9), G11), G13), G15), G17), G21), G23), G25), discendenti dal delitto associativo di cui agli artt. 416, commi 1 e 3, cod. pen., 3 I. n. 146 del 2006 (capo O).
Va peraltro chiarito che i fatti ascritti alla società ricorrente si colloc all’interno di un vasto e complesso procedimento avviato in sede europea avente ad aggetto il fenomeno delle cd. “frodi carosello”, nel cui ambito sono stati emessi anche provvedimenti di natura cautelare personale – nei confronti, tra gli altri, anche di NOME COGNOMECOGNOME all’epoca amministratrice della società – all’esito de fermo disposto dai Procuratori europei.
In via di estrema sintesi, gli addebiti hanno ad oggetto operazioni commerciali realizzate attraverso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, gestite da NOME COGNOME e “NOME” COGNOME, attraverso le quali i beni (nella specie, Airpods e altri dispositivi elettronici) venivano ceduti a monte da società conduit riferibili a COGNOME a società missing trader italiane, per poi essere comprati sottocosto da ulteriori società cd. filtro e quindi venduti, sottocosto, all’esportatore I.A.N. RAGIONE_SOCIALE, che, a sua volta, rivendeva gli stessi be – in regime di esenzione i.v.a. – a società estere, sempre riconducibili a COGNOME, così lucrando vantaggi in termini non solo di concorrenzialità dei prezzi praticati, ma soprattutto di crediti i.v.a.
Avverso l’indicata ordinanza, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, per il ministero del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, propone ricorso per Cassazione, articolato in quattro motivi.
2.1. Con un primo motivo si eccepisce la violazione di legge in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192, e 321 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione apparente in relazione al fumus con riguardo alla valenza indiziante delle intercettazioni telefoniche poste a sostegno dell’accusa e alla dimostrazione della consapevolezza in capo alla COGNOME di partecipare alla contestata “frode carosello”. Dopo aver rappresentato che il provvedimento genetico si basa esclusivamente sul contenuto delle conversazioni intercettate, espongono i difensori che l’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi elaborati dalla
giurisprudenza di legittimità sulla valenza indiziante delle intercettazioni (s indicano Sez. I n. 36218 del 2010 e Sez. II, n. 37794 del 2019), in quanto avrebbe valutato le conversazioni in materia atomistica, senza considerare c, valutare quelle, indicate dalla difesa (in particolare, l’intercettazione del gennaio 2022 tra COGNOME e COGNOME, in cui i due si accordano per raccontare alla COGNOME una falsa scusa, ossia la momentanea mancanza di liquidità dell’acquirente, per giustificare la modifica della richiesta di fornitura, confermata dalla conversazione del 24 gennaio tra NOME e la COGNOME), che dimostrerebbero la totale estraneità della COGNOME rispetto alla contestata frode carosello; invero, se la ricorrente fosse stata una complice, NOME non avrebbe avuto alcuna ragione di inventare la scusa della momentanea insolvenza dell’acquirente. A conferma dell’estraneità della COGNOME, i difensori indicano ulterior conversazioni (quelle del 6 e del 21 aprile 2022 e l’ambientale n. 1358/2022), da cui parimenti emergerebbe come la donna non fosse parte del meccanismo truffaldino. Una conclusione del genere, ad avviso dei difensori, sarebbe avvalorata da una serie di messaggi whatsapp tra la COGNOME e il COGNOME, riportati alle p. 10 e 11 del ricorso, da cui emergerebbe come la ricorrente fosse allo 6scuro della reale portata delle operazioni illecite commesse dai coindagati COGNOME e COGNOME, il quale, peraltro, nel corso dell’interrogatorio, non ha espressamente affermato che la COGNOME fosse consapevole di partecipare alla frode carosello, avendo, per contro, dichiarato che “io per lei ero un broker”. Ad avviso dei difensori, pertanto, la motivazione sarebbe apparente con riferimento alla sussistenza di elementi probatori che dimostrino la consapevolezza, in capo alla COGNOME, di partecipare sia a un sodalizio criminoso, sia a un meccanismo truffaldino.
