Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46202 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46202 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a KAVAJE (ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità.
Udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME, al termine del proprio intervento, insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 29 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Potenza ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza del 7 giugno 2023 di sequestro preventivo dei beni di NOME, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, fino al valore di C 4.284.700.
Il Tribunale del riesame ha indicato nell’ordinanza che il decreto di sequestro preventivo è stato emesso in ordine ai reati ascritti all’indagato di cui ai capi:
ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, diretta da NOME e NOME, incaricato del trasporto, con condotta perdurante da dicembre 2019;
ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in particolare per il trasporto e l consegna di eroina, in Altamura, Cassano delle Murge e Gravina in Puglia dal 26 marzo 2022 al 29 agosto 2022;
ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in particolare per il trasporto e l consegna di eroina, in Policoro, Scanzano Jonico, Matera e Frigole – San Cataldo di Lecce dal 31 ottobre 2022 al 30 marzo 2023.
Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, anche per la mancanza ed apparenza della motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti.
L’ordinanza si limiterebbe a riproporre la motivazione del decreto genetico senza realmente rispondere ai motivi sull’assenza del fumus commissi delicti; si sarebbe limitato a ripetere la motivazione del decreto, avendo adoperato solo delle clausole di stile.
Il Tribunale del riesame avrebbe elencato gli elementi costitutivi del reato associativo; non sarebbero stati applicati i principi della giurisprudenza, richiamati nel ricorso, sulla partecipazione al reato associativo, anche in relazione all’elemento soggettivo del reato; mancherebbe la motivazione sulla differenza con il concorso di persone nel reato.
La sussistenza della partecipazione sarebbe stata ritenuta nonostante emergano rapporti con il solo NOME COGNOME, non con altri associati o con i vertici dell’associazione per delinquere, o mediante il riferimento al cenno d’intesa che vi sarebbe stato il 23 gennaio 2023 con NOME prima della consegna della sostanza stupefacente da cui è stato desunto anche il conferimento dell’incarico di trasportare la sostanza stupefacente a Policoro.
Non sarebbe stata valutata la circostanza, segnalata con il riesame, che il ricorrente è estraneo al sistema di comunicazione adoperato dal gruppo; che tra il dicembre 2019 ed il marzo 2021 non è stata riscontrata alcuna condotta del ricorrente; che tra il novembre 2022 ed il marzo 2023 non risulta essere stata posta in essere alcuna condotta illecita del ricorrente né risultano contatti con gli altri associati.
La motivazione sarebbe apparente; non sarebbero stati valutati elementi che avrebbero portato ad una diversa decisione.
La motivazione sulla disponibilità dei sistemi di comunicazione con criptofonini sarebbe irrazionale ed errata sarebbe la lettura della conversazione riportata a pag. 30 dell’ordinanza impugnata.
Mancherebbe, altresì, in assenza di sequestro o di altro atto di polizia giudiziaria, l’indicazione di concreti elementi sulla condotta di trasporto ed anche sulla qualità e quantità di sostanza stupefacente; non sussisterebbero i contatti con NOME ed i rapporti con il correo COGNOME sarebbero giustificati dal rapporto di parentela.
Quanto alla visita notturna del COGNOME presso l’azienda agricola di COGNOME NOME il Tribunale del riesame non avrebbe valutato l’esito negativo del controllo a cui fu sottoposto il ricorrente dalla polizia giudiziaria mediante l’unità cinofila.
Il Tribunale del riesame si sarebbe appiattito sulla decisione del Giudice per le indagini preliminari e non avrebbe effettuato il controllo effettivo sul fumus.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, anche per la mancanza ed apparenza della motivazione sul periculum in mora.
La motivazione sarebbe contraria ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36959 del 2021, riportata in parte nel ricorso, sia quanto al pericolo di dispersione in re ipsa del denaro sia sulle capacità di reimpiego; la motivazione sarebbe generale, non specifica sull’indagato, senza l’indicazione del rischio di dispersione patrimoniale.
Non sarebbe stata data risposta al motivo di riesame con cui si contestò l’entità del profitto confiscabile al ricorrente, tenuto conto che l’importo sarebbe stato determinato in base a conversazioni relative ad un periodo precedente alla partecipazione del ricorrente all’associazione per delinquere.
Il ricorrente avrebbe subito il sequestro per condotte a cui non ha partecipato sulla base della mera indicazione del tempus commissi delicti nel capo 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge; è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante – che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell’obbligo stabilito dall’art. 125 cod. proc. pen. – e della motivazione apparente, tale cioè da rendere l’apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, inidonei, a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, motivazione assente (o materiale) è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, COGNOME; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, COGNOME); motivazione apparente, invece è solo quella che non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti, come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa o di ricorso a clausole di stile e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia privo dei requisiti minimi di coerenza completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, NOME).
1.2. La motivazione sulla sussistenza del fumus non può in alcun modo dirsi mancante, posto che non solo è presente fisicamente ma è anche sottoposta a critica; la motivazione non è neanche apparente perché il Tribunale del riesame ha individuato gli elementi di prova e li ha sottoposti a specifica valutazione.
Il ricorrente chiede alla Corte, al di fuori dei limiti ex art. 325 cod. proc. pe di verificare la rispondenza della motivazione ai canoni della logica (cfr. pag. 4 del ricorso) e propone per la gran parte questioni relative alla valutazione degli elementi di prova adoperati dal Tribunale del riesame per affermare la sussistenza del fumus commissí delicti.
