Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41966 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41966 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/04/2024 del Tribunale di Catanzaro
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Uditi i difensori: l’avvocato NOME COGNOME e l’avvocato NOME COGNOME per il ricorrente hanno chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, con l’ordinanza in epigrafe, decidendo a seguito di annullamento, da parte della sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione, in data 13/3/2024, della precedente pronuncia del medesimo Tribunale, ha confermato il decreto con il quale il 30/5/2023 il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventi dei beni nella disponibilità di COGNOME NOME, indagato per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. (capi nn. 11 e 21), beni tra i quali figurava anche la ditta individuale del figlio COGNOME RAGIONE_SOCIALE con relativo compendio aziendale e disponibilità finanziarie, perché ritenuta riconducibil all’indagato.
La Corte di Cassazione aveva annullato il precedente provvedimento dello stesso Tribunale per carenza di motivazione in ordine al periculum in mora, ed il Tribunale del riesame, ritenuta ormai insindacabile ogni questione relativa al fumus connnnissi delicti ed all’interposizione fitt nell’intestazione del bene, e circoscritto il thema decidendum al pericolo cautelare, riconosceva che il decreto impugNOME aveva offerto – sia pure in parte per relationem – concreti elementi che consentivano di riconoscere un pericolo di dispersione, deterioramento o alienazione del compendio, tale da non consentire di attendere il provvedimento definitorio del giudizio. I sequestro, infatti, ha ad oggetto una ditta individuale, con compendio aziendale, nella quale figurano beni agricoli di apprezzabile estensione complessiva, beni strumentali e disponibilit finanziarie, sicché la natura stessa di tali beni li rendeva suscettibili di dissipazione o aliena nelle more del giudizio.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico ed articolato motivo di impugnazione, la violazione di legge, con riferimento agli artt, 321 comma 2, 324 comma 7 cod. pen., in combiNOME disposto con l’art. 309 co. 9 cod. pen.: assume il ricorrente che il GIP, dopo aver richiamato la sentenz delle SSUU NOME, ha individuato il pericolo di dispersione o alienazione di beni su quanto riportato per relationenn alle pagg. 14 ss della richiesta del PM., testualmente riferito preoccupazioni di altri (COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME ordine alla possibile esistenza di indagini a lor carico, alle operazioni con le quali sempre altri indagati si sono spogliati dei beni, ed al peri che l’esecuzione di misure cautelari potesse indurre gli interessati a spogliarsi dei loro beni.
Si tratta, però, di tutte circostanze non individualizzanti, bensì riferite al altri e, pe ad avviso del ricorrente non idonee a soddisfare quanto richiesto dalla sentenza NOME, né è consentito al Tribunale di integrare la motivazione del provvedimento impugNOME. Anche con riferimento alla conversazione da cui si desume il periculum in mora, si deduce trattars comunque di intercettazione inconferente rispetto al periculum, in quanto fa riferimento ad una denuncia da qualcuno sporta nei confronti del ricorrente che senza costrutto giuridico il padre d NOME NOME ritiene idonea a determinare l’applicazione della sorveglianza speciale.
Il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La difesa del ricorrente, con memoria depositata in data 5/9/2024 ha presentato motivi nuovi, insistendo nel difetto di motivazione del provvedimento genetico ed assumendo che anche l’ordinanza del Tribunale del riesame impugnata si caratterizza per una motivazione meramente apparente in ordine al “periculurn in mora”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
11 ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.
La sentenza n. 15673/2024 della sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione, in data 13/3/2024, premessa la “genericità delle censure articolate dalla difesa” in quella sede i ordine al presupposto del fumus commissi delicti, ha annullato la precedente ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, emessa il 22/6/2023, con rinvio al medesimo Tribunale affinché procedesse “ad una disamina del pericolo in mora alla stregua dei principi già affermati dalla sentenza delle Sez. U. n. 26959 del 24/06/2021, NOME, Rv. 28184, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzat alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche de “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effett ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio”.
Così delineato il perimetro del giudizio rescissorio, debbono ritenersi inammissibili le censur difensive volte ad evidenziare asserite carenze motivazionali del provvedimento genetico, peraltro esplicitamente escluse dall’ordinanza impugnata, laddove questa ha rilevato che il decreto del GIP aveva evidenziato, sia pure in parte per relationem, concreti elementi desunti dalla consistenza stessa del compendio sequestrato, dai quali doveva desumersi il rischio di dispersione deterioramento ed alienazione del compendio medesimo nelle more del procedimento.
L’ordinanza impugnata ha, così, evidenziato che il sequestro disposto ha ad oggetto una ditta individuale, con compendio aziendale, nella quale figurano beni agricoli di apprezzabil estensione complessiva, beni strumentali e disponibilità finanziarie, sicché la natura stessa de compendio lo rende suscettibile di dissipazione o alienazione nelle more del giudizio, atteso anche che l’intestazione del compendio a COGNOME NOME è risultata finalizzata proprio a garantire il patrimonio illecitamente acquisito da eventuali provvedimenti ablativi, e che in u conversazione captata l’indagato COGNOME NOME manifestava la sua preoccupazione per il caso in cui il figlio potesse essere sottoposto alla misura della sorveglianza speciale: si trat circostanze concrete, indicate come sintomatiche di un concreto pericolo che gli interessati possano depauperare, cedere o schermare ulteriormente la titolarità dell’impresa al fine di sottrarla a provvedimenti ablativi
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ar proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al vers in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa em dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 17 settembre 2024
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