2.2. Con un secondo motivo si deduce, con riguardo al capo F4), la violazione di legge in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192 e 312 cod. proc. pen. in ordine alle ragioni per cui le fatture annotate nella contabilità di RAGIONE_SOCIALE ed emesse dai fornitori indicati nel capo di incolpazione debbano ritenersi soggettivamente false. Espongono i difensori che la condotta contestata alla RAGIONE_SOCIALE al capo F4) riguarda operazioni effettuate in epoca precedente rispetto alle intercettazioni e con società differenti rispetto a quella coinvolte negli altri capi incolpazione; di conseguenza, non vi sarebbero elementi per suffragare che il fatturato relativo a tali fornitori sia il frutto di operazioni fraudolent motivazione del Tribunale sarebbe apparente, perché non indicherebbe i riscontri fattuali, reperibili nelle citate note della G.d.F., da cui emergerebbe che la RAGIONE_SOCIALE abbia acquistato sottocosto merce peraltro non individuata né come specie, né come quantità nel capo di incolpazione; allo stesso modo, nemmeno sarebbero individuate le società che avrebbero rivestito il ruolo di “cartiera” nell’ambito delle operazioni commerciali svolte da RAGIONE_SOCIALE
2.3. Con un terzo motivo si censura la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. Ad avviso dei difensori, i Tribunale cautelare, in relazione al fumus del capo F4), avrebbe compiuto una inammissibile integrazione del provvedimento genetico, in violazione del disposto degli artt. 309 e 324 cod. proc. pen., come interpretato da Sez. U n. 18954 del 2018, Capasso.
3.1. Con un primo motivo si lamenta la totale mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’ente con riguardo agli illeciti di cui ai capi G25) e G26). Espone il difensore che il G.i.p. è limitato a trattare la sussistenza dei reati presupposto posti in essere dalla persona fisica, senza motivare in ordine alla colpa di organizzazione della persona giuridica e all’interesse o vantaggio ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, anche considerando che la società è dotata di un modello organizzativo per la prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, ivi compresi gli illec tributari. In ogni caso, sarebbe violato il principio di legalità, posto che una part del reato di cui al capo 4) è stato commesso prima dell’introduzione dei reati tributari nel catalogo dei reati considerati dal d.lgs. n. 231 del 2011, avvenuta
con I. n. 157 del 2019. Il contrario orientamento espresso dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione (sent. n. 9829/2006, 34293/2018 e 41435/2014) si espone a censure di incostituzionalità; invero, essendo il sequestro una misura prodromica di una sanzione principale che verrà eventualmente disposta all’esito del processo, è evidente che anche alla persona giuridica, al pari della persona fisica, deve essere garantita una valutazione in ordine alla responsabilità connessa al reato.
3.2. Con un secondo motivo si censura la violazione di legge in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192, 321 cod. proc. pen. e l’inefficacia de decreto di sequestro preventivo per violazione del termine perentorio previsto dall’art. 321, comma 3 -bis, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in merito all’adozione, da parte del g.i.p., di autonomo decreto di sequestro preventivo. Espone il difensore che la richiesta di convalida del sequestro è stata inviata quando era già scaduto il termine di 48 ore previsto dall’art. 321, comma 3 -bis, cod. proc. pen., decorrente dal 30 gennaio 2023, ore 9.45, allorché il decreto di sequestro preventivo emesso dai Procuratori delegati europei è stato notificato a mani di NOME COGNOME; di conseguenza, il decreto adottato in via d’urgenza è ex lege inefficace ciò che, conseguentemente, travolge il successivo decreto emesso dal G.i.p. e l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al quarto motivo.
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consenti.
Si impongono, a tal proposito, due precisazioni preliminari.
3.1. In primo luogo, si rammenta che, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 – dep. 27/04/2018, COGNOME, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 – dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279); nel compiere tale valutazione, il giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purché esso emerga ictu ocuii, cioè sia di immediato rilievo (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, COGNOME e altro, Rv. 266896; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/, COGNOME, Rv. 259337; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/, P.M. in proc. COGNOME Fulvio, Rv. 240521).
In altri termini, con riferimento all’adozione del sequestro preventivo disposto in relazione a reati tributari, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quel soggettivo, essendo sufficiente, a tal proposito, l’indicazione dei dati di fatto che come anticipato, non permettano di escludere ictu °cui/ la sussistenza di tale elemento.