Va rilevato che a fronte di una motivazione che ha comunque dato atto della sussistenza della gravità indiziaria, indicando specificamente gli elementi di prova da cui ha desunto la partecipazione all’associazione per delinquere e la commissione dei reati di cui ai capi 3 e 5, il ricorrente propone considerazioni di carattere generale in diritto e propone una lettura alternativa degli elementi di prova.
Oltre alla ricostruzione dei fatti, il Tribunale del riesame a pag. 29.-31 ha effettuato la valutazione degli atti di indagine ed ha argomentato sulla sussistenza della condotta di partecipazione.
Rispetto agli elementi di prova valutati, il ricorrente propone una diversa valutazione delle condotte del 23 gennaio 2023, della questione relativa al sistema di comunicazione in uso al ricorrente ed alla comunicazione tra NOME e NOME; si tratta di questioni relative alla ricostruzione del fatto non deducibili ex art. 3 cod. proc. pen. mediante il vizio della motivazione.
2. Il secondo motivo è, invece, fondato.
2.1. Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 281848, ha affermato il seguente principio: «Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del «periculum in mora», da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiari che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.)».
Si rimanda alla motivazione della sentenza quanto alle ragioni letterali, logico sistematiche, costituzionali, di rispetto dell’art.6, par. 2, CEDU, del principio proporzionalità, della giurisprudenza della Corte Edu e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (par. 5 e 6 della sentenza COGNOME) di tale interpretazione.
2.2. Secondo la sentenza COGNOME, la motivazione del decreto di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. deve avere ad oggetto il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa, suscettibile di confisca, venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, sicché l’apprensione si rende necessaria perché, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile.
La ratio della misura cautelare è quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.
Tale ratio è comune anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, poiché lo scopo è sempre l’apprensione dei beni, prima della condanna, costituenti il profitto, pur se per equivalente.
2.3. Quanto all’obbligo di motivazione, le Sezioni Unite hanno colto «… il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all’art. 316 cod. proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l’effettività delle statuizioni relative al “pagamento della pena pecuniaria, dell spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato”, presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch’esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono.
E proprio in relazione al sequestro conservativo deve allora ricordarsi come queste Sezioni Unite abbiano chiarito, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sull’estensione del giudizio prognostico richiesto ai fini della valutazione di ta presupposto, che per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sé adeguato…».
In particolare, si è spiegato che «le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell’attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fron interamente all’obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l’atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l’eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l’obbligazione. I due eventi, come chiaramente espresso dall’art. 316, con la formula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) autonomamente».
Afferma la sentenza NOME che «… In definitiva, dunque, è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio».
2.4. Sussiste il vizio di violazione di legge nella parte in cui il Tribunale d riesame ha ritenuto che rispetto al denaro il periculum in mora sia in re ipsa, che il pericolo di dispersione sia insito in ragione della sua fungibilità, perché il peric di dispersione non può essere fatto dipendere dalla natura del bene ma dalla condotta dell’indagato.
2.4.1. Sez. 4, n. 41861 del 2023, 14/09/2023, COGNOME, non massimata, ha di recente annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ritenuto quanto al periculum «sufficiente osservare come la natura sfuggente del denaro contante agevoli al massimo la possibilità di dispersione dell’utilità economica oggetto del vincolo»; tale motivazione è stata ritenuta «… insufficiente ad esplicitare gli specifici motivi per cui è stato ritenuto che il bene possa, nel more della celebrazione del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Il Tribunale del riesame ha, in altri termini, re un’affermazione meramente apodittica e, dunque, una motivazione solo apparente, con un mero richiamo alla natura fungibile del denaro, senza dare atto dell’esistenza di concreti, inerenti la fattispecie in esame, da cui desumere un reale pericolo di dispersione, tale da legittimare una apprensione anticipata del bene, rispetto al giudizio e alla affermazione di responsabilità».
2.4.2. Ad analoghe considerazioni è pervenuta Sez. 3, n. 41602 del 2023, 14/09/2023, COGNOME, secondo cui la sussistenza del periculum non può essere dedotta dalla natura del bene quale fungibile: si è affermato che «Trattasi, tuttavia, di giustificazione argomentativa non sufficiente a fondare la configurabilità del periculum la motivazione sulla cui sussistenza, come chiarito dalle Sezioni Unite “COGNOME“, deve prevedere l’esplicita specificazione delle ragioni per cui si ritiene che, nelle more del giudizio, la cosa (nella specie, il denaro) suscettibile di confisca, possa essere modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, rendendone imprescindibile l’immediata apprensione, stante il rischio che la confisca possa successivamente divenire impraticabile».
2.5. Va poi rilevato che la motivazione sul riferimento alla capacità degli indagati di porre in essere raffinate operazioni di reimpiego o di contare su terzi compiacenti in grado di movimentare il denaro, spostandolo all’estero, è del tutto apodittica, non essendo stati indicati gli elementi di prova da cui sono tratte tal conclusioni né se tali condotte concernono anche l’indagato.
2.6. Rispetto alla determinazione dell’entità del profitto e sulla applicazione del principio solidaristico l’indagato, allo stato degli atti, non ha interesse, pos che non è dimostrato che il valore dei beni in sequestro preventivo superi l’entità del profitto direttamente percepito. Va ricordato che nei procedimenti incidentali reali possono essere dedotte solo quelle questioni che possono concretamente determinare la restituzione del bene.
L’accoglimento del secondo motivo con cui si è dedotto il vizio di violazione di legge, per la mancanza ed apparenza della motivazione sul periculum in mora, impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale d Potenza competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso il 25/10/2023.