Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28663 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28663 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BRESCIA nei confronti di:
COGNOME NOME NOME a CLUSONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA
sentita la requisitoria del Procuratore generale, in persona della dott.ssa NOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME aveva proposto istanza di riesame dinanzi al Tribunale di Brescia avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, del profitto relativo ai reati di cui agli artt. 2 e 8 d. Igs. marzo 2000 n. 74 provvisoriamente allo stesso contestati quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 13/12/2022, aveva respinto l’istanza ma la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n.31025 del 6/04/2023, aveva parzialmente annullato tale provvedimento con rinvio per nuovo esame in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Osservava la Corte di legittimità che il giudice del riesame avrebbe dovuto valutare la sussistenza del periculum in mora, avendo invece violato la legge laddove aveva affermato che tale requisito sussiste automaticamente quando il patrimonio del soggetto passibile di confisca sia di consistenza inferiore alla somma sino alla concorrenza della quale questa dovrebbe operare. Richiamando quanto affermato da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, NOME, RV. 281848-01, nella sentenza rescindente si osservava come sia necessario che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe nelle more del giudizio essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alieNOME, posto che la misura cautelare è volta a preservare gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Pur essendo rilevante, quando si tratta di denaro, la maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinatario della misura, la Corte di legittimità aveva comunque sottolineato come la pronuncia delle Sezioni Unite abbia inteso rafforzare l’obbligo di motivazione, non potendosi ritenere che, a fronte della titolarità di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, il periculum in mora sia perciò solo esistente, così da esonerare il giudice della cautela dall’obbligo di rendere la necessaria motivazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del rinvio, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di NOME COGNOME ordinando l’immediata restituzione delle somme di denaro giacenti sui conti correnti a lui intestati per l’importo complessivo di euro 41.986,49, degli immobili di sua proprietà, dei preziosi e delle somme di denaro contante rinvenuti all’esito della perquisizione del 7 marzo 2022 (euro 31.795, dollari 1.272 e CHF 840). Premesso che il Giudice per le indagini preliminari, con decreto del 20/07/2022, aveva disposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 967.845,25 costituente profitto del delitto di cui all’art. 2 d. Igs. n. 74/2000, nonché nei confronti COGNOME NOME, legale rappresentante, sino a concorrenza della somma di euro 1.094.923,75, costituente profitto del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 d. Igs. cit. e che il sequestro era stato eseguito nei confronti del COGNOME con riguardo a somme di denaro giacenti sui conti correnti, a immobili di proprietà del medesimo, preziosi e somme di denaro contante rinvenuti all’esito della perquisizione del 7 marzo 2022, ha osservato come nel caso di specie non vi fossero elementi concreti dai quali desumere il rischio di frustrazione della futura confisca, non emergendo condotte specifiche riflettenti la volontà dell’indagato di disperdere il patrimonio per sottrarsi all’esecuzione della misura ablativa, nè situazioni di fatto, ulteriori e diverse dalla sproporzione tra il sequestrato e sequestrabile, tali da far pronosticare un futuro depauperamento patrimoniale.
4. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, inosservanza e violazione degli artt. 325, 606, comma 1 lett. b), 125, comma 3, e 321, comma 2, cod. proc. pen. – inosservanza della legge per vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 321, comma 2, cod. proc. peri..
Secondo il Procuratore ricorrente l’ordinanza impugnata contiene una motivazione generica circa l’insussistenza del periculum in mora senza alcuna disamina dei nuovi documenti messi a disposizione dall’organo dell’accusa, riguardanti tra l’altro l’attuale situazione lavorativa di NOME COGNOME. Mancando qualsiasi richiamo agli elementi e alle situazioni di fatto analizzate, alla luce della nuova e ulteriore documentazione acquisita dal pubblico ministero, non si comprende secondo il Procuratore ricorrente quali siano gli elementi concreti o le situazioni di fatto valutati dal Tribunale.
5. All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegNOME le conclusioni indicate in epigrafe.
Osserva il Collegio che il ricorso, sebbene rubricato con riferimento al solo vizio deducibile ai sensi del combiNOME disposto degli artt.325, comma 1, e 324 cod. proc. pen., censura la motivazione resa dal giudice del rinvio con argomenti privi della dovuta specificità.
Il Procuratore ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia trascurato di esaminare i nuovi documenti messi a disposizione dall’organo dell’accusa riguardanti « tra l’altro, l’attuale situazione lavorativa di COGNOME NOME »; trascura, tuttavia, di fornire qualsivoglia indicazione che possa consentire alla Corte di legittimità di vagliare se il provvedimento impugNOME sia effettivamente viziato da carenza motivazionale di rilievo tale da integrare la violazione di legge relativa all’obbligo motivazionale previsto dall’art. 125 cod. proc. pen., unico deducibile in materia di misure cautelari reali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 4 giugno 2024
sigl re estensore
Il Pre id nte