3.2. In secondo luogo, vanno richiamati gli stringenti limiti posti dall’art. 32 cod. proc. pen., tali per cui il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari di natura reale è consentito unicamente per violazione di legge, sicché è escluso dall’area di sindacabilità il vizio di motivazione salvo che lo stesso, nel caso in cui la motivazione del provvedimento impugnato sia meramente apparente, finisca per violare il dettato dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che prescrive l’obbligo di motivazione, a pena di nullità, delle ordinanze oltre che delle sentenze (si vedano, a conferma di tale conclusione, tra le altre, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Napoli, Rv. 269656 e Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893, ove si precisa essere meramente apparente la motivazione sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato).
Ciò posto, i primi due motivi attaccano profili ricostruttivi del fatto peraltro, ro riguardo al primo, facendo riferimento a giurisprudenza non pertinente, in quanto Sez. I n. 36218 del 2010 e Sez. II, n. 37794 del 2019 riguardano i criteri di valutazione dei contenuti delle intercettazioni telefonich alla stregua di prove, mentre, nella vicenda in esame, si esige unicamente il fumus del reato ipotizzato – a fronte di una motivazione che, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, non risulta affatto apparente.
Invero, così venendo al primo motivo, il Tribunale ha ampiamente dato conto del consapevole coinvolgimento della ricorrente nella contestata “frode carosello”, evidenziatoplurimi e convergenti elementi desumibili non solo dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, ma anche dai contributi dichiarativi e dai dati documentali dettagliatamente esposti alle p. da 14 a 24 del provvedimento impugnato.
In particolare, come rilevato da Tribunale, dalle intercettazioni emerge chiaramente come “NOMENOMENOME ossia la COGNOME, fosse consapevolmente inserit% nel meccanismo fraudolento; emblematici, al riguardo, come indicato dal Tribunale, sono i progressivi trascritti agli allegati 132 e 133, in cui NOME NOME parlano
della necessità di “controllare il circuito” estero-Italia-estero per non esporsi rischi, e i progr. n. 3242 e n. 388 del 15 febbraio 2022, in cui NOME e NOME, discutendo di uno screzio tra NOME e NOME COGNOME della RAGIONE_SOCIALE, fanno esplicito riferimento ai “passaggi” delle merci dalla società di logistica e, ad un certo punto, i due convengono sull’opportunità di non parlare a telefono; NOME richiama NOME con un apparato non sottoposto a intercettazione ma il dialogo tra i due è stato captato in ambientale attraverso il dispositivo installat sull’auto di NOMENOME NOME quale si rivolge a NOME per rassicurarla sul fatto che merce che transita dalle logistiche di Rho e Bologna non arriva in via diretta a RAGIONE_SOCIALE, ma compie più “passaggi”, sino ad arrivare ad “NOMENOMENOME che poi consegna a RAGIONE_SOCIALE.
5. Allo stesso modo, con riguardo al secondo motivo – pur prescindendo dall’intima contraddittorietà nell’esposizione dei motivi, laddove, con il primo, s sostiene l’inconsapevolezza della ricorrente di partecipare a una frode carosello, la cui esistenza è data per acquisita dagli stessi difensori (“il ruolo di I.A.N. nel frode carosello, come già detto in precedenza, è un dato oggettivo, neppure contestato dalla difesa”; p. 13 del ricorso), mentre con il secondo si contesta la sussistenza del delitto tributario di cui al capo F4): proprio quello attraverso i quale si realizza la frode carosello – il Tribunale ha desunto il carattere fitti delle operazioni dal fatto che le società cartiere italiane interposte eradtutte caratterizzate da una elevata criticità fiscale ed erano tutte prive di personale, di strutture e di capacità economiche, sicché non erano in grado di movimentare gli ingenti quantitativi di merce, oggetto delle operazioni indicate nelle fatture. Tal società, inoltre, come ritenuto dal Tribunale, erano create e utilizzate da COGNOME, con la collaborazione di COGNOME e COGNOME, i quali, di concerto, decidevano le strategie operative, i rapporti di fatturazione, i prezzi d circolazione cartolare della merce, come emerge chiaramente dal contenuto delle intercettazioni e dagli appunti di COGNOME che, con il COGNOME, determinava il prezzo anche dell’ultima cessione della “catena” di fatturazioni, ossia quella tra la RAGIONE_SOCIALE e le società estere riconducibili a COGNOME, secondo una percentuale di ricarico predeterminata e convenuta e in regime di esenzione i.v.a. Emblematiche, al proposito, sono le operazioni contestate ai capi Al) e A2), compiutamente descritte e analizzate dal Tribunale alle p. 14-18: il già chiaro contenuto delle conversazioni intercettate ha trovato puntuale conferma nelle fatture elettroniche estrapolate dalla banche dati in uso alla G.d.F., compendiate nell’annotazione del 21 ottobre 2022. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Tribunale, infine, ha richiamato il contenuto degli interrogatori resi d NOMENOME NOME quale ha descritto il sistema truffaldino, così confermando
ulteriormente i dati già desumibili dalle conversazioni telefoniche e dalla documentazione analizzata dalla G.d.F.
