Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37193 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37193 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza emessa il 19/06/2025 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19/06/2025, il Tribunale di Salerno ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME (nella duplice qualità sopra specificata), ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Nocera Inferiore, procedente nei confronti del COGNOME e di altri per i reati di cui all’art d.lgs. n. 74 del 2000, aveva respinto l’istanza di revoca del sequestro o, in subordine, di riduzione della misura reale, concentrandola sui beni mobili registrati ampiamente capienti rispetto al debito residuo.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento al carattere apparente della motivazione in ordine alla ritenuta persistenza del periculum in mora. Si evidenzia che già il Tribunale monocratico non aveva tenuto in alcun conto le risultanze successive all’applicazione della misura (riduzione del profitto quantificata dall’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate a seguito di accertamento con adesione; puntuale pagamento dei ratei concordati con l’agenzia; assoluta sproporzione tra il modesto debito residuo e il valore dei beni in sequestro; richiesta degli imputati di sospensione del procedimento con messa alla prova), ed aveva ancorato la valutazione di persistente legittimità del sequestro (in parte ridotto) alla mera confiscabilità dei beni. Le censure dedotte in appello, anche alla luce delle Sezioni Unite Ellade, erano state rigettate dal Tribunale con argomentazioni del tutto inconferenti (difficoltà di coprire da subito il debito, necessità di alcuni anni p estinguerlo ratealmente) rispetto ad una valutazione di persistenza del periculum, tanto più in una situazione di amplissima capienza del solo valore degli autocarri in sequestro rispetto a quello del debito residuo. In sostanza, la motivazione del Tribunale di risolveva nella prospettazione della necessità di mantenere il sequestro, sic et simpliciter, per garantire la confisca.
2.2. Violazione di legge con riferimento al rigetto della richiesta subordinata di concentrazione del vincolo sui beni indicati (gli autocarri, ampiamente capienti). Si evidenzia, anche alla luce dell’art. 1 Prot. Add. CEDU, la lesione dei principi di minima invasività e proporzionalità della misura.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, condividendo le censure veicolate con il primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, ed assume valenza assorbente delle altre questioni prospettate.
Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno definitivamente chiarito che «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 24 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al
novero di quelli confiscabili ex lege» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01). Si tratta di un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che tra l’altro ha trovato una importante puntualizzazione nel recente arresto secondo cui «il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, che non può essere ritenuto esistente in base alla sola titolarità, da parte del soggetto destinatari della misura, di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, neppure quando l’oggetto del vincolo è costituito da un bene fungibile quale il denaro» (Sez. 6, n. 45268 del 18/09/2024, COGNOME, Rv. 287311 – 01).
A tali principi non si è attenuto il Tribunale di Salerno, che ha motivato in termini sostanzialmente apparenti il rigetto dell’appello avverso la mancata revoca della misura: revoca che era stata sollecitata facendo leva sul prospettato venir meno delle esigenze anticipatorie poste a base, nel 2018, del provvedimento di sequestro a fini di confisca del profitto del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 2000.
2.1. In particolare, (cfr. pag. 2 seg. del ricorso), il COGNOME aveva evidenziato al Tribunale procedente, e poi al giudice dell’appello, le rilevanti modifiche della situazione rispetto al 2018 (anno di applicazione della misura), con particolare riguardo: al forte abbattimento del debito tributario a seguito di accertamento con adesione; al puntuale pagamento per oltre sette anni di tutte le rate previste dai piani di ammortamento, oltre che di quelle relative alla concordata dilazione dell’ultima rata relativa al 2014; alla ormai non ingente entità del debito residuo (la cui estinzione rateale era prevista per il maggio 2026), comunque largamente inferiore al valore dei beni tuttora sottoposti a vincolo. Sul piano sostanziale, la difesa aveva altresì valorizzato – quale ulteriore elemento indicativo del venir meno dell’esigenza di anticipare gli effetti della confisca – la richiesta del COGNOME di essere ammesso al beneficio della messa alla prova.
Pur riconoscendo che il profitto del reato “sia, ad oggi, nettamente ridotto per effetto del regolare pagamento, da parte degli imputati, delle rate del piano di ammortamento”, il Tribunale ha rigettato l’appello ravvisando la persistenza del periculum “in ragione del fatto che né la società né gli indagati sono risultati provvisti di somme di danaro in grado di poter, da subito, coprire il profitto del reato”. Nella medesima prospettiva, è stata posta in rilievo l’ampiezza dell’arco temporale interessato dalla rateizzazione, e le difficoltà nel pagamento del debito relativo al 2014, tanto da far richiedere (e ottenere), al riguardo, una ulteriore dilazione: iniziativa ritenuta una “manifestazione comunque di una difficoltà economica nel reperimento anche del danaro per pagare le rate del piano di ammortamento” (cfr. pag. 8 della ordinanza impugnata).
2.2. Appare evidente, ad avviso di questo Collegio, la sostanziale apparenza di tale percorso argomentativo, del tutto distonico rispetto ai principi giurisprudenziali in precedenza richiamati.
In buona sostanza, l’esigenza di mantenere il sequestro di beni – ormai, tra l’altro, di valore certamente sproporzionato al debito residuo – è stata identificata nella mera constatazione che il pagamento non è avvenuto in unica soluzione, ma secondo versamenti rateali previsti da piani di ammortamento: facendo coincidere così il periculum nella necessità di assicurare il completo soddisfacimento delle ragioni creditorie conseguenti alla produzione di un illecito profitto. Si tratt all’evidenza, di un approdo interpretativo non in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, difettando qualsiasi effettivo apprezzamento delle favorevoli circostanze sopravvenute (assoluta puntualità nei pagamenti, ecc.).
Le considerazioni fin qui svolte rendono ultronea la disamina delle doglianze veicolate con il secondo motivo di ricorso, ed impongono l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 324, co. 5., cod. proc. pen.
Così deciso il O8pttobre 2025 Il Consiglierest , nsore COGNOME
Il Presidente