Quanto al capo F4), in cui viene contestato l’utilizzato da parte di RAGIONE_SOCIALE di fatture per operazioni inesistenti emesse nei suoi confronti dai fornito indicati negli anni 2019, 2020 e 2021, il Tribunale ha osservato, non in maniera apparente ma con un’argomentazione del tutto plausibile sul piano logico e ancorata ai dati raccolti nel corso delle indagini, che, secondo quanto ricostruito dalla G.d.F. nelle annotazioni in atti (puntualmente indicate a p. 21), anche le operazioni in esame presentano le medesime criticità riconducibili ad una frode carosello; come evidenziato dal Tribunale, anche in relazione a tali operazioni, la RAGIONE_SOCIALE rivestiva la medesima veste di società broker sin da epoca antecedente alla collaborazione con NOME, avendo nel tempo acquistato sottocosto in Italia prodotti poi rivenduti all’estero in regime di esenzione.
Orbene, ribadito che dal controllo di legittimità restano escluse le deduzioni che riguardano l’interpretazione e la specifica consistenza degli elementi indizianti e la scelta di quelli determinanti, tale complessiva argomentazione – che, si ribadisce, non deve attingere un grado di valutazione degli elementi fattuali di grado analogo a quello della gravità indiziaria, relativ alle sole misure personali, ma, unicamente, appunto, il fumus del reato per cui si procede – non può ritenersi assimilabile a una motivazione assente o “apparente”, con conseguente possibile prospettabilità del vizio di violazione di legge.
Il terzo motivo è inammissibile perché generico.
8.1. Come affermato da Sez. U, Capasso (n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789-01), richiamata dalla difesa, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 32 comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.
8.2. Orbene, nel caso di specie la ricorrente si limita a denunciare, in maniera del tutto generica e assertiva, una inammissibile integrazione del
provvedimento genetico in relazione alla sussistenza del periculum in mora; per contro, la ricorrente avrebbe dovuto censurare, in maniera puntuale, la motivazione del provvedimento genetico, evidenziandone la totale assenza ovvero la mancanza di autonoma valutazione da parte del g.i.p.: vizi della motivazione così gravi, al punto da non consentire l’esercizio dei poteri integrativi da parte del Tribunale del riesame; ma, su questi aspetti decisivi, il motivo è silente.
Si aggiunge, infine, che, da quanto si apprende dal provvedimento impugnato (p. 24), il G.i.p. ha ravvisato il periculum in mora nel rischio di dispersione della somme costituenti il profitto del reati in contestazione ovvero nel loro equivalente, sulla base del contesto di operatività degli indagati e delle singole società coinvolte: il che costituisce, quantomeno, uno spunto di motivazione che, in linea teorica, avrebbe comunque giustificato l’eventuale esercizio dei poteri integrativi da parte del Tribunale.
9. Il quarto motivo è fondato.
9.1. Come affermato dalle Sezioni Unite (n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848), il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., dev contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi d sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
In motivazione – e con particolare rilievo nel caso in oggetto – la sentenza ha affermato che “nessun utile parametro” può essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria (per la quale, secondo un certo indirizzo, nessun obbligo motivazionale si porrebbe) o, invece, come facoltativa (per la quale sola, invece, il giudice sarebbe tenuto a motivare): “e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell’altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili”.
A giudizio del Supremo Collegio, in particolare, questo secondo profilo rende artificiosa e foriera di conseguenze illogiche ogni distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa, non comprendendosi perché – ad esempio, nel caso del sequestro di un bene quale profitto del reato – la prescrizione che imponga la confisca del bene all’esito del giudizio e unicamente a seguito di una pronuncia di condanna o di applicazione della pena dovrebbe, per ciò solo, nel caso di cui all’art. 322-ter cod. pen., esentare il giudice della cautela, a differenza di quanto richiesto dall’art. 240 cod. pen., dall’onere di spiegare perché, ancor prima che tali condizioni si realizzino, il bene debba essere sequestrato, in tal modo finendosi, infatti, per eludere un presupposto posto dal legislatore a garanzia, come già spiegato sopra, del principio di presunzione di non colpevolezza.
Del resto, anche a volersi fondare sulla sola caratterizzazione normativa della misura, il fatto che la confisca sia stabilita come “obbligatoria” no basterebbe, evidentemente, a rendere “obbligatorio” anche il sequestro dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. se non altro perché, sulla base di detta norma AVV_NOTAIO e onnicomprensiva, il giudice, come già osservato, “può”, e quindi non “deve”, adottare la misura cautelare.
Se, dunque, il criterio su cui plasmare l’onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l’indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell’alveo dell’esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già ins nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato; un’esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare, volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.
In definitiva – hanno concluso le Sezioni Unite -, è dunque il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio AVV_NOTAIO cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.
9.2. Ciò posto, nel caso di specie il Tribunale, in primo luogo, ha desunto il periculum in mora dallo stato di incapienza della società: un parametro non pertinente posto che, come condivisibilmente affermato da questa Sezione (n. 31025 del 2023, in corso di massimazione), essendo ben diversa la disciplina – e la ratio del sequestro preventivo, nell’ambito della quale ha trovato collocazione anche la cautela reale finalizzata alla confisca di valore, non è consentito fondare il presupposto di quest’ultima sulla mera mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale.
Invero, quando si tratta di denaro, la maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinatario della misura è certamente un elemento da tenere in debita considerazione nel giudizio in esame, e tuttavia da esso non può farsene derivare alcun automatismo, né in un senso, né nell’altro, ciò che soprattutto nella prospettiva affermata dal provvedimento qui impugnato equivarrebbe a vanificare l’obbligo di motivazione che, come detto, le Sezioni Unite hanno inteso rafforzare.
In altri termini, non può ritenersi che, a fronte della titolarità di patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, il periculum in mora sia per ciò solo esistente sì da esonerare il giudice della cautela dall’obbligo di rendere la necessaria motivazione; diversamente opinando si equiparerebbe il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di denaro – e, in particolare, alla confisca per equivalente del profitto del reato – al sequestro conservativo di cui all’art. 316 cod. proc. pen., che, come anticipato, rispondendo a una ratio differente, ha presupposti e disciplina differenti da quelli che regolano, appunto, il sequestro preventivo.
9.3. Nemmeno pertinente è il richiamo, pure operato dal Tribunale, alle modalità complessive della frode, attuata attraverso società cartiere del tutto prive di consistenza e con profitti veicolati in parte all’estero, non spiegando, anche in tal caso, come dette modalità, sulla base di una valutazione prognostica, possano pregiudicare l’esecuzione della confisca sul patrimonio di cui l’autore del reato dispone, quale che esso sia.
In altri termini, gli elementi di fatto valorizzati dal Tribunale appaiono neut rispettola sussistenza di un pericolo di dispersione del bene, tale da giustificare l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata in parte qua con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame in ordine alla sussistenza del periculum in mora.
11. I motivi nuovi sono inammissibili.
Invero, premesso che il principio AVV_NOTAIO delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell’ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti de libertate, l’unica diversità attenendo unicamente al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell’udienza, ma è spostato all’inizio della discussione (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284036), si osserva che, nel caso in esame, i motivi aggiunti hanno ad oggetto punti della decisione, ossia l’illecito amministrativo dell’ente e il mancato rispetto del termine di convalida del sequestro, che non erano stati dedotti con l’atto di ricorso originario; di qu l’inammissibilità dei motivi nuovi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 10/10/2023.